Cass. Sez. III n. 44457 del 19 novembre 2009 (Ud. 21 ott 2009)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Leone
Rifiuti. Responsabilità del direttore dei lavori

La mera qualità di direttore dei lavori con riferimento ad attività edilizia non comporta alcun obbligo di vigilanza e denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.

Osserva
1) Con sentenza in data 11.11.2008 il Tribunale di L’Aquila, in composizione monocratica, condannava, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, Frezza Armido e Leone Leonello alla pena di euro 1.800,00 ciascuno per il reato di cui agli artt. 184, 192 e 256 comma 1 lett. a) e 2 del D.L.vo n. 152/2006 per aver, il primo quale titolare della ditta Frezza Armido srl ed il secondo quale direttore dei lavori relativi alla costruzione del capannone per conto del primo, illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (inerti da demolizione, materiali plastici e materiali metallici) nell’area del cantiere.
Riteneva il Tribunale, in particolare, che il Leone fosse responsabile nella sua qualità di direttore dei lavori e quindi di soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere.
2) Propone ricorso per cassazione Leone Leonello, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale.
All’imputato non vien contestato il concorso nel reato commesso dal titolare dell’impresa, ma una condotta autonoma per la sua qualità di direttore dei lavori. Al contrario, però, di quanto previsto in materia edilizia, nessuna norma nella specifica disciplina dei reati ambientali attribuisce particolari responsabilità a carico del direttore dei lavori di un cantiere eletto a sito abusivo di discarica.
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, per non aver il Tribunale effettuato alcuna disamina della effettiva condotta posta in essere dal Leone in relazione al deposito incontrollato di rifiuti, non avendo egli alcun obbligo di vigilanza o di denuncia.
3) Il ricorso è fondato.
3.1) L’art. 29 comma 1 DPR 380/01 attribuisce al direttore dei lavori la responsabilità della conformità delle opere alle previsioni del permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Il comma 2 del medesimo art. 29 stabilisce che il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Non c’ è dubbio quindi che il direttore dei lavori abbia, nei limiti indicati dalla norma, un obbligo di vigilanza, per cui sussiste la sua responsabilità anche quando si disinteressi dell’esecuzione dei lavori senza tuttavia dimettersi dall’incarico ricevuto (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3, 24.11.2006 n.38924).
Al di fuori delle espresse previsioni dell’art. 29 cit. il direttore dei lavori non ha alcun obbligo di vigilanza in relazione a quanto accade nel cantiere in cui viene realizzata l’opera. In particolare, la normativa in materia di rifiuti non attribuisce specifiche responsabilità al direttore dei lavori.
E’ indiscutibile, quindi, che in relazione a tale normativa si applichino le regole ordinarie in tema di responsabilità per le contravvenzioni (come nel caso di specie) e di concorso nel reato.
3.1.1) Secondo la contestazione al Leone viene addebitato di avere, quale direttore dei lavori relativi alla costruzione del capannone, illecitamente abbandonato ovvero depositato in modo incontrollato materiale di rifiuto.
Il Tribunale, nell’affermare la responsabilità del Leone in ordine al reato ascritto, ha così sinteticamente ed apoditticamente motivato: “Il Leone, a sua volta, è responsabile nella sua qualità di direttore dei lavori, quindi soggetto che organizzava e dirigeva il lavoro del cantiere tra cui appunto la fase del trasporto in loco e successiva utilizzazione del materiale di risulta”.
La responsabilità viene fatta discendere, pertanto, dalla mera qualità di direttore dei lavori, senza tener conto che il Leone, come si è visto, non aveva alcun obbligo di vigilanza e di denuncia in relazione alla violazione della normativa sui rifiuti.
Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto accertare se dagli atti emergesse una condotta dell’imputato rivelatrice di una partecipazione diretta al deposito del materiale, oppure la sua presenza attiva durante la fase di abbandono, ovvero ancora la consapevole partecipazione al reimpiego ed utilizzazione del materiale di risulta. Su tali punti vi è completo vuoto argomentativo.
3.2) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di L’Aquila che, adeguandosi ai principi di diritto sopra enunciati, accerterà se dagli atti emerga la responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto.