TAR Piemonte, Sez. I, n. 708, del 12 giugno 2013
Rumore.Emissioni rumorose prodotte dalle presse e dal compressore delle officine
A fronte di un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva, suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, deve essere riconosciuto all'organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. diritto alla sorpresa nell'espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di non farsi cogliere sul fatto. L'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, è legato, quindi, non all’astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto. Il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00708/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2012, proposto da:
Cams di Cecchetto Guido, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Turrini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Torino, via Principi D'Acaja, 47;
contro
Comune di Leini', Vincenzo Bonfiglio, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Piemonte;
nei confronti di
Devid Mancin;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 129 del 12 luglio 2012 adottata dal Responsabile del Settore LL.PP. Ecologia di Leinì avente ad oggetto: "Ditta Cms Via Massena d'Azeglio 14 Leini - Adozione provvedimenti per abbattimento rumori" notificato alla ditta ricorrente in data 23 luglio 2012;
nonché
- della comunicazione prot. 65203 del 27 giugno 2012;
- della relazione tecnica di "valutazione dell'inquinamento da rumore in ambiente di vita" del 27 giugno 2012 dell'Arpa Piemonte - Dipartimento Provinciale di Torino;
- del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato da Arpa Piemonte - Dipartimento Provincia di Torino, notificato ol 2 agosto 2012,
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 novembre 2012 la ditta Cams di Cecchetto Guido, attiva nel campo della lavorazione metalmeccanica, ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento n. 129 del 12.07.2012 con il quale il responsabile del Settore Lavori Pubblici - Ecologia Ambiente del Comune di Leinì le aveva ordinato di provvedere agli interventi volti al contenimento, nei limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, delle emissioni rumorose prodotte dalle presse e dal compressore impiegati nelle officine della ditta ubicate in Leinì, alla via Massimo d’Azeglio n. 14. Con il medesimo provvedimento impugnato si faceva obbligo alla ditta Cams di certificare, a mezzo perizia asseverata a firma di tecnico competente in acustica, l’efficacia degli interventi di contenimento del rumore adottati e la verifica del rispetto dei limiti di legge.
L’atto impugnato dava conto, peraltro, del fatto che le misurazioni tecniche, svolte dall’ARPA in data 06.06.2012 in seguito all’esposto dei residenti di via Massimo D’Azeglio 16/c, avevano consentito di accertare che nell’abitazione del sig. Mancin, posta al terzo piano fuori terra dell’immobile di via Massimo D’Azeglio 16/c, il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse e aperte determinava il superamento del valore limite differenziale di immissione in ambiente abitativo stabilito dalla normativa vigente.
2. Avverso l’atto impugnato in via principale e gli ulteriori atti istruttori indicati in epigrafe, la ricorrente ha articolato tre ordini di censure.
Con il primo motivo ha lamentato l'incompetenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Ecologia Ambiente del Comune di Leinì ad adottare un provvedimento come quello impugnato, avente la natura di ordinanza contingibile ed urgente in materia di inquinamento acustico e, come tale, riservato al Sindaco.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Infine, con il terzo motivo ha contestato sotto diversi profili la correttezza delle misurazioni condotte dall’ARPA, rilevando in primo luogo la mancata considerazione da parte dell’agenzia dei valori limitedi emissione e immissione relativi alla specifica area presa in considerazione, classificata come di tipo misto dal piano di zonizzazione comunale.
Sotto un diverso profilo, la ricorrente ha osservato che la relazione di accertamento dell’ARPA non avrebbe dato conto del livello differenziale di rumore registrato a finestre chiuse, limitandosi a evidenziare i valori registrati a finestre aperte.
3. Il ricorso è stato notificato al Comune di Leinì, all’ARPA Piemonte, nonché ai sigg.ri Devid Mancin e Bonfiglio Vincenzo presso le cui abitazioni sono stati effettuati gli accertamenti fonometrici, in qualità di soggetti controinteressati all'accoglimento del ricorso contro l'atto del Comune.
Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.
4. Con ordinanza cautelare del 21.12.2012 il Collegio ha disposto l’acquisizione da parte di ARPA di motivati chiarimenti in ordine ai rilievi tecnici posti a fondamento del provvedimento adottato, disponendo nelle more la sospensione degli atti impugnati.
All'udienza pubblica del 23.05.2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione
5. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Come affermato in analogo precedente di questo stesso Tribunale (sez. II, 11 aprile 2012, n. 432), l'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54, e che, pertanto, deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000 (cfr. in termini T.A.R. Milano sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 256).
Questa Sezione, poi, in altra fattispecie in cui si contestava la competenza del sindaco in subiecta materia in ragione dell’asserita insussistenza dei presupposti necessari per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ha respinto l’eccezione di incompetenza, rilevando che la legge non prevede un potere amministrativo "ordinario" - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995, azionabile dal Sindaco (T.A.R. Piemonte sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382).
Per le ragioni esposte, si deve concludere che il provvedimento qui impugnato avrebbe dovuto essere adottato, ex art. 9 della legge 447/1995, dal Sindaco del Comune di Leinì, e non dal Dirigente. Da qui, la fondatezza del vizio di incompetenza, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
6. Per completezza si osserva che le rimanenti censure non paiono fondate.
Non quella argomentata con riferimento all’art. 7 L. 241/1990, in quanto, a fronte di un fenomeno come quello delle emissioni/immissioni acustiche provenienti da un'attività produttiva, suscettibile di essere significativamente influenzato dalle modalità con cui detta attività si svolge, deve essere riconosciuto all'organo pubblico incaricato dei controlli il c.d. diritto alla sorpresa nell'espletamento delle attività istituzionali, per evitare che il preavviso possa mettere il controllato nella condizione di non farsi cogliere sul fatto (cfr. T.A.R. Umbria sez. I, 26 agosto 2011, n. 271; Cons. St., V, 5 marzo 2003, n. 1224).
L'esonero dell'Amministrazione dall'obbligo di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento che lo riguarda, è legato, quindi, non all’astratta qualificazione del provvedimento che si intende adottare, ma alla concreta esistenza di una situazione di comprovata necessità e di urgenza qualificata, tale cioè da non consentire la detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (T.A.R. Toscana, II, 16 giugno 2010, n. 1930). In questa prospettiva, va anche sottolineato che le misurazioni contestate col ricorso in esame non rappresentano un fatto del tutto nuovo nei rapporti tra Comune e ditta ricorrente, avendo semplicemente riportato all’attenzione dell’amministrazione una situazione già in precedenza riscontrata (cfr. doc. 6 fasc. ricorr.).
7. Va poi respinta l’articolata censura mossa ai rilievi dell’ARPA con il terzo motivo di ricorso.
Le obiezioni sollevate dalla ricorrente hanno trovato puntuale replica nei chiarimenti forniti dall’agenzia a seguito dell’ordinanza del 21.12.2012.
L’impostazione contenuta in ricorso erroneamente sovrappone i valori limite riportati nel piano di zonizzazione comunale e i valori limite differenziali assunti dall’ARPA a base del suo accertamento.
Occorre al riguardo osservare che l'art. 2, comma 3, della Legge quadro n. 447/1995, distingue i valori limite di immissione in (a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, e (b) in valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
Il criterio differenziale si presenta come secondo criterio di valutazione per la determinazione del disturbo da rumore, applicabile in aggiunta ai valori di immissione assoluti nelle zone non esclusivamente industriali, e pone differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo.
Il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica (cfr. Cass. Civ. sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386). Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, all’art. 4, in attuazione della legge quadro, determina i valori limite differenziali di immissione in 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.
Le misurazioni condotte nel caso di specie hanno assunto con parametro il valore limite differenziale di immissione che, come chiarito da ARPA, non può essere confrontato con i limiti assoluti fissati secondo la zonizzazione acustica comunale.
Con riferimento al mancato rilevamento del livello differenziale di rumore registrato a finestre chiuse, occorre notare che ARPA ha accertato che i livelli di rumore ambientale, misurati sia a finestre aperte che a finestre chiuse, erano superiori ai valori soglia per l’applicabilità del criterio differenziale, come indicati dall’art. 4 comma 2 D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Sotto entrambi i profili, pertanto, i rilievi di parte ricorrente risultano destituiti di fondamento.
Stante l’accoglimento del ricorso sul solo profilo preliminare dell’incompetenza, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)