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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, ai sensi dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale N. 112 del 16 Maggio 2006

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
relativamente alle terre e alle rocce da scavo;
Visto l'art. 266, comma 7, del predetto decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure
amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila
metri cubi di materiale;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto si applica alle rocce e terre da scavo,
provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili
o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non
superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da
scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte
IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.
1. Fermo restando che i materiali di cui all'art. 1, comma 1, non
costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni
di cui all'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a
condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i
materiali di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto invii alla
Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione
dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attivita'
di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti
che nell'attivita' di escavazione non sono state impegnate sostanze o
metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalita'
riportate in allegato, le seguenti informazioni:
a) individuazione del cantiere di produzione dei materiali;
b) quantita' complessiva dei materiali estratti;
c) individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con
indicazione della quantita' di materiali ad essi destinati.
2. Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale
di scavo, nella comunicazione di cui al primo comma dovra' essere
indicato il sito di deposito, che potra' essere anche esterno al
luogo di produzione. La comunicazione andra' integrata con
l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce
da scavo almeno sette giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego
dovesse essere procrastinato per oltre dodici mesi, l'impresa
titolare del cantiere ne da' notizia alla Provincia nel cui
territorio e' situato il deposito, la quale puo' disporne lo sgombero
con motivata disposizione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' richiesta ove le terre
e le rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha
prodotte.
4. Copia della documentazione di cui al primo comma deve essere
conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del
cantiere.

Art. 3.
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
reperibile all'URL www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi

Allegato
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 266, comma 7
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto .... nato .... il .......... domiciliato per la
carica a .... in .... nella sua qualita' di legale rappresentante
pro-tempore di ....
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni sara' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del
codice penale salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato
attesta
- che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere
localizzato in di cui al titolo abilitativo/al contratto di appalto
(altro....), la cui produzione globale dei predetti materiali non
supera i 6000 mc;
- che le terre e rocce da scavo non provengono da siti
contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo
n. 152/2006;
- che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie
inquinanti;
- che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate
ad essere riutilizzate per la/e seguente/i opera/e (barrare la
dizione di interesse):
reinterri
riempimenti
rilevati
macinati
riempimento di cave coltivate
ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale
autorizzata da ................................
Siti di destinazione:
(se il sito di destinazione non e' ancora determinato, indicare
il luogo di deposito; la dichiarazione andra' poi integrata con i
dati effettivi almeno sette giorni prima dell'impiego);
- che la/e suddetta/e opera/e e/sono autorizzata/e ....
(indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero,
in caso di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante;
in caso di opera per la quale non e' richiesto alcun titolo
abilitativo indicare «opera non soggetta ad autorizzazione».

Luogo .............. data ..................
Firma .............