TAR Campania (NA) Sez. V n. 1133 del 26 febbraio 2013
Rifiuti. allevamento di modeste dimensioni come insediamento civile e non produttivo
5 vitelli, 1 vacca, 2 suini ed alcuni animali di bassa corte integrano gli estremi di un insediamento civile e non produttivo proprio in ragione delle limitate quantità di rifiuti destinati, come concimazione, alla coltivazione del fondo (segnalazione Avv. M. Balletta)
N. 01133/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01747/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1747 del 1998 proposto dalla Sig.ra Marcone Giovanna in Spina in qualità di erede del Sig. Spina Salvatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ivan Pietroluongo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via Domenico Fontana n.134;
contro
ASL Napoli 2 Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Benvenuto Fabrizio Capaldi ed elettivamente domiciliata presso il TAR Campania di Napoli;
Comune di Pozzuoli in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pozzuoli n.56526 del 21/4/1997 di allontanamento degli animali da reddito ripristinando lo stato dei luoghi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’ASL NA 2;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.104 del 1998 di accoglimento della domanda di sospensione;
Vista la costituzione della Sig.ra Marcone Giovanna in Spina in qualità di erede del Sig. Spina Salvatore;
Vista la memoria di costituzione dell’ASL Napoli 2 Nord in sostituzione dell’ex ASL NA/2;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la costituzione dell’Avv. Ivan Pietroluongo in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Sartorio, che ha con separata dichiarazione rinunciato al mandato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 17 gennaio 2013, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto parte ricorrente che il sig. Spina era affittuario coltivatore diretto di terreno in Pozzuoli – Via S. Gennaro Agnano n.68 – di circa 3.66.00 ha, su cui insisteva fabbricato rurale, una stalla con 5 vitelli da ingrasso ed 1 vacca da latte, due casalini per maiali con 2 suini da ingrasso ed alcuni ricoveri di animali di bassa corte. Trattavasi di complesso immobiliare ricadente in zona agricola, sempre coltivata a seminativo arborato; attesa l’epoca dell’insediamento, la menzionata attività non è mai stata soggetta a regime autorizzatorio dal momento che l’impresa agricola non era configurabile come insediamento produttivo attuando la cd. fertirrigazione. Mentre venivano programmati lavori di protezione del terreno e della falda, veniva notificato l’impugnato provvedimento di allontanamento ad horas degli animali senza che, tuttavia, si fosse provveduto a prelievo di campioni.
L’ASL Napoli 2 Nord si è costituita per dedurre la necessità dell’interruzione del processo, il difetto di interesse in capo alla Sig.ra Morcone Giovanna e, comunque l’infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2013 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt.21 e ss. della Legge n.319/1976, del RD n.1265/1934, della Legge n.142/1990, nonché l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Quanto alle eccezioni sollevate dall’ASL resistente, questo Giudice ritiene, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, di dover tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalle finalità perseguite dalla parte e, principalmente, dalla valutazione della domanda nel suo complesso; ora, atteso che nell'attuale ordinamento (art.536 cod. civ. come sostituito dall'art. 172 della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151) il coniuge è erede legittimario del defunto, non si può non ritenere che la costituzione volontaria della vedova ha avuto un'unica finalità, ovvero quella di conseguire l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Pozzuoli n.56526 del 21/4/1997 di allontanamento degli animali da reddito ripristinando lo stato dei luoghi, e poteva avere due diversi presupposti giuridici: o jure proprio data la sua qualità di vedova a norma dell'art. 2122 cod. civ., o jure successionis quale erede in quanto coniuge.
Ora, nella fattispecie, le eccezioni formulate da parte resistente vanno disattese in quanto, in caso di morte della parte costituita, compete al successore universale, prima dell'udienza di discussione, il potere di proseguire il processo ai sensi degli artt.110 e 302 c.p.c. provando la propria legittimazione con la produzione del certificato di morte del de cuius; l'anzidetta costituzione non deve essere notificata alle parti rimaste contumaci ove la relativa comparsa non contenga domande nuove rispetto a quelle originariamente proposte dalla parte poi deceduta. Da ciò deriva la correttezza della costituzione della Sig.ra Marcone Giovanna in Spina in qualità di unica erede del Sig. Spina Salvatore, del quale è stato successivamente prodotto il certificato di morte.
3. Nel merito il Collegio ricorda che proprio questo Tribunale (III, 5.12.2007, n.15770) ha affermato in passato che la violazione delle norme poste a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, quando è constatata dalla ASL, è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di somministrazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, senza che occorra anche la prova della effettiva lesione del bene protetto; trattasi, infatti, di norme che sono finalizzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per la salute pubblica e l'igiene e, pertanto, non occorre anche la prova della effettiva lesione di questi beni, né può essere ammessa a discarico la prova della mancanza della loro effettiva compromissione, essendo sufficiente la sussistenza del concreto ed effettivo pericolo che i beni protetti siano compromessi.
3.1 Nello specifico non sfugge al Tribunale che costantemente (ex multis, Cass. pen., III, 9.7.2008, n.38411; 26.10.2006, n.39361) si è affermato che, in tema di gestione dei rifiuti, al fine di escludere l'applicabilità della normativa sui rifiuti in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (nella specie, deiezioni di vitelli, vacca e suini), non è necessaria l'attuazione della pratica in oggetto attraverso scarico diretto tramite condotta, essendo la deroga condizionata alla sola effettiva utilizzazione agronomica degli effluenti, in qualunque modo questa avvenga, anche tramite spandimento sul suolo successivo a stoccaggio in vasche e trasporto a bordo di cisterne.
Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento - normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola, ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in base alla nuova normativa (art. 59 del D.L. n.152 del 1999), a nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della “fertirrigazione” che si riferisce soltanto alla successiva, eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami.
4. Ora, con specifico riguardo al caso in esame, il Tribunale ritiene, come peraltro anticipato in fase cautelare e con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, che il provvedimento impugnato sia illegittimo nella misura in cui ha omesso di ricercare in concreto il criterio distintivo tra insediamenti civili e produttivi in base all'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per tipo e qualità dei reflui, a quelli propri degli insediamenti abitativi; infatti le imprese agricole sono da considerare come insediamenti produttivi, a meno che non abbiano, come appunto provato agli atti del ricorso, limitate quantità di rifiuti destinati, come concimazione, alla coltivazione del fondo, sì da attuare quella che ormai si chiama concretamente la “fertirrigazione”. Con detto termine si suole, infatti, intendere la distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia; detta tecnica, se rigorosamente controllata, soddisfa una duplice esigenza economica: la concimazione dei terreni interessati che vengono resi prosperi e fecondi senza che si formino pozze putrescenti, nonché il riciclo naturale dei liquami degli allevamenti. Ipotesi diversa è, invece, quella del "ruscellamento", quando cioè i liquami scorrono su un fondo a modo simile al deflusso di un ruscello e, comunque, in maniera tale da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente; mentre, infatti, come appunto nella fattispecie in esame la fertirrigazione è consentita dalla legge (Cass. Pen., III, 6.10.1994; 12.8.1993), il "ruscellamento" - in quanto adempie allo scopo di getto o eliminazione di reflui o deiezioni - è sottoposto alla disciplina penale statuita dagli art. 21 e ss. della legge n.319 del 1976, sicchè è necessaria l'autorizzazione ed occorre adempiere alle prescrizioni della medesima.
4.1 Il Collegio ritiene in definitiva che 5 vitelli, 1 vacca, 2 suini ed alcuni animali di bassa corte integrano gli estremi di un insediamento civile e non produttivo proprio in ragione delle limitate quantità di rifiuti destinati, come concimazione, alla coltivazione del fondo; illegittimamente l’Amministrazione ha, perciò, sanzionato un’impresa agricola di natura modesta e familiare che non può che produrre circostanziate quantità di rifiuti e che, peraltro, esercita la specifica attività di coltivazione del fondo ed utilizza totalmente e congruamente i rifiuti medesimi come concimi nel successivo ciclo di coltivazione secondo una prassi di concimazione biologica ben antica e diffusa in un ciclo chiuso che non rileva ai fini della legge antinquinamento per ovvie e conseguenziali ragioni. Ipotesi diversa sarebbe, invece, quella del "ruscellamento", vietato come del resto ogni forma di scorrimento di liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello con esclusivo scopo di gettare od eliminare i reflui comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente e che, dunque, non assolverebbe alla funzione – provata nella fattispecie in esame - di rendere i campi prosperi o fecondi.
5. Per questi motivi il ricorso in oggetto va accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)