TAR Piemonte Sez. II n. 163 del 3 marzo 2020
Elettrosmog.Modifiche di impianti di telecomunicazione e silenzio della p.a.

L’art. 87-bis D.Lgs. n. 259/2003 disciplina un procedimento accelerato rispetto a quello dell’art. 87, perché riferito a specifiche tipologie di impianti; per gli interventi ivi previsti è sufficiente la presentazione di una SCIA; la norma consente all’amministrazione di inibire l’intervento, fissando però un termine particolarmente breve (30 giorni).La diversità tra i due testi in esame si spiega con la circostanza che la SCIA non si configura come un’istanza finalizzata al rilascio di un titolo autorizzativo, per cui non è neppure ipotizzabile un suo accoglimento a fini autorizzativi; l’intervento oggetto della segnalazione certificata può, tutt’al più, essere vietato dall’amministrazione, che può adottare un provvedimento inibitorio nel termine prefissato, oltre il quale le è precluso l’esercizio del medesimo potere, salva l’autotutela (cfr. art. 19 comma 4 legge n. 241/1990). In relazione a quanto sopra si ritiene configurabile il formarsi del silenzio-assenso inteso come effetto speculare alla mancata adozione di un provvedimento negativo

Pubblicato il 03/03/2020

N. 00163/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2019, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Mastroviti in Torino, via Peyron 47;

contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Boursier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte d’Appello 16;
Regione Piemonte, Citta' Metropolitana di Torino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n.17866 del 16.4.2019, di diniego della S.C.I.A. presentata da Wind Tre per la modifica e l'adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telecomunicazioni ubicato a suo tempo da H3G S.p.A. in corso Galileo Ferraris n. 71 (codice sito TO671) e contestuale invito a conformare alla normativa urbanistica vigente ed in particolare a quanto prescritto dall'art. 31 bis NUEA del PRG;

b) del parere di massima negativo di cui alla nota prot.2946 del 9.4.2019 con la quale la Dirigente del Servizio Permessi di Costruire riferisce che il Civico Ufficio tecnico del Servizio Permessi di Costruire, in data 4.4.2019, ha espresso parere di massimo negativo “in quanto l'intervento prevede l'installazione di un nuovo impianto con un ingombro complessivo superiore a 50 cm. di diametro, che si configura, pertanto, in contrasto con l'art.31 bis delle N.U.E.A. del PRG vigente e con quanto disposto dalla Deliberazione della G.C. del 25.2.2014 (n. mecc. 873/016) secondo cui: non sono ammissibili sopraelevazioni ed incremento di larghezza di impianti sugli edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico così come classificati dall'art. 26 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, per quanto possa occorrere:

c) la nota prot. 1620 del 25.2.2019, trasmessa con PEC del 14.3.2019, con la quale la Divisione Urbanistica e Territorio – Area Edilizia Privata – Servizio permessi di costruire – ha comunicato all'Area commercio che al fine di ottenere il parere della Commissione Edilizia occorre presentare documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e la nota prot.12250 del 14.3.2019, del pari trasmessa con PEC del 14.3.2019, con la quale il Dirigente del Servizio Attività Economiche e di Servizio, nel richiedere ai gestori le integrazioni documentali ai fini del parere della Commissione Edilizia, trasmette a tutti i gestori la nota prot.1620 del 25.2.2019 ai fini dei procedimenti per i quali si richiedere il parere della Commissione Edilizia in deroga all'art.31 bis vigenti NUEA;

d) la nota prot. 12878 del 18.3.2019 con cui l'Area Commercio comunicava la ricevuta della SCIA con contestuale richiesta di integrazioni documentali (e rinvio alla carenza evidenziata nella nota prot. 1620 del 25.2.2019) tra cui documentazione fotografica, ogni altro elaborato utile e il pagamento dei diritti di istruttori;

e) ove ritenuto, dell'art. 31 bis delle NUEA del PRG del Comune di Torino e la Delibera di G.C. del 25.2.2014 n.2014 00873/016, applicativa del citato art.31 bis, secondo cui “non sono ammissibili sopraelevazioni ed in incremento di larghezza di impianti su edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico come classificati dall'art. 26 NUEA del PRG vigente”

e per l'accertamento e la declaratoria

della formazione del titolo per silenzio assenso sulla SCIA presentata da Wind Tre S.p.A. il 25.2.2019 e del conseguente diritto di Wind Tre di eseguire immediatamente l'intervento di modifica dell'impianto esistente di Via Galileo Ferraris n. 71 Torino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1) In data 25/2/2019 la società Wind Tre s.p.a. ha presentato al Comune di Torino - Sportello unico per le attività produttive una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 87 bis del D.Lgs. n. 259/2003 “per la modifica di impianto di telefonia cellulare… in Corso Galileo Ferraris, 71 – NCT Fg. 1286 Mapp. 226”.

1.2) In data 14/3/2019 il Comune di Torino ha trasmesso a tutti i gestori telefonici la nota prot. 1620 del 25/2/2019 avente ad oggetto “Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici - Documentazione minima necessaria per l’ottenimento del parere di massima della Commissione edilizia”.

1.3) Successivamente (nota prot. 12878 del 18/3/2019) l’Area Commercio del predetto Comune, nel comunicare a Wind Tre il ricevimento della SCIA, ha evidenziato che la documentazione allegata risultava carente rispetto a quanto indicato nella citata nota prot. 1620 del 25/2/2019 e, a integrazione della pratica, ha chiesto di presentare: “Documentazione fotografica e ogni altro eventuale elaborato utile dal Progettista al fine di meglio individuare l’intervento in progetto”.

1.4) La società, pur contestando la necessità di integrazione, ha riscontrato la richiesta comunale con nota del 10/4/2019.

1.5) Con nota prot. 17866 del 16/4/2019 il SUAP ha trasmesso a Wind Tre il parere di massima negativo all’approvazione dell’intervento in progetto espresso dal Servizio Permessi di Costruire (nota prot. 16535 del 9/4/2019) e ha chiesto alla predetta società di conformarsi a tale parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, evidenziando che in caso contrario “l’attività segnalata si intende vietata”.

2.1) Il Servizio Permessi di Costruire ha espresso parere di massima negativo rilevando che “l’intervento prevede l’installazione di un nuovo impianto con un ingombro complessivo superiore a 50 cm di diametro, e pertanto in contrasto con l’art.31 bis delle NUEA e quanto disposto dalla Deliberazione suindicata (G.C. del 25.2.2014) in quanto “non sono ammissibili sopraelevazioni ed incremento di larghezza di impianti sugli edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico così come classificati dall’art.26 delle NUEA del vigente PRG” ”.

2.2) L’art. 31 bis delle Norme urbanistico edilizie di attuazione del Piano regolatore generale di Torino così dispone al comma 2 in materia di “Impianti fissi di telefonia mobile”:

“L’installazione degli impianti è consentita a condizione che:

……………

- le antenne siano raggruppate contro il palo di sostegno con un ingombro complessivo non superiore, di norma, a 50 cm di diametro…”.

Con deliberazione del 25 febbraio 2014 la Giunta comunale di Torino ha provveduto a “riformulare i criteri relativi all’applicazione dell’art. 31-bis delle vigenti NUEA per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, nelle more dell’adozione del prescritto Regolamento ai sensi dell’art. 8 c. 6 della L. 36/2001”, così disponendo, per quanto di interesse nel presente giudizio:

“ - non sono ammissibili sopraelevazione ed incremento di larghezza di impianti sugli edifici di particolare interesse storico e su quelli caratterizzanti il tessuto storico così come classificati dall’art. 26 Titolo IV delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del vigente P.R.G.C.”.

2.3) Le disposizioni citate hanno trovato applicazione nel caso in esame in quanto l’ingombro dell’impianto progettato da Wind Tre misura 1.07 mt. di diametro e l’immobile interessato dall’installazione rientra nella categoria degli “edifici caratterizzanti il tessuto storico”.

3) Con il ricorso in epigrafe la predetta società:

a) ha impugnato il provvedimento prot. n.17866 del 16.4.2019; il parere di massima negativo di cui alla nota prot. 2946 del 9.4.2019; la nota prot. 1620 del 25.2.2019; la nota prot. 12878 del 18.3.2019; l’art.31 bis delle NUEA del PRG del Comune di Torino e la Delibera di G.C. del 25.2.2014;

b) ha chiesto l’accertamento e la declaratoria della formazione del titolo per silenzio assenso sulla SCIA presentata il 25.2.2019 e del conseguente diritto di Wind Tre di eseguire immediatamente l’intervento di modifica dell’impianto esistente di via Galileo Ferraris n.71 Torino.

4) Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Torino che ha depositato memoria e documentazione.

5) Nella camera di consiglio del 12 giugno 2019 questo Tribunale, con l’ordinanza n. 241, ha respinto la domanda cautelare formulata dalla società ricorrente.

Il Consiglio di Stato, sez. VI, ha respinto l’appello contro la citata decisione di primo grado (ordinanza n. 4642/2019).

6) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell’udienza del 28 gennaio 2020, in cui la causa è passata in decisione.

7) Queste le censure formulate nel ricorso.

7.1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 87 COMMA 5 DEL D. LGS. 1.8.2003 N.259 – VIOLAZIONE DELL’ART.10 BIS E 21 OCTIES LEGGE N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELL’ART.87 BIS D. LGS. 259/2003 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune per la prima volta trasmettendo la nota prot. 1620 del 25.2.2019, pervenuta alla società ricorrente il 14/3/2019, è tardiva rispetto al termine di 15 giorni previsto dall’art. 87 comma 5 del D.Lgs. 259/2003; essa non vale quindi a interrompere il termine di 30 giorni fissato dall’art. 87-bis entro cui l’amministrazione può comunicare un provvedimento di diniego o un parere negativo al fine di privare di effetti la SCIA; in ogni caso, i documenti richiesti sono ultronei rispetto a quelli tassativamente previsti dall’art. 87-bis e il diniego opposto dal Comune con la nota del 16/4/2019 non è stato preceduto dal preavviso di rigetto; né, infine, è applicabile l’art. 21-octies comma 2 della legge n. 241/1990.

7.2) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART.87 BIS DEL D.LGS. 259/2003 – TARDIVITA’ - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Decorso il termine di 30 giorni il Comune, per inibire l’intervento di cui alla SCIA, avrebbe dovuto agire in autotutela, essendosi formato il silenzio-assenso. Di ciò sembra consapevole la stessa Amministrazione, che nella nota del 16/4/2019 ha specificato: “Qualora la documentazione inviata risulti incompleta/non conforme, la presente costituirà avvio al procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di divieto di modifica radioelettrica ai sensi degli art. 7 e 8 della legge n. 241/1990”.

7.3) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 87 COMMA 10 DEL D. LGS. 1.8.2003 N.259 – VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE QUADRO 2002/21/CE, N. 2002/22/CE E 2002/20/CE– VIOLAZIONE DELL’ART.87 BIS D. LGS. 259/2003 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE E NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L’art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003 prevede che “nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13”. La richiesta comunale di documentazione ulteriore rispetto a quella di legge comporta la violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento amministrativo.

7.4) VIOLAZIONE DI LEGGE – INCOMPETENZA ASSOLUTA DELLA GIUNTA COMUNALE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.267/2000 – VIOLAZIONE DEL D.LGS. 1.8.2003 N.259 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.31 BIS N.U.E.A. P.R.G. COMUNE DI TORINO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART.3 L.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITA’.

L’art. 31bis delle NUEA si riferisce solo alle nuove installazioni e dunque è stato illegittimamente applicato nel caso in esame, che riguarda un intervento di modifica progettuale di stazione radio base già esistente.

La delibera del 25/2/2014 adottata dalla Giunta comunale di Torino è viziata: a) dall’incompetenza dell’organo; b) dall’avere esteso agli interventi di modifica radioelettrica e adeguamento tecnologico parametri dettati per la realizzazione di nuovi impianti; c) dall’irragionevolezza dei parametri introdotti, che contrastano con ineludibili esigenze di copertura e sviluppo della rete.

7.5) VIOLAZIONE DI LEGGE – INCOMPETENZA ASSOLUTA DELLA GIUNTA COMUNALE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N.267/2000 – VIOLAZIONE DEL D. LGS. 1.8.2003 N.259 – VIOLAZIONE DELL’ART.89 DEL D. LGS. 1.8.2003 N.259 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.31 BIS N.U.E.A. P.R.G. COMUNE DI TORINO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART.3 L.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITA’.

La prescrizione relativa alla misura dell’ingombro complessivo non superiore a 50 cm. è illogica e non può ritenersi assoluta: occorrevano un’adeguata istruttoria e una puntuale motivazione, tenuto anche conto che sul medesimo immobile è presente l’impianto di un altro gestore, di più consistente impatto.

7.6) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA – VIOLAZIONE DEL D. LGS. 1.8.2003 N.259 – VIOLAZIONE DELL’ART.89 DEL D. LGS. 1.8.2003 N.259 – ILLEGITTIMITA’ DELL’ART.31 BIS N.U.E.A. P.R.G. COMUNE DI TORINO - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART.3 L.241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E LOGICITA’.

Il parametro a cui fa riferimento l’art. 31bis delle NUEA ha origine edilizia e non è utilizzabile per le infrastrutture di telecomunicazione, che non sviluppano volumetria o cubatura; la previsione non è motivata, non essendo enunciate le ragioni delle misure imposte agli impianti (per altezza e ingombro), né della scelta di imporre divieti su determinati edifici.

7.7) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA - VIOLAZIONE DI LEGGE (L.N. 24.2.2001 N. 36) – (D.LGS.1.8.2003 N.259) - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DA QUELLE DA QUELLA DELL’ART.31 BIS DELLE NUEA DEL COMUNE DI TORINO E DELLA DELIBERA DI G.C. DEL 25.2.2014 N.2014 00873/016 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 86 E 90 DEL D. LGS 259/2003 - ILLOGICITA’ – IRRAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE – SVIAMENTO – OMESSA ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE.

Il D.Lgs. n. 259/2003 definisce opere di pubblica utilità le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (art. 90 comma 1) e le assimila ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 comma 3). L’art. 31bis delle NUEA, come interpretato in base alla delibera G.C. del 25/2/2014, impedisce di installare e aggiornare le SRB in un ampio perimetro cittadino, imponendo un limite generalizzato incompatibile con l’interesse pubblico: di qui la sua illegittimità.

8.1) L’art. 87 (intitolato “Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici”) del D.Lgs. n. 259/2003 dispone al comma 5: “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta”.

Tale termine è perentorio. Questa Sezione lo ha affermato nella sentenza n. 1193 del 30 ottobre 2018 (citando precedenti conformi della Sezione I^ n. 23 del 4 gennaio 2018 e n. 1700 del 4 dicembre 2015) e così ha fatto il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 4189 del 9 luglio 2018.

Risulta dunque fondata la censura proposta nel ricorso secondo cui la richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune per la prima volta trasmettendo la nota prot. 1620 del 25.2.2019, pervenuta alla società ricorrente il 14/3/2019, è tardiva rispetto al termine in questione, posto che la domanda di Wind Tre risale al 25/2/2019 (e i 15 giorni scadevano quindi il 12/3/2019).

8.2) Ne consegue che la richiesta comunale non poteva avere effetto sospensivo del procedimento, poi concluso in data 16/4/2019 con la nota negativa SUAP prot. 17866. Secondo la ricorrente ciò ha comportato il formarsi del silenzio-assenso sulla sua istanza; replica la difesa comunale che la formulazione dell’art. 87-bis esclude che si possa configurare un accoglimento per silentium, per cui vale la regola generale stabilita dall’art. 87 comma 9, che espressamente prevede il formarsi del silenzio-assenso “qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli”.

In effetti la formulazione dell’art. 87-bis è diversa e recita: “Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti”.

8.3) Le differenze che si riscontrano tra i due testi non sembrano però sufficienti per concordare con la tesi della difesa comunale. È evidente che l’art. 87-bis disciplina un procedimento accelerato rispetto a quello dell’art. 87, perché riferito a specifiche tipologie di impianti; per gli interventi ivi previsti è sufficiente la presentazione di una SCIA; la norma consente all’amministrazione di inibire l’intervento, fissando però un termine particolarmente breve (30 giorni). Ad avviso del Collegio la diversità tra i due testi in esame si spiega con la circostanza che la SCIA non si configura come un’istanza finalizzata al rilascio di un titolo autorizzativo, per cui non è neppure ipotizzabile un suo accoglimento a fini autorizzativi; l’intervento oggetto della segnalazione certificata può, tutt’al più, essere vietato dall’amministrazione, che può adottare un provvedimento inibitorio nel termine prefissato, oltre il quale le è precluso l’esercizio del medesimo potere, salva l’autotutela (cfr. art. 19 comma 4 legge n. 241/1990). In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene configurabile il formarsi del silenzio-assenso inteso come effetto speculare alla mancata adozione di un provvedimento negativo (in senso favorevole al formarsi del silenzio-assenso cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 maggio 2019 n. 2441).

8.4) In ogni caso, il risultato pratico non cambia; nella vicenda in esame il superamento del termine di 30 giorni precludeva al Comune l’esercizio del potere inibitorio, ferma restando la possibilità di agire in autotutela; e legittimava la ricorrente a realizzare l’intervento di cui alla SCIA. Il diniego espresso con la nota del 16/4/2019 è dunque illegittimo in quanto tardivamente intervenuto e non configurabile come esercizio di autotutela, non avendone né la forma, né le garanzie.

8.5) All’udienza di discussione della causa la difesa del Comune di Torino ha brevemente accennato a un’ulteriore argomentazione difensiva, secondo cui, avendo la società richiesto una deroga al limite di ingombro stabilito dall’art. 31bis delle NUEA, non poteva essere utilizzata una semplice SCIA.

Premesso che tale argomentazione non si rinviene nel provvedimento impugnato, né negli scritti dell’Amministrazione, si osserva che nel caso in esame gli uffici comunali si sono limitati, alla luce dei criteri dettati dalla D.G.C. del 25/2/2014, a verificare l’incompatibilità della richiesta con il tipo di edificio interessato e dunque a negare la fattibilità dell’intervento senza dar luogo a una istruttoria puntuale e articolata. Tali circostanze non sembrano affatto idonee ad escludere l’applicabilità del procedimento accelerato ex art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003.

9) Risultano perciò fondati i primi due motivi di ricorso e tanto basta per annullare il provvedimento di diniego impugnato, di cui alla nota SUAP prot. 17866 del 16/4/2019, con gli effetti precisati ai punti precedenti e restando assorbiti gli ulteriori motivi proposti.

10) Tenuto conto dell’andamento processuale - caratterizzato dall’esito negativo per la ricorrente della fase cautelare - e della particolarità della vicenda, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e con gli effetti precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere