MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di
imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo
223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il Titolo II della Parte IV del predetto decreto, relativo
alla gestione degli imballaggi;
Visti in particolare gli articoli 223 e 224 del medesimo decreto
legislativo n. 152/2006;
Considerato che l'art. 223, comma 2, stabilisce che i consorzi per
ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio
nazionale sono retti da uno statuto adottato in conformita' ad uno
schema-tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
conformemente ai principi contenuti nel suddetto decreto legislativo
n. 152/2006 e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia,
economicita' e trasparenza, nonche' di libera concorrenza nelle
attivita' di settore;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'allegato A al
presente decreto, recante lo schema-tipo di statuto dei consorzi per
ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio
nazionale, previsti dall'art. 223, comma 1, del suddetto decreto
legislativo.
2. Le modalita' operative, conseguenti all'approvazione dello
schema-tipo di statuto di cui all'allegato A del presente decreto,
concernenti i consorzi da costituire e di quelli gia' costituiti e
riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono determinate
dall'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
reperibile all'URL www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro
delle attivita' produttive
Scajola
Allegato A
CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL
RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI ....
STATUTO
Titolo 1
STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
Art. 1.
Natura, sede e durata del Consorzio
1. Ai fini di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' costituito con sede in .... il consorzio ....,
operante su tutto il territorio nazionale con il fine di perseguire
gli obiettivi e svolgere i compiti indicati all'art. 3.
2. Il Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve garantire la propria
attivita' su tutto il territorio nazionale ed essere rappresentativo,
nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza economicita' e
trasparenza, di almeno il 20% degli iscritti al CONAI, quali
produttori appartenenti alla filiera di materiale di riferimento
nonche' di almeno il 30% delle quantita' in peso di imballaggi ....
immessi al consumo.
3. La durata del Consorzio e' fissata al ....; la durata puo'
essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti
normativi di costituzione.
4. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in
liquidazione con le modalita' indicate nell'art. 27, qualora i
presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del
suddetto termine di durata, previo parere del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita'
produttive.
5. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato
senza fine di lucro ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e'
regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602
e seguenti del codice civile.
6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non
comporta la modifica dello statuto.
Art. 2.
Consorziati
1. Partecipano al Consorzio le imprese produttrici di imbal-laggi
.... che intendano operare nei termini previsti al comma 3,
lettera b) dell'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Possono altresi' partecipare al Consorzio gli enti e le
imprese che recuperano e riciclano rifiuti di imballaggi ...., che
non corrispondano alle categorie dei produttori, nonche' gli
utilizzatori di imballaggi a base di ...., previo accordo con gli
altri consorziati e unitamente agli stessi.
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 partecipano al Consorzio,
direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria mediante
specifica delega e sono distinti nelle seguenti categorie:
a) i fornitori di materiali di imballaggio ....;
b) i fabbricanti e i trasformatori di imballaggi ....;
c) gli importatori di materiali di imballaggi ....;
d) gli importatori di imballaggi vuoti ....;
e) gli utilizzatori di imballaggi a base di .... ed i
recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi, di cui al
comma 2.
La delega non solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal
Titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
Le categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) partecipano al
Consorzio in forma paritaria. Ai soggetti di cui alla lettera e) e'
riservata una quota massima di partecipazione del 15%.
4. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali
compositi partecipano al Consorzio ai sensi del comma 1 qualora il
materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta
sia costituito dal materiale oggetto dell'attivita' del consorzio
secondo criteri e modalita' determinati con apposito regolamento.
Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di imballaggi in
materiali compositi nei quali il materiale oggetto dell'attivita' del
consorzio non costituisca materiale prevalente, previo accordo con
gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
5. E' consentita l'adesione di enti ed associazioni che
perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la
costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori
di cui al primo comma, in qualita' di soci simpatizzanti, senza
diritto di voto.
6. Le imprese che esercitano le attivita' proprie alle diverse
categorie di consorziati indicate nel precedente comma 3 sono
inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le modalita'
determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma
dell'art. 21.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote consortili sono
disciplinate dall'art. 4 del presente statuto.
8. Il numero dei consorziati e' illimitato.
Art. 3.
Oggetto del Consorzio
1. L'attivita' di gestione svolta dal Consorzio sara' conformata
ai principi generali contenuti nella Parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.
Il Consorzio non ha fini di lucro, e' costituito per concorrere
al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti di imballaggi immessi sul mercato nazionale ed ispira la
propria attivita' ai principi di efficacia, efficienza, economicita'
e trasparenza. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza,
garantisce e promuove:
a) in via prioritaria il ritiro dei rifiuti di imballaggi
............................ e delle frazioni ad essi similari,
conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio
nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'art. 224 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio .... secondari e
terziari e delle frazioni similari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio ....
................ e dei rifiuti similari, ivi compreso il recupero di
energia secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e
trasparenza anche in sinergia con altre frazioni merceologiche
omogenee ai sensi degli articoli 198, comma 2, lettera e), 222,
comma 1, lettera b) e 224, comma 3, lettera b) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
e) l'incentivazione dell'utilizzo delle materie prime
secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti dal riciclaggio
e del recupero dei rifiuti sopra citati;
f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggi.
2. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, assicura il ritiro dei
rifiuti di imballaggio .... provenienti dalla raccolta differenziata
effettuata dal servizio pubblico secondo le modalita' ed i criteri
previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di
cui all'art. 223, comma 4 e del programma generale di prevenzione e
di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli
utilizzatori, degli utenti finali ed in particolare dei consumatori
al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
L'informazione riguarda fra l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta, di riciclo e di
recupero disponibili;
b) il ruolo degli utilizzatori, degli utenti di imballaggi ed
in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione,
raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di'
imballaggio .... ....................;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi ....;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ....;
e) nell'ambito di accordi volontari tra le categorie
interessate, la gestione ambientale dei rifiuti ....
3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti
commi, il Consorzio svolge tutte le attivita' anche complementari o
sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque
connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o
applicazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente
attinenti.
4. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed
interregionali e svolgere le attivita' di cui al presente
articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite
convenzioni. Il Consorzio in linea con l'art. 178, comma 4, puo'
inoltre stipulare ai sensi degli articoli 181, 206 e 224,
coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso,
specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche
sperimentali, con:
a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, le regioni le
province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di
servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
b) il CONAI medesimo;
c) i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca
incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico,
tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
d) i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione
ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto
dell'intervento del Consorzio.
Inoltre il Consorzio unitamente alle associazioni di categoria
puo' concludere gli accordi di programma disciplinati dall'art. 181
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il Consorzio si avvale, nello svolgimento delle proprie
funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori di riferimento dei consorziati.
6. Il Consorzio, nei termini previsti dalle leggi vigenti con
riferimento all'art. 223, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, mette a punto elabora e trasmette all'Autorita' di cui
all'art. 207 del medesimo decreto ed al Consorzio nazionale
imballaggi (CONAI) un proprio piano specifico di prevenzione che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di
prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.
7. Il Consorzio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con
riferimento all'art. 223, comma 6, trasmette annualmente
all'Autorita' di cui all'art. 207 ed al CONAI una relazione sulla
gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione
nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.
8. Il Consorzio opera con fini di mutualita' tra le imprese
consorziate e conforma la propria azione ai principi e metodi di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita' e deve essere
operante su tutto il territorio nazionale
9. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,
di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale.
10. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il
Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa
suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in
ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo
svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio a base di .... regolarmente autorizzate ai
sensi della vigente normativa.
Art. 4.
Quote di partecipazione al Consorzio
1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono
determinati dall'Assemblea.
2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse
categorie di consorziati di cui all'art. 2, comma 3 in proporzione
alle quantita' di materiali di imballaggio .... e di imballaggi ....
e relativi semilavorati immessi sul mercato.
3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui
all'art. 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli
consorziati in base al rapporto tra la quantita' di materiale di
imballaggio e di imballaggi e relativi semilavorati o di materiale
riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta
immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun
consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale e'
presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
4. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare
in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una
corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione
degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui
all'art. 2, comma 3.
5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e'
dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda
scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i
requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle
disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili
adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti
per i consorziati.
7. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia
per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
Art. 5.
Fondo consortile - Fondo di riserve
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla
costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al
numero di quote di partecipazione di cui e' titolare. L'entita' della
somma da conferire per ogni quota del Consorzio e' determinata
dall'Assemblea.
2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del
Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di
amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le
altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel
corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai
singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo
consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio
di amministrazione.
4. L'Assemblea puo' costituire fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 6.
Finanziamento delle attivita' del Consorzio
1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della propria
gestione finanziaria. A tal fine, i mezzi finanziari per il
funzionamento del Consorzio derivano:
a) dalle somme attribuite al Consorzio dal CONAI ai sensi
dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e versate dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3;
b) dai proventi ricavati dalla cessione, nel rispetto dei
principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .... secondari e terziari
ripresi, raccolti o ritirati;
c) dai proventi ricavati dalla cessione, concordata nell'ambito
della convenzione di cui all'art. 7, comma 2, del presente statuto,
dei rifiuti di imballaggi .... e delle frazioni ad essi similari,
conferiti al servizio pubblico e ritirati su indicazione del CONAI;
d) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione di
disposizioni di legge e statutarie;
e) dai proventi della gestione patrimoniale;
f) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in
particolare il contributo annuo di cui all'art. 9, comma 2,
lettera j), del presente statuto;
g) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le
modalita' di cui all'art. 5;
h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti
pubblici e/o privati;
i) delle somme, diverse da quelle di cui alla precedente
lettera a), riconosciute al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art.
224, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
Art. 7.
Diritti e obblighi consortili
1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione
della realizzazione degli scopi ed in conformita' alle norme del
presente statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.
2. Il contributo ambientale CONAI e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico ed e' attribuito dal CONAI, sulla base
di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in proporzione diretta alla
quantita' e qualita' dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure
riciclati e tenendo conto della quantita' e tipologia degli
imballaggi immessi sul territorio nazionale da parte dei consorziati.
E' fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui al predetto art. 223
di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota
del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo
ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al
servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e
terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata,
nonche' per le frazioni similari
3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 195, comma 2,
lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e
terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al
servizio pubblico e' ammesso per superfici private non superiori a
150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a
diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con
popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
4. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme
previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo
svolgimento delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni
di cui al precedente art. 3, comma 4.
5. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e
delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed
intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali
violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti
dalla partecipazione al Consorzio.
6. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il
Consiglio di amministrazione puo' comminare una sanzione pecuniaria
commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con apposito regolamento
consortile, da adottarsi a norma dell'art. 21 vengono individuate le
infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e
le norme del relativo procedimento.
7. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j). Tale contributo e'
determinato in misura percentuale alle quote di partecipazione come
assegnate sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 3;
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e
le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto
consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di
amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la massima
riservatezza dei dati dei consorziati;
e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni
degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i
consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere
attivita' collidente con le finalita' dello stesso.
8. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art.
221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
obbligati ad indicare al CONAI stesso che il Consorzio e' il soggetto
associativo, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b),
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale
partecipano.
9. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di
materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono
tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi
riepilogativi delle predette operazioni.
Titolo II
ORGANI
Art. 8.
Organi del Consorzio
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili;
e) eventualmente i Vice Presidenti;
f) eventualmente il Comitato esecutivo di presidenza;
g) eventualmente il Collegio dei probiviri.
Art. 9.
Composizione e funzioni dell'Assemblea
1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti
nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione
al Consorzio. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i
consorziati.
2. L'Assemblea:
a) elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del
Collegio dei revisori contabili;
b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio
consuntivo annuale e la relazione sulla gestione, comprendente i
risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di
imballaggio;
c) approva i regolamenti consortili;
d) approva i programmi di attivita' e di investimento del
Consorzio;
e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione
al Consorzio dei singoli consorziati;
f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
g) delibera le proposte di modifica dei regolamenti consortili;
h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di
carica al Presidente ed ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale
e/o dell'indennita' di seduta ai membri del Consiglio di
amministrazione, ai revisori contabili ed ai probiviri;
i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o
dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di
amministrazione;
j) delibera il contributo annuo di cui all'art. 6, comma 1,
lettera f) per il perseguimento delle finalita' statutarie;
k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il
programma specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati
conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;
l) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi
finanziari di cui all'art. 6.
Art. 10.
Funzionamento e rappresentanza dell'Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax
almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di
particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine
minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del
giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione
che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla
prima.
3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la
convocazione puo' avvenire mediante avviso, da depositare presso la
sede del Consorzio affinche' i consorziati possano prenderne visione
e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l'Assemblea.
4. L'Assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di
amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo'
essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da
un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di
partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In
tali casi il Consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla
convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni con le modalita' di
cui al comma 2.
5. Il consorziato partecipa all'Assemblea con il legale
rappresentante o con un proprio delegato. Il consorziato puo' farsi
rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del
consorzio. La stessa persona non puo' ricevere piu' di 15 (quindici)
deleghe e le stesse non possono rappresentare in assemblea tanti
consorziati che detengano piu' del 10% (dieci per cento) dei voti,
salvo il caso in cui, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente
statuto, il consorziato partecipi al Consorzio tramite le
Associazioni di categoria. Tali limiti non si applicano altresi' alle
Associazioni Nazionali Imprenditoriali della Categoria, riconosciute
al tavolo del CNEL.
6. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione
quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti
costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In
seconda convocazione quando le quote consortili rappresentate dai
partecipanti superino un terzo.
7. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito
regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21 sono
determinate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto
del presente comma.
8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la
maggioranza dei voti dei partecipanti.
9. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti
per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche
nonche' per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello
statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o,
in caso di sua assenza od impedimento, dai Vicepresidenti ovvero dal
consigliere piu' anziano.
11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti
disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la
natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui
agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.
12. Il consorziato puo' farsi rappresentare con delega scritta,
contenente espressa indicazione della persona delegata, da
conservarsi da parte del Consorzio.
13. La rappresentanza puo' essere conferita per singole
assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive o per
quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal
consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In
mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita per la
singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va
comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio, da parte del
delegante.
14. La rappresentanza non puo' essere conferita agli
amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio.
Art. 11.
Funzionamento dell'assemblea straordinaria
1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per
deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di
partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del
giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale
delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono
essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o
rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle
assemblee ordinarie.
L'assemblea straordinaria delibera:
a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;
b) sullo scioglimento del Consorzio.
In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del
patrimonio, le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu'
liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le
attivita' sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a
scopi affini.
2. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono
sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 12.
Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero
massimo di ............... membri eletti dall'assemblea in
rappresentanza dei consorziati con modalita' di voto tali da
riservare n. ......... amministratore/i in rappresentanza di ciascuna
delle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 2, comma
3. Qualora una delle categorie di cui all'art. 2, comma 3, non fosse
partecipata da consorziati, la stessa non verra' rappresentata,
comportando automaticamente la riduzione del numero dei Consiglieri.
La categoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), qualora si
verifichino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, ha diritto ad
esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Il numero dei
membri sara' indicato dall'assemblea.
2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si
procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria
di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della
lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da
adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalita' ed i
sistemi di voto.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il
Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il
direttore generale del Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha
facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il/i
Vicepresidente/i e nomina il Direttore generale;
b) salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, determina le
funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al/i
Vicepresidente/i ed al Direttore generale;
c) convoca l'Assemblea;
d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento;
e) definisce le ripartizioni delle quote in conformita' alle
disposizioni di legge e del presente statuto e dell'apposito
regolamento e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio
preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonche' la
relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per
l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere
trasmessi all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI;
g) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del
Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' dei
contributi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera f) a carico dei
consorziati e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da
sottoporre alla delibera dell'Assemblea; determina inoltre
l'eventuale aggiornamento delle quote di partecipazione in
conformita' alle disposizioni di legge del presente statuto e le
sottopone all'assemblea per l'approvazione; predispone e approva la
relazione tecnico-economica da fornire al CONAI ed all'Autorita' di
cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di
accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del
contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) predispone e approva il piano di cui all'art. 3, comma 6;
i) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative
modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, incluso
quello di cui all'art. 2, comma 6;
j) adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita' del
Consorzio;
k) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui
all'art. 3, comma 4;
l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di
ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione
d'opera professionale;
m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
n) nomina e revoca il direttore generale del Consorzio
stabilendone il compenso;
o) determina l'organico del personale del Consorzio e le
modalita' della gestione amministrativa interna;
p) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio
verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il
percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto
dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione
deve essere motivata e comunicata all'Autorita' di cui all'art. 207
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei
consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entita' delle
sanzioni di cui all'art. 7, comma 6;
q-bis) autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire
procure per singoli atti o categorie di atti;
r) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli
che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano
riservati ad altri organi del Consorzio;
s) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto e le
sottopone all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
t) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il
necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Autorita'
sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi
costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 244 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale
rigetto della domanda di ammissione dovra' essere motivata e dovra'
essere comunicata all'Autorita' sui rifiuti di cui all'art. 207 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al CONAI;
aa) delibera sulle proposte di eventuale articolazione
regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi
e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;
bb) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di
ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione
d'opera professionale, su proposta del Direttore generale del
Consorzio;
cc) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo.
5. Il Consiglio di amministrazione puo':
a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni
rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a)
lo svolgimento di determinate funzioni.
6. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare al Presidente o
al/ai Vicepresidente/i o al Comitato esecutivo talune delle proprie
attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di
amministrazione puo' altresi' affidare al Presidente o al/ai
Vicepresidente/i o ad alcuni Consiglieri e al Direttore generale,
specifici incarichi.
Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono
rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del
termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione
e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un
membro del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirlo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in
rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con
apposita deliberazione, ratificata dal Collegio dei revisori, al fine
di consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato
nell'art. 12, comma 1. Il consigliere sostituito cessa dall'ufficio
in occasione dell'Assemblea successiva, il consigliere nominato in
sostituzione resta in carico sino alla scadenza del mandato del
Consiglio di amministrazione del quale e' entrato a far parte.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica
la meta' dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si
intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei
revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di
almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene
immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo
Consiglio di amministrazione.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea;
tale diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito
scritto dal/dai Presidente/i ed, in caso di assenza od impedimento
dal/dai Vicepresidente/i tutte le volte in cui vi sia materia per
deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione e' fatta per iscritto (raccomandata o fax) e
deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima
dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in
modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide
quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede
della societa' sia altrove purche' in Italia. E' possibile che le
adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per
teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati.
Verificati questi requisiti il Consiglio di amministrazione si
considerera' tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi
del comma 10 e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide
quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto
favorevole di almeno la meta' dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto di chi presiede.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso
Consiglio.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2,
lettera h).
12. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal
Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario
13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del
Consiglio.
Art. 14.
Presidente e Vicepresidente/i
1. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i del Consorzio sono
nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri e
durano in carica tre esercizi, e comunque nell'ambito del Consiglio
di amministrazione che li ha nominati. Le cariche di Presidente e dei
Vicepresidenti sono di norma assegnate, a rotazione, ai
rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 3 dell'art. 2.
2. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei
terzi ed in giudizio;
b) la firma sociale;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di
amministrazione e dell'Assemblea;
d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le
Pubbliche amministrazioni;
e) l'indicazione delle disposizioni delle deliberazioni
adottate dal Consiglio di amministrazione;
f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei
documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea
e del Consiglio di amministrazione;
g) l'accertare che si operi in conformita' agli interessi del
Consorzio;
h) il conferire, previa autorizzazione Consiglio di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del
Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal/dai Vicepresidente/i.
5. I compiti e le funzioni del/dei Vicepresidente/i sono
stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i formano il Comitato di
presidenza. Il Comitato di presidenza svolge funzioni di ausilio e
supporto al Presidente, nonche' funzioni preparatorie rispetto
all'attivita' del Consiglio di amministrazione.
7. Al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i spetta il rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto
all'art. 9, comma 2, lettera h).
Art. 15.
Collegio dei revisori contabili
1. Il Collegio dei revisori contabili e' composto di tre membri
effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto
limitato a tre preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei
revisori contabili.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili e' eletto
direttamente dall'Assemblea.
4. I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la
relativa sostituzione avra' luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il
revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza
del mandato del collegio di cui e' entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo
esercitera' per giustificati motivi.
7. Il Collegio dei revisori contabili:
a) controlla la gestione del Consorzio;
b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e
dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al
bilancio preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri
consortili;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita';
d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del
bilancio consuntivo.
8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di
amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea.
Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni consortili o su determinati affari e possono
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si
applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con
questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti
del codice civile.
10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2,
lettera h).
Art. 16.
Direttore generale
1. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia
maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato dal
contratto di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono
determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva
il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi
consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico
stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente,
avendo la responsabilita' dei relativi rapporti di lavoro compresi i
dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso
del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta
altresi' l'organizzazione del Consorzio secondo le modalita'
eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione
dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e
del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio'
autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per
singoli atti o categorie di atti.
Art. 17.
Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che
restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati
dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. I probiviri:
a) decidono le controversie circa l'interpretazione e
l'applicazione del presente statuto;
b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le
controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura,
che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite
bonariamente;
c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia
che i consorziati sottopongono al Collegio.
3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle
norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di
legge.
5. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2,
lettera h).
Art. 18.
Incompatibilita'
1. Gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative
ed i titolari di cariche direttive non possono partecipare al
Consiglio di amministrazione di CONAI.
Art. 19.
Comitato esecutivo
1. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare nel proprio seno
un Comitato esecutivo composto sino ad un massimo di ..........
membri, oltre al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i che ne fanno
parte di diritto.
2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del
Consiglio di amministrazione
3. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal
Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni delegategli da
quest'ultimo.
4. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato esecutivo e'
necessario il voto favorevole della meta' dei suoi componenti. In
caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI
Art. 20.
Esercizio finanziario - Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il
Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per
l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La
convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale
ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni
che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi.
3. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere
predisposto tempestivamente entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello cui si riferisce.
4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da
realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto
all'esercizio precedente.
5. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il
Consiglio di amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a
costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel
triennio.
6. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare
depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a
ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima
dello svolgimento dell'Assemblea.
Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere sottoposto
all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno
successivo. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico
e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla
nota integrativa.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori
contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea
convocata per la loro approvazione.
8. Il bilancio preventivo e consuntivo sono trasmessi
all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e del CONAI.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'
sono definite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.
21.
10. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle
imprese consorziate.
Art. 21.
Regolamenti consortili
1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini
dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue
attivita' il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di
regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone
all'Assemblea per l'approvazione.
2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere
sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive che possono
chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal
ricevimento degli stessi.
3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o
libri, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere
conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve
risultare il libro dei consorziati.
Art. 22.
Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto
collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come
previsto dai principi e con le modalita' contenute nella Parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. In particolare il Consorzio provvedera', nei termini di legge,
agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto,
nei casi e con le modalita' ivi previsti.
Art. 23.
Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori
e loro organizzazioni
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto
collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed
i soggetti associativi di cui all'art. 223 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad
elaborare, nelle forme piu' opportune, forme di concertazione
permanente per tutto cio' che attiene alle materie di interesse dei
produttori.
2. Il Consorzio collabora altresi' con gli altri produttori, con
gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le
materie di comune interesse.
Art. 24.
Ingresso e recesso dei consorziati
1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate
all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al
Consorzio inviando la domanda scritta di adesione al Consiglio di
amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al
precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del
presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre
disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. Sono
considerate valide anche le richieste presentate attraverso le
Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di
riferimento. Tali Associazioni in ogni caso non sono tenute a
rispondere degli inadempimenti di qualsiasivoglia natura compresi in
particolare quelli finanziari addebitabili agli aderenti
rappresentati, ma sono tenuti a concorrere alla vigilanza
dell'operato dei medesimi aderenti rappresentati.
2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati
che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla
domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione puo'
essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni
e deve essere comunicata all'Autorita' di cui all'art. 207 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le imprese associate possono recedere dal Consorzio nelle
seguenti condizioni:
a) cessazione dell'attivita';
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attivita' con
cessazione della produzione di imballaggi;
c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo
istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ad altro consorzio
costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b) del citato
decreto legislativo.
Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono
recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di
amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio
annuale. Il consorziato e' tenuto al versamento del contributo per
l'anno in corso.
Nei casi indicati nelle lettere c) il recesso e' efficace decorsi
dodici mesi dalla relativa comunicazione effettuata al Consiglio di
amministrazione. Tale comunicazione e' inviata per conoscenza al
CONAI ed all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal
Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per
l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu'
partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
5. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio
dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e ed
all'Autorita' di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, entro quindici giorni, dal Presidente del Consorzio
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
6. Il Consorzio comunica all'Autorita' di cui all'art. 207 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI i nominativi
dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
7. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata,
di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria
possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi
consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di
amministrazione, il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi
motivi.
8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto
a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.
9. Resta fermo il disposto di cui all'art. 265, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 25.
Accrescimento e trasferimento della quota
1. La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia
per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
Art. 26.
Rapporti con l'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in
costante collaborazione con l'Autorita' di cui all'art. 207 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in particolare, il
Consorzio comunica alla predetta Autorita' i nominativi dei soggetti
giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3,
del presente Statuto che abbiano comunicato il proprio recesso dal
Consorzio stesso. Tale comunicazione si intende finalizzata a
consentire all'Autorita' di verificare l'adempimento degli obblighi
di cui all'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ad adottare i provvedimenti previsti nel medesimo articolo.
2. Il Consorzio provvedera' nei confronti dell'Autorita' e nei
termini di legge, agli adempimenti previsti all'art. 3, commi 6 e 7
del presente Statuto.
Art. 27.
Liquidazione - Scioglimento del Consorzio
1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione,
l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o piu'
liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte
le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di
eventuali indicazioni normative al riguardo.
Art. 28.
Vigilanza
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro delle attivita' produttive ove constatino gravi
irregolarita' nella gestione del Consorzio o l'impossibilita' di
normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo
scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario
incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di
constatata impossibilita' di procedere alla ricostituzione il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro
delle attivita' produttive possono disporre la nomina di un
commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.
Art. 29.
Norma finale
1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto
applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti
la materia