Consiglio di Stato Sez. VI n. 4296 del 14 maggio 2024   
Rumore.Classificazione acustica del territorio e sindacato del giudice amministrativo

L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l'ambito del sindacato del giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale. Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non sconfinare nel merito delle scelte discrezionali adottate dall'amministrazione. Tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere. Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche. In proposito giova ricordare che in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Ciò rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata. Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria.

Pubblicato il 14/05/2024

N. 04296/2024REG.PROV.COLL.

N. 04944/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4944 del 2021, proposto da
Funivia Siusi – Alpe di Siusi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Hartmann Reichhalter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi 5;

contro

Comune di Castelrotto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Alfred Mulser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 89/2021, resa tra le parti, per l’annullamento:

- della delibera del Consiglio comunale di Castelrotto n. 30 del 28/05/2020, pubblicata per 10 giorni sull’albo comunale del Comune di Castelrotto in data 03/06/2020 e con avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n. 25 del 18/06/2020, con la quale è stato approvato il nuovo Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Castelrotto;

- della delibera della Giunta comunale di Castelrotto n. 2 del 08/01/2020, con la quale è stato avviato il procedimento per l'approvazione del nuovo Piano Comunale di Classificazione Acustica;

- nonché di ogni altro atto direttamente o indirettamente collegato agli atti impugnati, anche se non espressamente richiamato.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelrotto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Paolo Caruso per delega dell’avvocato Hartmann Reichhalter e l’avvocato Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna società appellante, gestore della cabinovia da Siusi all’Alpe di Siusi (costruita nel 2003), esponeva che, con delibera del 28.5.2020, n. 30, il Consiglio Comunale di Castelrotto aveva approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale con il quale era stata attribuita a due dei dieci pilastri di sostegno la classe acustica II (aree di intensa attività umana: limite di immissione acustica diurno – dalle ore 6 alle ore 22 – di massimo 55 dB ed un valore limite notturno di massimo 45 dB) nel periodo estivo, mentre precedentemente erano classificati nella classe III (aree miste con i limiti diurni di 60 dB e 50 dB notturni). Tale deliberazione era stata preceduta dalla delibera della giunta comunale di avviamento del procedimento (delibera del 8.1.2020, n. 2) e di un parere negativo dall’ente provinciale preposto al controllo (l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del Clima) del 17.2.2020.

2. Avverso i suddetti provvedimenti comunali l’odierna appellante aveva proposto ricorso deducendo le seguenti censure:

a) violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della legge provinciale n. 20/2012, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993, violazione del principio di legalità e dei principi di buona amministrazione e di imparzialità (art. 97 Cost.), violazione dell'art. 1, legge provinciale n. 17/1993 e dei principi ivi contenuti: il precedente piano acustico sarebbe stato sostituito senza motivo concreto dopo poco tempo;

b) violazione degli artt. 1, 4 e 5, della legge provinciale n. 20/2012, violazione degli artt. 1, 15/bis e 24 ss. della legge provinciale n. 17/1993, violazione degli artt. 41 e 97 Cost., eccesso di potere per sviamento di potere e falsa motivazione, violazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993: il piano acustico non avrebbe lo scopo di ridurre l'inquinamento acustico;

c) violazione dell'art. 5, comma 3 della legge provinciale n. 20/2012, violazione degli artt. 1 e 28 ss. della legge provinciale n. 17/1993, violazione degli artt. 24 e 97 Cost.: la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige non avrebbe consentito di avere la piena contezza del provvedimento;

d) violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 5 della legge provinciale n. 20/2012, eccesso di potere sotto vari profili: difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, errore nei presupposti di fatto, motivazione insufficiente e sviamento di potere oltre a violazione del principio di legalità e dei principi di buona amministrazione e di imparzialità (art. 97 Cost.): il piano acustico non si sarebbe basato su alcuna misurazione acustica;

e) violazione degli artt. 11/bis e 15/bis della legge provinciale n. 17/1993, eccesso di potere per motivazione errata, contraddittoria ed insufficiente, violazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993: il Comune non avrebbe considerato sufficientemente le osservazioni presentate dalla società durante l’iter procedimentale;

f) violazione del principio di legalità e dei principi di buona amministrazione e di imparzialità (art. 97 Cost.), eccesso di potere sotto vari aspetti: difetto di istruttoria e motivazione omessa, violazione dell'art. 7 della legge provinciale n. 17/1993: il piano acustico non spiegherebbe la modifica di classe nei settori dei piloni n. 3 e 4.

3. Il TRGA adito, con la sentenza in epigrafe impugnata aveva respinto l’impugnazione rilevando che:

- il piano acustico, essendo uno strumento di pianificazione ed un atto generale normativo di tipo regolamentare, non avrebbe bisogno di una motivazione, e nella sua approvazione l’ente ha un ampio margine di discrezionalità, che nel caso specifico non risulta illogica o irrazionale, ma conforme alle disposizioni normative;

- la legittimità del piano discendeva anche dal fatto che adattava l’inquinamento acustico dell’impianto di risalita alle zone vicine e non il contrario, non avendo invece il gestore alcun diritto ad una classe più alta (che quindi consente di raggiungere dB più alti) in quanto l’esercizio dell’impianto ha una rumorosità maggiore di quella consueta per la zona. Secondo il TRGA il piano può inserire una zona nella quale vi è una fonte di rumore in una classe di rumorosità inferiore e costringere impianti ivi localizzati ad adottare sistemi di riduzione del rumore per aumentare la qualità della vita e tutelare la salute della popolazione. Per questo motivo la pretesa al riconoscimento della zona acustica in base all'indice di rumorosità esistente è in contrasto con gli obiettivi prefissati dalla legge sull'inquinamento acustico;

- gli interessi da tutelare con la norma sull’inquinamento acustico non sono da considerare recessivi rispetto all’attività economica. Non è inoltre provato sufficientemente dalla società ricorrente che il miglioramento tecnico dell’impianto non sarebbe possibile;

- gli obblighi del Comune di trasparenza e pubblicità erano stati assolti correttamente;

- non è necessaria una previa misurazione, essendo sufficiente una comparazione fra la suddivisione urbanistica della corrispondente classificazione e l’effettiva destinazione dell’area. Il Comune – basandosi sulla destinazione prevalente ed effettiva della zona – ha correttamente tenuto conto di tutti gli elementi esistenti per quanto riguarda l’asserita discriminazione (in quanto gli altri piloni avevano mantenuto la classe II) il TRGA riteneva che la paragonabilità non era provata);

- anche la censura dell’insufficiente considerazione delle osservazioni della società nel procedimento amministrativo non era fondata, in quanto il Comune l’aveva puntualmente riscontrato, al di là della motivazione;

- infine il giudice bolzanino ha rilevato che le variazioni sono state sufficientemente descritte nel piano, anche se forse “poco comprensibili” per la ricorrente, ma in ogni modo erano di una chiarezza che ha poi permesso alla società di controdedurre nell’iter di approvazione del piano.

4. La sentenza del TRGA è stata ritualmente appellata dalla Società, deducendo i seguenti motivi:

1) error in iudicando sul primo motivo d’impugnazione di primo grado: il Giudice di prime cure avrebbe respinto il primo motivo di impugnazione statuendo erroneamente che il PCCA sarebbe un provvedimento a contenuto generale e carattere normativo, per cui non necessiterebbe di motivazione alcuna. Secondo l’appellante invece era intervenuta una situazione del privato consolidata sia da atti di attuazione urbanistica che di interventi sull’impianto per ottemperare alla prescrizione della classe acustica III e quindi si sarebbe generato l’affidamento. Con una reformatio in peius l’ente locale avrebbe disatteso l’obbligo di motivazione specifica ed un bilanciamento degli interessi pubblici e privati, senza spiegare le ragioni di uno scostamento del parere negativo dell’Agenzia provinciale. Il TRGA avrebbe ignorato tale lacuna nel provvedimento. Inoltre l’appellante rileva l’errata decisione in merito all’illogicità che sarebbe solo apparente e generica;

2) error in iudicando sul secondo motivo: la rispettiva motivazione sarebbe basata su un’errata presupposizione di fatto, non essendo possibili opportuni interventi di miglioramento, non avendo fatto una verifica in ordine alla concreta fattibilità e alle possibilità tecniche di interventi su di un impianto complesso e che deve garantire la sicurezza dei passeggeri. Il TRGA, invece di rilevare il deficit istruttorio da parte del Comune, avrebbe respinto il motivo in base all’insufficienza probatoria della società. Sarebbe errata anche la decisione sulla mancante proporzionalità della misura, in quanto rilevato unicamente sull’assenza di una rispettiva prova, che però avrebbe non la società, ma il Comune nel corso del procedimento. Ogni scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione dovrebbe necessariamente essere preceduta da indagini concrete sullo stato di fatto così come sulle conseguenze che le scelte hanno sul territorio e sulle attività che ivi si svolgono, a maggior ragione nel caso di specie, atteso che il Comune era a conoscenza del fatto che la funivia era intervenuta varie volte su diversi piloni con misure riduttive dell’inquinamento per rispettare la classe acustica del PCCA previgente;

3) error in iudicando sul terzo motivo: la pubblicazione della sola bozza di piano ai fini di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo non garantirebbe la conoscenza del piano definitivamente approvato. Gli elaborati tecnici e la delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva del PCCA non sarebbero stati interamente pubblicati nel BUR. La finalità della pubblicazione non sarebbe mai stata raggiunta;

4) error in iudicando sul quarto motivo: il TRGA avrebbe accertato erroneamente che la misurazione del rumore è irrilevante. Secondo la tesi dell’appellante la norma provinciale (art. 5 L.P. n. 20/2012) richiama sia l’uso prevalente che quello effettivo dell’area, parametri autonomi e indipendenti, ma non rispettati dal Comune. Il TRGA avrebbe applicato solo il criterio dell’utilizzo “prevalente”, facendo leva sulla destinazione urbanistica e sulle abitazioni, i masi e la zona militare esistente nei pressi nel pilastro n. 3, senza considerare sufficientemente l’utilizzo effettivo e consolidato nel lungo tempo di esercizio della cabinovia. Dalla relazione tecnica al nuovo piano acustico non emergerebbero le verifiche circa il prevalente ed effettivo utilizzo delle aree;

5) error in iudicando sul quinto motivo: l’appellante sostiene che le confutazioni delle controdeduzioni in sede procedimentale sarebbero non puntuali come rilevato dal TRGA, ma sbagliate, solo apparenti, ripetizioni del senso e interpretazioni della L.P. n. 20/2012 e affermazioni generiche che esprimerebbero piuttosto il disappunto del Comune di veder criticato il proprio elaborato;

6) error in iudicando sul sesto motivo: in base alla relazione tecnica degli elaborati tecnici il piano, secondo il TRGA, evidenzierebbe soltanto le deroghe alla tabella 1, allegato A della L.P. n. 20/2012. Espone l’appellante però che non avendo subito una tale modifica la declassificazione della zona intorno ai pilastri n. 3 e 4, la stessa legittimamente non sarebbe stata indicata. L’Agenzia provinciale invece avrebbe criticato che il mancato confronto con il piano precedente, prassi amministrativa riguardante tutti gli atti di pianificazione e corollario dal principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

5. La società ha depositato l’8 marzo 2024 una perizia tecnica di parte.

6. Con memoria depositata il 14.3.2024, il Comune di Castelrotto ha contestato la tardività e l’illegittimità di tale ultimo deposito, chiedendo per il resto il rigetto dell’appello.

7. In vista dell’udienza pubblica le parti si sono scambiate ulteriori memorie e di replica, insistendo nelle loro avversarie deduzioni.

8. All’udienza del 18 aprile 2024 la causa passava in decisione.

9. Il Collegio ricorda che l’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l'ambito del sindacato del giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale (Cons. Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 135). Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non sconfinare nel merito delle scelte discrezionali adottate dall'amministrazione. Tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9301). Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche e correttamente applicate al caso di specie (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6451; id. Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 7097). In proposito giova richiamare quanto affermato da questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8443), secondo cui in materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell'amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverossia delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Ciò rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato, rileva l'interesse pubblico generale alla conservazione del disegno di governo del territorio programmato dal pianificatore, il quale riflette un ben preciso interesse della comunità ad un certo utilizzo del proprio territorio, sul quale la medesima è stanziata. Da un altro lato, rileva l'interesse dei privati alla conservazione delle potenzialità connesse alla titolarità dei diritti sui beni immobili e derivanti dalle pregresse e già effettuate scelte di pianificazione, le quali devono poter essere attuate pro futuro, avendo una natura tipicamente programmatoria.

10. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Castelrotto nel provvedimento gravato, non può essere dato rilievo esclusivo agli usi prevalenti sul territorio, perché essi si limitano a rappresentare l’aspetto dinamico del suo governo, senza tener debitamente conto dell’uso effettivo, soprattutto quando il privato per lungo tempo ha continuato a fare affidamento nella correttezza della situazione. Ed è su tale dinamicità che si regge, invece, la ratio della disciplina legislativa provinciale, sostanzialmente rivolta a perseguire l'obiettivo del contemperamento tra due interessi generali: quello della pianificazione urbanistica e quello della tutela dall'inquinamento acustico.

11. Nel caso di specie è incontestato che:

- l’impianto di cabinovia è stato regolarmente assentito ed è in funzione dal 2003;

- la stazione a valle, il parcheggio ed il primo pilastro di sostegno della cabinovia si trovano nel PUC di Castelrotto nella zona per attrezzature collettive sovracomunali, mentre gli altri pilastri si trovano nella zona di verde agricolo, bosco o verde alpino, la stazione a monte invece si trova nella zona per infrastrutture negli ambiti sciistici;

- i pilastri n. 3 e 4, oggetto di questa vertenza, si trovano entrambi nella zona destinata a verde agricolo;

- la legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20 (pubblicata sul BUR il 18.12.2012) “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” ha previsto all’art. 5 che il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) viene elaborato dal rispettivo comune con una classificazione acustica per la quale il comune deve tener conto del prevalente ed effettivo utilizzo dell’area stessa, considerando il criterio in base al quale di regola zone confinanti devono appartenere a classi acustiche i cui limiti non si discostino di più di 5 dB(A). A tal fine una zona urbanistica può contenere anche più di una zona acustica. La proposta del piano deve essere pubblicata all’albo comunale per 30 giorni consecutivi ed entro tale termine chiunque può presentare le proprie osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione all’albo comunale la deliberazione è trasmessa all’Agenzia, per l’espressione di un parere. Il comune, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell’Agenzia, approva il PCCA, dando avviso entro 30 giorni sul BUR Trentino-Alto Adige e contestualmente ne trasmette copia alla Provincia autonoma di Bolzano. Qualora il PCCA si discosta dal parere dell'Agenzia, il comune è tenuto a motivare le ragioni di questa difformità. Tali motivazioni fanno parte integrante della delibera di approvazione del piano;

- il Comune di Castelrotto approvava il PACC con deliberazione del Consiglio Comunale del 27.4.2017, n. 30, classificando le stazioni a valle e a monte così come la zona in prossimità dei pilastri n. 3 (zona n. 28) e 4 (zona n. 2) nella classe acustica III.

12. Dall’esame della norma provinciale emerge dunque un complesso iter procedimentale, a garanzia del sensibile complesso di interessi coinvolti, dove è previsto un parere tecnico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, alla quale il legislatore ha affidato la funzione di vigilanza (art. 16) e di autorità di approvazione per nuovi impianti (art. 9).

13. Nel corso dell’elaborazione del nuovo piano acustico di Castelrotto, l’Agenzia, con la nota del 17.2.2020 ha adottato il seguente parere: “1. La bozza di PCCA approvato dalla Giunta Comunale viene confrontato in parte con la Tabella 1 dell’allegato A della Legge Provinciale 20/2012 e in parte con il PCCA vigente del Comune di Castelrotto (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30/04/2017). Poiché il Comune di Castelrotto dispone già di un PCCA approvato, esso deve essere utilizzato come base di confronto. 2. Variazioni urbanistiche e corrispondenti modifiche delle classi acustiche, effettuate dopo l’approvazione del PCCA (27.04.2017), non sempre sono state considerate. Ad esempio, la zona di edilizia residenziale C2 – zona di espansione (B.P. 2009; GP 5979/7 + 5979/18) è stata classificata in classe acustica IV e non in classe acustica III come da modifiche al piano regolatore. 3. Il Comune, ai sensi dell’art. 5 della LP 20/2012, deve tener conto dell’uso prevalente ed effettivo dell’area stessa nel determinare una classe acustica. Questo principio non è stato rispettato nella riclassificazione delle aree attorno ai pilastri della Funivia Siusi – Alpe di Siusi Spa. Nonostante queste zone siano classificate nell’attuale PCCA nella classe acustica III, nella Bozza vengono declassate alla classe II. Negli ultimi anni ci sono state tuttavia lamentele da parte dei residenti locali nelle zone interessate, sono state quindi effettuate corrispondenti misurazioni del rumore ed è stata emessa anche un’ordinanza (datata 19.07.2017) dell’Ufficio aria e rumore con la prescrizione per fare rispettare i valori limite della classe acustica III. Le successive misure di risanamento ai pilastri erano volte a garantire il rispetto di tali limiti. La classificazione in classe acustica II comporta quindi un’incertezza giuridica e a nostro avviso non è giustificabile. 4. La nuova bozza del PCCA mostra notevoli differenze nel trattamento di aree con la stessa destinazione d’uso. In particolare, alcune zone nelle immediate vicinanze dei pilastri della funivia dell’Alpe di Siusi vengono declassate dalla classe acustica III alla classe acustica II, mentre altre zone con caratteristiche molto simili vengono lasciate in classe acustica III. Anche le stazioni a monte e a valle della funivia sono state classificate nella classe III e non nella classe IV, a differenza di altri impianti. 5. il PCCA rappresenta per i comuni uno strumento di pianificazione strategica per la protezione dal rumore e non dovrebbe quindi essere modificato per singoli problemi.”

14. Da questo emerge che le criticità rilevate dall’Agenzia concernono sostanzialmente la nuova classificazione dell’impianto funiviario. L’ente provinciale aveva rilevato un difetto di motivazione da parte del Comune, sia per quanto riguarda il corretto bilanciamento dei principali criteri redazionali del piano (uso prevalente ed uso effettivo), sia per la mancante giustificazione quanto al trattamento differenziato di aree con la stessa destinazione d’uso, oltre all’inesistente istruttoria che rivelasse, a distanza di soli tre anni, il peggioramento della situazione specifica e quindi la necessità concreta di aumentare il livello di tutela e le sue esigenze, oltre alla valutazione degli intervenuti lavori di miglioramento da parte del gestore.

15. Da ricordare poi – contrariamente a quanto ha accertato il TRGA nella sentenza gravata – che nello specifico caso dei Piani Acustici Comunali esiste un obbligo di motivazione per il Comune quando si vuole discostare dal parere della Provincia. E nel caso che occupa la Sezione risulta evidente che il Comune non abbia puntualmente motivato le ragioni del suo discostarsi dal parere dell’Agenzia, incorrendo nel chiaro vizio del difetto di motivazione (oltre a quello di istruttoria), che il legislatore provinciale ha espressamente previsto nell’articolo 5 della L.P. n. 20/2012.

16. Per giungere a tali conclusioni è sufficiente rilevare che il Comune ha così replicato alle critiche della Provincia: “Si pone la domanda: qual è il prevalente ed effettivo utilizzo dell’area stessa? La destinazione urbanistica nel piano urbanistico è molto chiara. Il pilone n. 3 si trova in zona di verde agricolo. In una zona vicina al pilone n. 3 ci sono ancora le destinazioni bosco e zona militare. Deve essere precisato che in riguardo alla zona militare si tratta della cosidetta Villa Ausserer (Comando Truppe Alpine Villa Ausserer), un esercizio ricettivo dell’esercito. Oltre a questo, ad una distanza minore di 100 metri dal pilone n. 3 si trovano le zone particolarmente contraddistinte nel piano urbanistico “Parco Naturale” e “Natura 2000”. Trattasi secondo le norme di attuazione al PUC di aree particolarmente evidenziate e considerate di rimarchevole interesse ambientale e paesaggistico che vengono tutelati dall’apposita normativa in materia. Qual è l’ulteriore utilizzo dell’area intorno al pilone n. 3 oltre a questo? C’è l’esercizio ricettivo dell’esercito già accennato, alcuni masi e case abitative nonché la Pensione Profanter – un’azienda familiare che opera nel settore del turismo con piscina all’aperto e piccolo prato. Poi c’è ancora il pilone n. 3, la sorgente di rumore alla quale tutto deve essere subordinato, almeno secondo l’Ufficio Aria e rumore. Considerando tutti questi aspetti si presume che la classificazione dell’area intorno al pilone n. 3 in classe acustica II sia quella che meglio rispecchia l’uso prevalente ed effettivo dell’area. Non dev’essere tralasciato l’obiettivo della L.P. 20/2012 di migliorare la qualità della vita e di tutelare la salute umana con delle norme di tutela dall’inquinamento acustico dell’ambiente esterno ed abitativo (art. 1 comma 1). Si tratta quindi di prevenzione, di riduzione del livello di rumorosità e di risanamento ambientale delle aree acusticamente inquinate (art. 1 comma 2). Nel parere negativo sub punto 3 viene inoltre specificato che la classificazione in classe acustica II comporta un’incertezza giuridica. Magari è così. Ma deve essere questo il motivo per il quale bisogna proteggere il pilone n. 3 da persone e dall’ambiente piuttosto che proteggere la salute umana, l’ambiente ed in particolar modo le aree abitative – così come espressamente segnato nell’art. 1 della legge di cui prima – dall’inquinamento acustico generato proprio da questo pilone? Così questa incertezza giuridica, anche in riguardo a casi simili in provincia, finalmente nell’interesse di persone ed ambiente potrà essere eliminata. In questo contesto il parere negativo dell’Ufficio Aria e rumore pare ancora più sorprendente.”

17. Dalla piana lettura risulta che oltre ad affermazioni generiche o interpretazioni generali (e in alcune parti tesi soggettive piuttosto polemiche) sulla legislazione provinciale o sull’attività dell’Agenzia, nulla (o troppo poco) viene dedotto in concreto dal Comune quanto al “merito tecnico” delle osservazioni dell’Agenzia provinciale. Emergono solo deduzioni in merito alla classificazione urbanistica dell’area, mentre sfugge al Collegio ogni valutazione puntuale dell’effettivo uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.P. n. 20/2012. Al contrario, il Comune chiude le controdeduzioni al punto 4 (sulla mancanza di un confronto con il precedente PACC) con l’affermazione che “si prende atto di quest’informazione da parte dell’ufficio provinciale.” Nulla si legge però nella lunga delibera del Consiglio Comunale di eventuali conclusioni tratte da un confronto vecchio-nuovo e l’eventuale insufficiente regime previgente. Non emergono neppure rilievi tecnici effettuati dal Comune sul fatto che la precedente classificazione (“zona mista”) sia errata.

18. Il Collegio, vista la predetta analisi del Comune sulle diverse destinazioni d’uso attorno al pilastro n. 3, rileva che essa confermerebbe piuttosto la correttezza della pregressa scelta del 2017, mentre la nuova classificazione “aree residenziali” (di fronte alla destinazione del PUC di verde agricolo, bosco e zona militare, ove l’insediamento residenziale per effetto diretto della legislazione urbanistica provinciale da molti decenni sono proprio la estrema eccezione, cfr. ex multis Cons. Stato, sez, VI, n. 2179/2022) non sembra idoneamente motivata. Sul punto risulta pertanto evidente che il Comune non ha tenuto conto delle peculiari aree di interesse. La citata norma provinciale consente ai Comuni di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione dei rumori, e, in questo ambito, di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui possano essere espletati, e di prendere così in considerazione, oltre al dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, anche gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1265). Ma non sono stati forniti elementi per affermare che le impugnate scelte sarebbero il frutto di un puntuale rilievo perché gli esistenti limiti del vecchio PACC sono stati superati e nuovi limiti più stringenti sono necessari. Infine, tutte queste osservazioni confermano la mancante funzione pianificatoria e di indicazione di sviluppo del piano in merito ai due pilastri, mentre – rilevando anche l’insufficiente, ma necessario bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti – traspare piuttosto la volontà di andare incontro ad una richiesta del privato confinante (doc. 19 della Funivia in primo grado).

19. L’appello deve essere, pertanto, accolto, essendo fondati il primo, secondo e quarto motivo, con assorbimento delle altre censure dedotte. Per l’effetto, va annullata la parte del PACC di Castelrotto che riguarda i pilastri n. 3 e n. 4 della cabinovia Siusi – Alpe di Siusi.

20. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla in parte qua i provvedimenti ivi gravati, come in parte motiva. Condanna il Comune di Castelrotto alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate in 4.000 Euro (quattromila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere