Cass. Sez. III n. 35692 del 3 ott. 2011 Ud. 5 apr.2011)
Pres. Ferrua Est.Rosi Ric.Taiuti
Rifiuti. Responsabilità appaltatore di lavori edili

Risponde del reato di abusiva gestione di rifiuti l'appaltatore di lavori edili in quanto grava su di lui l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria. (Fattispecie in tema di deposito incontrollato).

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