TAR Toscana, Sez. III, n. 2099, del 20 dicembre 2012
Ambiente in genere.Tra le concessioni turistico-ricreative non sono ricomprese le concessioni per la nautica da diporto.

Secondo il combinato disposto dell’art. 13 della legge n. 172/2003 e dell’art. 1 del d.l. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, le concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreativa hanno ad oggetto la gestione di stabilimenti balneari, gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, il noleggio di imbarcazioni e natanti, la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, gli esercizi commerciali e i servizi di conduzione di strutture abitative, e, pertanto, tra le concessioni turistico-ricreative non sono ricomprese le concessioni per la nautica da diporto, disciplinate dal distinto art. 2, comma 1, del D.P.R. 509/1997. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02099/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00819/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
Circolo Nautico e della Vela Argentario, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino e Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso Alfonso Viscusi in Firenze, via La Marmora n. 14;

contro

Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Amante, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze, via Alfieri n. 19;

per l'annullamento

del bando di gara con il quale il Comune di Monte Argentario ha indetto la procedura di gara aperta per l’affidamento delle “...concessioni demaniali marittime su specchio acqueo ricadenti nel Porto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto – lotto n. 12 – Lungomare Andrea Doria...”;

nonché, per quanto occorrer possa:

- della norma di salvaguardia di cui all’art. 95 del Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione CC. N. 17 del 18/03/2011 nella parte in cui consente l’affidamento di concessioni demaniali marittime per un periodo massimo di dieci mesi;

- della determinazione a contrarre n. 130 del 31 marzo 2011 con la quale è stato deliberato “...di procedere all’affidamento in concessione dei beni demaniali su specchio acqueo ricadenti nel proto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto, a ditte esterne, per la durata di dieci mesi...”:

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale;

e per l’annullamento (chiesto con i primi motivi aggiunti depositati in giudizio il 1° agosto 2011):

- del bando di gara con il quale il Comune di Monte Argentario ha indetto la procedura di gara aperta per l'affidamento delle "...concessioni demaniali marittime su specchio acqueo ricadenti nel Porto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto - lotto n. 12 - Lungomare Andrea Doria...";

nonché, per quanto occorrer possa:

- della norma di salvaguardia di cui all'art. 95 del Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione CC n. 17 del 18.03.2011 nella parte in cui consente l'affidamento di concessioni demaniali marittime per un periodo massimo di dieci mesi;

- della determinazione a contrarre n. 130 del 31 marzo 2011 con la quale è stato deliberato "...di procedere all'affidamento in concessione dei beni demaniali su specchio acqueo ricadenti nel porto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto, a ditta esterna, per la durata di dieci mesi...";

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale;

nonché per l'ulteriore annullamento:

- della determinazione dirigenziale n. 307 del 15 giugno 2011, recante “...affidamento concessioni demaniali marittime su specchio acqueo ricadenti nel proto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da di porto - Aggiudicazione definitiva...", con la quale il Comune di Monte Argentario ha aggiudicato definitivamente le concessioni demaniali marittime poste in gara aggiudicando, in particolare, il lotto n. 12 al Circolo ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale;

e per l’annullamento (chiesto con i secondi motivi aggiunti depositati in giudizio in data 24 novembre 2011):

- della concessione demaniale marittima n. 12/2011 con la quale l'amministrazione ha concesso al Circolo Nautico e della Vela Argentario l'occupazione di "...uno specchio acqueo demaniale della superficie di mq. 6.807,50 situata nel Comune di Monte Argentario in località Lgm.Andrea Doria a Porto Ercole, come individuata dalla planimetria e dagli elaborati tecnici allegati al mod. D1 citato in premessa..." allo scopo di mantenere "...un punto di ormeggio per unità da diporto costituito da pontile galleggiante con relativa catenaria e una passerella...";

nonché, per quanto occorrer possa:

- della determinazione n. 417 del 2011 di conclusione del procedimento relativo alla conferenza dei servizi per istanze di concessione demaniale marittima di specchio acqueo portuale con finalità di servizi dedicati alla nautica da diporto P.S. Stefano e P. Ercole;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque consequenziale;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. La Capitaneria di Porto di Livorno, in data 19 dicembre 2005, rilasciava al Circolo Nautico e della Vela Argentario, odierno ricorrente, una concessione demaniale marittima (n. 25/2005) avente ad oggetto uno specchio acqueo e pontile galleggiante in Porto Ercole (mq. 3.720), con durata dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006.

Con atto n. 19 del 20 dicembre 2007, il Comune di Monte Argentario assentiva il rinnovo – richiesto con istanza del 14 settembre 200 - della predetta concessione, per 4 anni decorrenti dal 1° gennaio 2007, “allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per unità da diporto costituito da pontile galleggiante con relativa catenaria, una passerella e linee elettriche “ml. 39,60” passanti sul Lungomare Andrea Doria”.

Tale provvedimento veniva impugnato dalla società Marina Management, con ricorso respinto da questo TAR (sentenza n. 347/2009).

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 7239 del 30 settembre 2010, accoglieva l’appello e, quindi, annullava la concessione n. 19 del 20 dicembre 2007, in quanto rilasciata senza la preventiva comparazione concorrenziale.

In data 3 dicembre 2010 il Comune comunicava l’avvio del procedimento per la restituzione del bene ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Seguiva l’ingiunzione alla rimessa in pristino, n. 14 del 28 gennaio 2011.

Tale provvedimento veniva impugnato dal Circolo Nautico, odierno ricorrente, con ricorso R.G. n. 435/2011 respinto da questo TAR (sentenza n. 21 dell’11 gennaio 2012); veniva, invece, accolta la domanda cautelare.

Il 31 gennaio 2011, il Comune di Monte Argentario, la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto sottoscrivevano un protocollo d’intesa nell’ambito del quale concordavano che per la gestione degli specchi acquei, nelle more dell’approvazione dei piani regolatori portuali (P.R.P.), il Comune avrebbe dovuto individuare un “percorso tecnico amministrativo di previsione di utilizzo per una sola stagione (massimo 10 mesi) di tali aree garantendo bandi ad evidenza pubblica per l’individuazione dei concessionari”, e precisavano che “nell’ambito di tale percorso [poteva] essere presa in considerazione la definizione di una specifica norma di salvaguardia a carattere transitorio, da inserire nel Regolamento Urbanistico”.

Ciò nel presupposto che la stagionalità dei titoli, di durata non eccedente i dieci mesi, avrebbe consentito di scongiurare la rilevanza edilizia dei manufatti, permettendo di assegnare concessioni demaniali pur in assenza di previsioni di P.R.P..

In ossequio all’intesa interistituzionale, con delibera 18 marzo 2011, n. 17, il Comune approvava una modifica all’art. 95 n.t.a. del R.U. (adottato con delibera del consiglio comunale 16 settembre 2010, n. 61), in virtù della quale, sino alla definitiva approvazione dei P.R.P., sarebbero stati consentiti unicamente titoli precari nel rispetto delle estensioni, superfici, perimetri e finalità recepite negli elaborati allegati.

La Giunta Comunale, con deliberazione costituente atto di indirizzo n. 58 del 29 marzo 2011, deliberava, da un lato,“di procedere all’affidamento in concessione dei beni demaniali marittimi su specchio acqueo ricadenti nel porto di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto, a ditte esterne, per la durata di dieci mesi [nell’attesa dell’approvazione dei rispettivi Piani Regolatori del Porto], mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.”, e, dall’altro, di tenere possibilmente conto nella stesura dei bandi di gara dei criteri di valutazione espressi nelle premesse della medesima deliberazione.

L’amministrazione indiceva, quindi, una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dei vari lotti, tra i quali il lotto n. 12, corrispondente allo specchio acqueo detenuto dal ricorrente e oggetto della concessione demaniale marittima già intestata allo stesso, pubblicando il relativo bando il 31 marzo 2011 (determinazione n. 130 del 31 marzo 2011).

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Circolo ha, quindi, impugnato il suindicato bando di gara e gli atti connessi indicati in epigrafe, deducendo:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25. Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6105 del 6 maggio 2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, della legge regionale Regione Toscana 23 dicembre 2009 n. 77. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione, falsità della causa, sviamento di potere, violazione dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, giusto procedimento”;

2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 01 e 03 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 così come successivamente modificato e convertito in legge; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 codice della navigazione. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta, irrazionalità manifesta, falsità della causa, sviamento di potere, violazione dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, giusto procedimento”;

3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 16/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del codice della navigazione. Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta, irrazionalità manifesta, falsità della causa, sviamento di potere, violazione dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, giusto procedimento”;

4) “Eccesso di potere sotto tutte le figure sintomatiche ed in particolare per illogicità manifesta, irrazionalità manifesta, falsità della causa, sviamento di potere, violazione dei principi di correttezza e buona fede, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, giusto procedimento”.

Il 4 maggio 2011 la Commissione provvedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte relative ai 19 lotti oggetto del bando, e con determinazione n. 307 del 15 giugno 2011 il lotto n. 12, corrispondente allo specchio acqueo già in pregresso detenuto dal ricorrente, veniva aggiudicato a quest’ultimo.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 1° agosto 2011, il Circolo Nautico e della Vela Argentario ha impugnato la suindicata determinazione n. 307/2011 di aggiudicazione definitiva in suo favore del lotto n. 12, ritenuta viziata da illegittimità derivata in quanto, al pari di quanto rilevato in relazione ai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo, l’amministrazione avrebbe omesso di riconoscere l’intervenuta proroga ex lege della pregressa concessione demaniale.

Il 28 luglio 2011, il Comune di Monte Argentario adottava, infine, la concessione demaniale marittima n. 12/2011, regolarmente sottoscritta dal Circolo Nautico e della Vela Argentario.

Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24 novembre 2011, il Circolo Nautico ha impugnato la suindicata concessione deducendo, oltre all’illegittimità derivata, la violazione delle disposizioni legislative in materia di limitazione temporale dei titoli demaniali e l’inidoneità della concessione demaniale adottata in suo favore a garantire la disponibilità del bene demaniale durante un’intera “alta stagione”.

2. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale sono stati impugnati il bando di gara, relativamente al lotto n. 12, e gli atti connessi, è in parte infondato e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui infra.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la concessione demaniale di cui lo stesso era titolare (n. 19/2007), dovrebbe ritenersi soggetta alla proroga ex art. 1, 18° comma, D.L. 31 dicembre 2009, n. 194 (c.d. Milleproroghe 2009) e, conseguentemente, la relativa scadenza (originariamente fissata al 31 dicembre 2010) dovrebbe intendersi automaticamente procrastinata al 31 dicembre 2015.

Pertanto, la procedura ad evidenza pubblica non poteva essere espletata per la già intervenuta proroga ex art. 1, comma 18, D.L. 194/09 della pregressa concessione demaniale.

La censura è destituita di fondamento.

Dirimente, a riguardo, è il rilievo che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7239 del 30 settembre 2010, ha annullato la concessione demaniale rilasciata al ricorrente il 20 dicembre 2007, in quanto la stessa non era stata preceduta da una procedura di rinnovo debitamente pubblicizzata.

Pertanto, tale pronuncia, come evidenziato da questo Tribunale con la sentenza n. 21/2012 (resa su ricorso R.G. n. 435/2011 dell’odierna ricorrente avverso il provvedimento n.14/2011 di sgombero dell’area demaniale per cui è causa), secondo i principi generali in tema di annullamento, ha determinato la caducazione del titolo con effetto ex tunc, retroagendo sino al rilascio dello stesso, con la conseguenza che la posizione del ricorrente era divenuta quella propria dell’occupante abusivo.

Ciò comporta l’inapplicabilità in radice sia dell’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, il quale prevede in via eccezionale la proroga sino al 31 dicembre 2015 delle concessioni (con finalità turistico-ricreative) in essere alla data della sua entrata in vigore, che dell’art. 16, comma 1, della L.R. n. 77 del 23 dicembre 2009, che si pone in senso analogo.

Alla data di entrata in vigore della suindicata normativa, infatti, il ricorrente non poteva ritenersi intestatario della concessione rilasciata nel 2007, stante il suo annullamento giudiziale, e, pertanto, a quella data nessun rapporto concessorio intercorreva tra il ricorrente stesso e il Comune: l’ultima concessione intestata al ricorrente resta la n. 25/2005, scaduta il 31 dicembre 2006. Ne discende che manca un presupposto fondamentale per l’applicazione della rivendicata proroga automatica (cfr., TAR Toscana, III, n. 188 del 30 gennaio 2012).

Né a conclusioni diverse potrebbe pervenirsi sull’assunto che la proroga di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. 194/09, sarebbe comunque applicabile al rapporto concessorio instauratosi tra il Circolo ricorrente e l’amministrazione comunale a seguito della formulazione, il 14 settembre 2006, da parte del Circolo medesimo, dell’istanza di rinnovo della precedente (rispetto a quella annullata dal Consiglio di Stato) concessione demaniale n. 25/2005, scaduta il 31 dicembre 2006.

Infatti, l’istanza di rinnovo del 2006 ha esaurito i propri effetti con l’adozione della concessione n. 19/2007 successivamente annullata dal Consiglio di Stato, e, pertanto, “la parte ricorrente, a seguito della caducazione giurisdizionale del titolo concessorio a lei intestato, non ha una posizione differenziata rispetto agli altri possibili aspiranti al medesimo titolo demaniale (Cons. Stato, VI, 2.5.2011, n. 2562)” (TAR Toscana, III, 11 gennaio 2012 n. 21).

Peraltro, a prescindere dalle suindicate dirimenti considerazioni, il motivo di ricorso proposto non sarebbe, comunque, fondato.

Come già evidenziato da questa Sezione (cfr., TAR Toscana, sez. III, nn. 19, 20, 21 e 22 dell’11 gennaio 2012, e nn. 188 e 189 del 30 gennaio 2012), secondo un orientamento da cui non vi è motivo di discostarsi, “secondo il combinato disposto dell’art. 13 della legge n. 172/2003 e dell’art. 1 del d.l. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, le concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreativa hanno ad oggetto la gestione di stabilimenti balneari, gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, il noleggio di imbarcazioni e natanti, la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, gli esercizi commerciali e i servizi di conduzione di strutture abitative”, e, pertanto, tra le concessioni turistico-ricreative non sono ricomprese le concessioni per la nautica da diporto, disciplinate dal distinto art. 2, comma 1, del D.P.R. 509/1997.

Ne consegue che la concessione di cui era titolare il ricorrente, avente ad oggetto uno specchio acqueo nel porto di Porto Ercole della superficie complessiva di mq. 3.720, “allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per unità da diporto costituito da pontile galleggiante con relativa catenaria, una passerella e linee elettriche “ml. 39,60” passanti sul Lungomare Andrea Doria”, non rientra in nessuna delle tipologie ascritte alla categoria delle concessioni a scopo turistico ricreativo, “alle quali soltanto si applica la disciplina eccezionale [tale in quanto introduce un’eccezione al principio, desumibile dal diritto comunitario e recepito dalla giurisprudenza, che impone lo svolgimento di procedure selettive tanto per il rilascio, quanto per il rinnovo delle concessioni di beni demaniali] sancita dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010. Alla luce dell’elenco approvato dal legislatore, non rileva la concreta vocazione turistica della zona o del porto interessato dalla concessione, ma solo la sussistenza di una delle predette tipologie tipizzate a livello legislativo. Per la stessa ragione non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie nemmeno il rinnovo automatico previsto dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 400/1993 (come sostituito dall’art. 10 della legge n. 88/2001), riferito in via eccezionale solo alle sopra elencate concessioni a scopo turistico ricreativo (come statuito dalla norma interpretativa di cui al citato art. 13 della legge n. 172/2003). Nemmeno potrebbe rilevare in senso contrario l’art. 16 della L.R. n. 77 del 23.12.2009 (nella parte sopravvissuta alla declaratoria di incostituzionalità), in quanto lo stesso, al pari della legislazione statale, ammette la proroga sino al 2015 per le sole concessioni con finalità turistico ricreativa”(TAR Toscana, sez. III, 30 gennaio 2012 n. 188).

Quale norma eccezionale, la previsione di proroga di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, che si riferisce espressamente alle “concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative”, non è, pertanto, suscettibile –ex art. 14 delle preleggi – di interpretazione analogica volta ad ampliarne l’ambito applicativo ad ipotesi in essa non espressamente previste, così come avverrebbe, invece, nella prospettazione ricorsuale: i punti di ormeggio di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.P.R. 509/97, infatti, sono ricompresi tra le strutture per la nautica da diporto, che la legislazione vigente distingue apertis verbis dalle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa.

Né a diverse conclusioni si può pervenire alla luce della circolare n. 6105 del 2 maggio 2010 della Direzione generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – invocata dal ricorrente – che richiama l’art. 1, comma 3, del D.P.R. 509/1997, e la precedente circolare ministeriale n. 88/99.

Infatti, l’art. 1, comma 3, del D.P.R. 509/1997, che assoggetta il rilascio delle concessioni per punti di ormeggio alle procedure vigenti in materia di strutture di interesse turistico-ricreativo, implicitamente riconoscendo l’eterogeneità delle due categorie, ha natura meramente procedimentale, in quanto volta unicamente ad estendere l’applicabilità di determinati iter a categorie diverse di beni demaniali, al fine di garantire celerità e snellezza dei procedimenti, sufficientemente assicurate dai procedimenti “già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo”.

In altri termini – in accordo con le osservazioni esposte sul punto dalla difesa comunale – il D.P.R. 509/97, intendendo semplificare le procedure per l’adozione delle concessioni demaniali dei punti di ormeggio, ha ritenuto opportuno, anziché introdurre una nuova disciplina ad hoc, estendere l’iter già previsto per le strutture di interesse turistico-ricreative, senza con ciò mutare la qualificazione dei punti di ormeggio quali strutture dedicate alla nautica da diporto.

Per completezza è opportuno evidenziare – ancorchè nessuna contestazione sia al riguardo dedotta dal ricorrente nei motivi aggiunti – che l’interpretazione offerta dell’art. 1, comma 18, d.l. 194/09 non è smentita dal sopravvenuto art. 31 del d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, “il quale non definisce le concessioni demaniali marittime, né disciplina il regime di affidamento delle stesse, ma si limita a semplificare il regime autorizzatorio della realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, in quanto ritenute rispondenti all’interesse pubblico turistico-ricreativo” (TAR Toscana, sez. III, 11 gennaio 2012 n. 22).

Quanto, infine, all’interpretazione analogica dell’art. 1, comma 18, d.l. 194/09, recepita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella circolare n. 6105/10, invocata dal ricorrente a sostegno della proroga al 2015, valgano le seguenti considerazioni.

In tale sede, la Direzione generale per i Porti ha ritenuto ricomprese nella proroga al 2015 le concessioni relative ai c.d. punti di ormeggio ex art. 2, lett. c), D.P.R. 509/97, cioè i titoli relativi a pontili galleggianti e gavitelli “destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto”.

La tesi del Ministero è motivata in ragione (punto 1 della circolare):

- della “modesta entità dei predetti impianti”, tali da consentire l’analogia con i manufatti aventi finalità turistico-ricreativa;

- della “prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto” propria di tali titoli.

In buona sostanza, la circolare n. 6105/10 – che, peraltro, non concretizza per gli Enti locali né indirizzo interpretativo (come invece è per gli organi statali), né, a fortiori, norma cogente – ha ritenuto suscettibili di proroga al 2015 anche gli impianti e le strutture, di modeste dimensioni ed inidonee ad alterare i preesistenti carichi urbanistici, solitamente poste al servizio di strutture turistico ricreative strictu sensu: modesti campi boe, piccoli pontili, anche di servizio a stabilimenti balneari o hotel, etc..

Su tali presupposti, la concessione a suo tempo intestata al ricorrente non potrebbe – in nessun caso, a prescindere dalle suesposte considerazioni relative alla portata applicativa dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. 509/97, e alla impossibilità di procedere all’interpretazione analogica dell’art. 1, comma 18, del d.l. 194/2009 – ritenersi ricompresa nell’ambito di applicazione della proroga al 2015.

Difetta, in primis, il requisito della “modesta entità” degli impianti richiamato dalla circolare quale presupposto per l’applicazione analogica del regime.

Le dimensioni della struttura detenuta dal Circolo Nautico e della Vela Argentario e l’idoneità della stessa ad ospitare decine di imbarcazioni da diporto (cioè ricomprese tra i 10 ed i 25 metri di lunghezza), escludono ex se il presupposto.

Assumere – come preteso dal ricorrente – la proroga di diritto al 2015 dell’efficacia del titolo avente ad oggetto consimili manufatti comporterebbe l’estensione del regime di proroga non solo ai pontili e gavitelli a servizio di piccole imbarcazioni richiamati dalla circolare n. 6105/10, bensì a manufatti del tutto differenti per dimensioni, caratteristiche obiettive, tipologia di imbarcazioni ospiti, numero di attracchi e conseguente carico urbanistico.

Anche la prevalenza della finalità turistica rispetto a quella della nautica da diporto – parimenti richiamata dalla circolare ministeriale a sostegno della interpretazione analogica – risulta, nella specie, insussistente.

Il pontile detenuto dal ricorrente configura, infatti, infrastruttura a servizio della nautica da diporto, non manufatto con finalità turistico ricreativa strictu sensu.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’art. 95 delle N.T.A. del R.U. comunale nella parte in cui prevede l’adozione, nelle more di approvazione del Piano regolatore portuale, di soli atti precari di durata non eccedente i dieci mesi, in quanto la previsione violerebbe la normativa di riferimento, rappresentata dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 400/1993, che individuerebbe in sei anni la durata minima per le concessioni demaniali marittime.

Anche tale doglianza è infondata.

Va, innanzi tutto, precisato – come emerge dall’esame del motivo precedente - che la concessione di cui era titolare il ricorrente, avente durata quadriennale, era una concessione demaniale marittima non a finalità turistico ricreativa - la cui durata ordinaria è di 6 anni (come risulta dal combinato disposto dell’art. 13, comma 1, della legge n. 172/2003 e del citato art. 1, comma 2, del d.l. n. 400/1993) - bensì finalizzata alla nautica da diporto, cui si applica l’art. 8 del regolamento del codice della navigazione.

Ciò premesso, il Comune, conformemente all’intesa sottoscritta in data 31 gennaio 2011 con la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto, ha previsto una norma di salvaguardia a carattere transitorio inserita nel regolamento urbanistico finalizzata, nelle more di formazione del piano regolatore portuale, all’adozione di concessioni demaniali precarie, da utilizzare per una sola stagione (massimo 10 mesi).

Tale previsione risulta pienamente legittima, in quanto introduce una “deroga” alla durata quadriennale prestabilita dal legislatore (art. 8 del regolamento del codice della navigazione, il quale, peraltro, fa riferimento ad un tempo non superiore a quattro anni, ammettendo così rapporti concessori di minor durata) giustificata da concreti interessi pubblici, quali la necessità di non compromettere o rallentare la futura pianificazione affidata all’emanando piano regolatore portuale (cfr., TAR Puglia, Lecce, I, 13 aprile 2011 n. 678) e, al contempo, l’esigenza di garantire il proficuo sfruttamento dei beni demaniali.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte recepiti nel bando, in quanto illogici e sproporzionati rispetto all’oggetto del procedimento di gara, nonché concretizzanti per gli aspiranti concessionari prestazioni aggiuntive non contemplate dalla legge e che si aggiungono al canone concessorio dovuto per legge. In particolare, lamenta che la bitumatura delle strade (massimo 20 punti), che non avrebbe nulla a che vedere con l’uso del bene demaniale in questione, e la messa a disposizione dell’amministrazione di posti barca (massimo 20 punti), previsti dal bando come voci da valutare ai fini della scelta della migliore offerta, non consentirebbero in alcun modo, tenuto anche conto della breve durata della concessione, di presentare un’offerta redditizia per il privato. Inoltre, il valore della concessione relativa al lotto de quo, indicato in euro 250.000, sarebbe illogico e non supportato da alcuna istruttoria.

Le doglianze – a prescindere dall’improcedibilità delle stesse per sopravvenuta carenza di interesse, eccepita alla difesa comunale, per essere il ricorrente risultato aggiudicatario del lotto per cui è causa, in relazione al quale è stata adottata in suo favore la concessione n. 12/2011 - non possono essere condivise.

Quanto alla contestata attribuzione di punteggi al progetto di nuova asfaltatura delle vie d’accesso al bene demaniale, cui l’art. 13 del bando assegna fino ad un massimo di 20 punti (su un totale di 100), va rilevato che si tratta di prestazioni strettamente connesse con il servizio oggetto del bando in quanto, agevolando la fruibilità del pontile da parte degli utenti, si traducono in una migliore fruizione del bene stesso, così come, d’altra parte, specificato nello stesso bando ( “si inseriscono in un’ottica di miglioramento della fruizione dell’area demaniale in questione”).

Per quanto riguarda l’ulteriore voce dell’offerta, cui è correlato il punteggio massimo ottenibile di 10 punti, va rilevato, da un lato, che la valutazione non appare né sproporzionata né illogica, se la si rapporta al punteggio massimo ottenibile sulla base delle altre voci dell’offerta (modalità organizzative, numero di addetti, etc.), e, dall’altro, che si tratta di un parametro valutativo che appare funzionale, unitamente a tutti gli altri previsti, proprio all’individuazione dell’offerta più idonea a garantire la migliore fruizione dell’area demaniale, nell’ottica del soddisfacimento del pubblico interesse.

Quanto, poi, al contestato valore della concessione in questione, è sufficiente rilevare che il ricorrente non ha offerto alcun elemento che induca a ritenere errata la stima effettuata dall’amministrazione. A ciò si aggiunga che il valore della concessione è stato modificato a posteriori dal sopravvenuto art. 13-bis del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14), che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2012 di tutte le concessioni demaniali marittime, “anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo” in essere alla data di entrata in vigore del decreto, tra cui, quindi, anche la concessione demaniale marittima n. 12/2011 intestata al ricorrente, la cui scadenza, prevista per il 28 maggio 2012 risulta prorogata ex lege al 31 dicembre 2012.

Con il quarto motivo, il ricorrente ha contestato l’art. 8 del bando di gara, nella parte in cui avrebbe precluso alle associazioni senza scopo di lucro non iscritte alla Camera di Commercio – quale è il ricorrente – di partecipare alla procedura.

A riguardo è dirimente la constatazione che l’offerta del Circolo ricorrente è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione di gara e il Circolo è risultato aggiudicatario del lotto n. 12 per cui è causa, con conseguente adozione in suo favore del relativo titolo demaniale.

Il ricorrente non riveste, pertanto, alcun interesse a contestare l’art. 8 del bando di gara, dal quale non è derivato il pregiudizio paventato con il ricorso.

La doglianza, e la relativa impugnativa, per tale parte, risultano pertanto, come eccepito dalla difesa comunale, improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Il ricorso introduttivo del presente giudizio va, pertanto, in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il Circolo Nautico e della Vela Argentario ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto n. 12 per cui è causa (determina n. 307 del 15 giugno 2011) in favore dello stesso ricorrente, formulando, quali profili di illegittimità derivata, le stesse censure già dedotte avverso il bando di gara e gli atti ad esso presupposti.

Anche il primo ricorso per motivi aggiunti risulta, pertanto, infondato per le medesime ragioni già indicate nell’esame del ricorso introduttivo del presente giudizio.

5. Il primo ricorso per motivi aggiunti va, pertanto, respinto.

6. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la concessione demaniale n. 12/2011 adottata in suo favore.

Oltre che per illegittimità derivata, il titolo sarebbe affetto da ulteriore vizio, in quanto non consentirebbe al Circolo Nautico di disporre <<di un’intera “… alta stagione …”>>, contrariamente a quanto affermato dal Dirigente del III Settore in sede di chiarimenti al bando di gara.

A tale ultima doglianza, peraltro, il ricorrente ha rinunciato, con memoria di replica depositata il 17 maggio 2012, in virtù della proroga ex lege, di cui si è detto, ex art. 13-bis del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14).

Per quanto attiene, invece, l’illegittimità derivata si rinvia alle considerazioni sviluppate nell’esame del ricorso introduttivo, con conseguente infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti.

7. Il secondo ricorso per motivi aggiunti va, pertanto, respinto.

8. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, indicati in epigrafe, così decide:

1) in parte respinge e in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso introduttivo;

2) respinge il primo ricorso per motivi aggiunti;

3) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)