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Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 28/09/2004 Cc. (dep. 04/11/2004 ) Rv. 229921
Presidente: Postiglione A. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: Nardiello. P.M. Consolo S. (Conf.)
(Rigetta, Trib.Ries. Cosenza, 15 Aprile 2004)
POLIZIA (Cod. proc. pen. 1988) - AGENTI - Vigili urbani - Qualifica di agenti di P.G. - Sussistenza - Legittimazione al sequestro - Sussistenza - Ragione.

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Massima (fonte CED Cassazione)
È legittimo il sequestro di apparecchi di videopoker eseguito da vigili urbani, pur essendo questi ultimi solo agenti, e non ufficiali, di polizia giudiziaria, in quanto per tali apparecchiature la necessità e l'urgenza di provvedere è "in re ipsa", stante il fine di assicurare il corpo del reato, suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna, e di evitare che, mediante eventuali modificazioni del congegno elettronico, possano disperdersi le tracce del reato. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Presidente del 28/09/2004
Dott. DE MAIO Guido Consigliere SENTENZA
Dott. FIALE Aldo Consigliere N. 1107
Dott. MANCIANI Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETTI CIRO Consigliere N. 22072/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Nardiello Giuseppina, nata a Muro Lucano (PZ) il 21 settembre 1948, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Cosenza del 15 aprile del 2004;
udita la relazione del consigliere Dr. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Consolo Santi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva quanto segue:
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 15 aprile del 2004, il tribunale del riesame di Cosenza respinse l'istanza proposta da Nardiello Giuseppina avverso il decreto con cui il P.M. presso quel tribunale aveva convalidato il provvedimento di sequestro di sei apparecchi videopocher, eseguito da ispettori ed agenti della polizia municipale del luogo nell'esercizio commerciale gestito dalla ricorrente, dopo la verifica ad opera degli stessi agenti dell'alcatorietà del gioco, sia per assicurare il corpo del reato con riferimento alle ipotesi criminose di cui agli artt. 718 c.p. e 110 R.D. n. 731 del 18 giugno 1931 T.U.P.S., sia per eseguire accertamenti sul congegno elettronico. A fondamento della decisione il tribunale, dopo avere premesso che il sequestro era stato legittimamente eseguito dagli ispettori ed agenti della polizia municipale perché essi nell'ambito del territorio dell'ente d'appartenenza potevano svolgere funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e comunque v'era l'urgenza di provvedere, addusse; a) che il provvedimento di sequestro era motivato con riferimento alla natura della res in sequestro che costituiva il corpo del reato ed all'opportunità di eseguire accertamenti tecnici sulla funzionalità del gioco; b) che gli investigatori avevano accertato la natura aleatoria del gioco; c) che l'articolo 110 del T.U.S.P., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 289 del 2002,non aveva modificato la distinzione tra giochi d'azzardo e giochi di trattenimento.
Ricorre per cassazione la Nardiello deducendo l'inosservanza della legge penale processuale e sostanziale ex art. 606 comma primo lettere, b) e c) c.p.p., per le seguenti ragioni:
a) illegittimità del sequestro perché eseguito in assenza di qualsiasi motivo d'urgenza da parte di investigatori che non avevano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria;
b) mancanza di motivazione del provvedimento essendo insufficiente l'affermazione che trattasi di corpo di reato sul quale poteva sorgere la necessità di espletare una consulenza;
c) insussistenza dei reati ipotizzati perché gli apparecchi sequestrati rientrano nella tipologia indicata nel comma 7 dell'articolo 110 T.U.S.P., nel testo modificato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e da ultimo dall'articolo 39 comma sesto del D.L. n. 269 del 2003 convertito con modificazioni nella legge 326 del 2003, come accertato dall'autorità amministrativa in occasione del rilascio dell'autorizzazione, e non in quella del comma 5 del medesimo articolo, come ritenuto dal tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
È vero che, come statuito da questa corte nella decisione segnalata dal ricorrente (Cassazione 27 maggio 1990, Castaldi) fatta eccezione per "i responsabili del servizio o del corpo" e per gli addetti "al coordinamento o al controllo", i vigili urbani sono soltanto agenti di polizia giudiziaria e pertanto non sono legittimati ad eseguire alcun sequestro, ma è altrettanto certo che, in caso
d'urgenza(evidentemente non ricorrente nella fattispecie esaminata nella decisione dianzi citatala norma dell'articolo 113 dispos. att., il sequestro è consentito anche agli agenti (cfr. cass. 10 marzo 1994, Perina, nella quale si è ritenuto legittimo il sequestro di fuochi d'artificio operato in via d'urgenza da un istruttore della polizia municipale). D'altra parte, come risulta dalla stessa decisione citata dal ricorrente e come esplicitamente statuito da questa corte (cfr Cass. del 6 ottobre 1995 D'Alessandris,), i "vigili addetti al controllo", in virtù dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), allorché procedono al sequestro, sono da considerare legittimamente ufficiali di polizia giudiziaria indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica,che deriva comunque dall'attività di controllo di fatto esercitata.
Nella fattispecie, a prescindere pure dall'esercizio dell'attività di controllo, il sequestro è stato comunque legittimamente operato dagli agenti ex art. 113 dispos. att. c.p.p. per la situazione d'urgenza, costituita dalla necessità di assicurare il corpo del reato, potenzialmente suscettibile di confisca obbligatoria in caso di condanna (722 c.p. e comma 9 art. 110 T.U.S.P.) e di evitare che con eventuali modificazioni del congegno elettronico, potessero essere disperse le tracce del reato.
Come risulta dal provvedimento impugnato, gli investigatori avevano accertato, sia pure sommariamente, l'alcatorietà del gioco e tale indagine in questa prima fase del procedimento è sufficiente a giustificare il sequestro, tanto più che esso è stato disposto anche per esigenze probatorie ossia per trasformare in prova utilizzabile nel dibattimento l'accertamento sommario compiuto dagli inquirenti. Peraltro nel videopoker l'alcatorietà della vincita è insita nella natura stessa del gioco. In proposito questa sezione ha già avuto modo di statuire che, in materia di gioco d'azzardo,anche dopo le modificazioni apportate all'articolo 110 T.U.S.P. con l'articolo 22 legge 27 dicembre 2002 n. 289 e da ultimo con l'articolo 39 comma sesto D.L. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003, il videopoker, anche se possiede gli altri parametri quantitativi fissati dal comma sesto dell'art. 110 T.U.S.P., per individuare i giochi di trattenimento ed abilità, non rientra in tale categoria in ragione del carattere assolutamente aleatorio della vincita proprio del gioco in questione (cfr. cass. sez. 3^ c.c. 13 febbraio 2003 n. 13041; cass. sez. 3^ ud 16 gennaio 2003 n. 18873;
cass. sez. 3^ ud 11 luglio 2003 n. 33033). La riprova si trae dal fatto che gli apparecchi di trattenimento di cui al comma sesto dell'articolo 110 citato non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
Per quanto concerne l'adeguatezza della motivazione, premesso che a norma del comma secondo dell'articolo 253 c.p.p. si considerano corpi di reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, si rileva che nella fattispecie, in base all'astratta configurabilità dei reati contestati, è evidente il rapporto d' immediatezza tra la res sequestrata ed il reato tanto è vero che, se la responsabilità dell'indagata dovesse essere affermata, quegli apparecchi dovrebbero essere obbligatoriamente confiscati ex artt 722 c.p. e art. 110 comma 9 T.U.S.P.
L'astratta configurabilità dei reati ipotizzati emerge, come già accennato, dalle indagini espletate dagli inquirenti e dalla natura degli apparecchi sequestrati.
L'eventuale autorizzazione amministrativa non esclude, allo stato, la configurabilità dei reati, occorrendo pur sempre accertare se le caratteristiche tecniche della cosa in sequestro corrispondano a quelle prescritte dalla legge per la liceità dell'uso anche con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 110 T.U.S.P. Peraltro questa sezione ha già più volte statuito che l'impiego del sequestro probatorio nella fase delle indagini preliminari si giustifica se non altro per consentire gli accertamenti necessari sulle caratteristiche dell'apparecchio (Cass. sez. 3^ 21 febbraio 2003 fiorentino; Cass. sez. 3^ 3 marzo 2000 Predella). Inoltre, mentre per la configurabilità del reato di cui all'art. 718 c.p., oltre all'alcatorietà della vincita, è richiesto anche il fine di lucro, nella fattispecie di cui al comma quinto dell'articolo 110 è sufficiente l'aleatorietà della vincita e nel gioco del videopoker, come già precisato, questa è insita nella natura stessa del gioco. P.Q.M.
LA CORTE
Letti gli artt. 325, 311, 127, 615 c.p.p..
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004