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Sez. 1, Sentenza n. 1885 del 21/01/2004 (Cc. 19/12/2003 n.06123 ) Rv. 227498
Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Silvestri G. Imputato: Cantoni e altro. P.M. Viglietta G. (Diff.) (Annulla senza rinvio, Trib. Modena, 23 luglio 2003).
664118 MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Presupposti - "Fumus commissi delicti" - Accertamento in sede di riesame - Sufficienza della sola astratta configurabilità del reato - Esclusione - Necessità di un accertamento in base alle risultanze processuali.

Con motivazione

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Massima (fonte CED Cassazione)

Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma primo cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all'art. 659 cod. pen., senza considerare che dagli atti risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato disturbo al riposo delle persone, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non ospitare più di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 19/12/2003
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 6123
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032556/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CANTONI MARIA N. IL 25/03/1930;
2) CORTICELLI GIUSEPPE N. IL 09/03/1963;
avverso DECRETO del 23/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 23.7.2003, il Tribunale di Modena respingeva la richiesta di riesame proposta da Cantoni Maria e da Corticelli Giuseppe avverso il provvedimento in data 27.6.2003 emesso dal P.M. e convalidato dal GIP il 28.6.2003, con cui era stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile denominato "Casa di Cort", appartenente alla Cantoni e al Corticelli, concesso in locazione per un giorno a Monari e Buzzega, i quali vi avevano organizzato una festa provocando schiamazzi e rumori. Il tribunale rilevava che il reato di cui all'art. 659 c.p. risultava astrattamente configurabile e che i proprietari dell'immobile non potevano considerarsi estranei ad esso, quanto meno sotto il profilo dell'omesso controllo e dell'assenso allo svolgimento di manifestazioni che avevano provocato disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. Il difensore degli indagati Cantoni e Corticelli ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza di motivazione, sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente ritenuto configurabile una responsabilità di tipo omissivo, a norma dell'art. 40, comma 2, c.p. nel reato di pura condotta ex art. 659 c.p. e che, comunque, non era ipotizzarle una posizione di garanzia in capo al proprietario di un immobile che gli imponesse di impedire i rumori o gli schiamazzi cagionati dal conduttore, tanto più che nel contratto di locazione erano stati previsti gli obblighi di non ospitare più di duecento persone, di osservare le regole di buon vicinato, di non provocare rumori molesti e di non disturbare la quiete altrui.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che la "ratio decidendi" dell'ordinanza impugnata risiede essenzialmente nell'assunto che il "fumus commissi delicti", richiesto per l'applicazione della cautela reale sui beni in rapporto di pertinenzialità con il reato, è integrato nel caso in esame dalla astratta configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale contestata.
Le linee argomentative del provvedimento non possono essere condivise.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo, il giudice deve verificare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali in base alle quali vengono ritenuti esistenti in concreto il reato configurato e la conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2003, P.M. in proc. Innocenti, rv. 223721; Sez. Un., 20 novembre 1996, Bassi, rv. 206657): ditalché - conformemente all'opinione unanime della dottrina - è da escludere che il sequestro preventivo possa trovare sufficiente base giustificativa nella sola astratta configurabilità del reato contestato, sulla base unicamente dei termini dell'imputazione formulati dal P.M., dato che, se così fosse, l'imposizione del vincolo cautelare reale sarebbe rimessa alle insindacabili scelte dell'organo dell'accusa e si risolverebbe in un abuso (Cass., Sez. 6^, 20 agosto 1992, Fiorito, rv. 191734). Il giudice della cautela è tenuto, dunque, a fare necessariamente riferimento alla realtà effettuale emergente dagli atti. In proposito è stato lucidamente rilevato che l'art. 321 c.p.p., con "il richiamo normativo, costante e reiterato, al "reato" - sotto i due profili che solo cose ad esso pertinenti ben possono essere oggetto di sequestro e che questo deve mirare a evitare l'aggravarsi o il protrarsi delle relative conseguenze, nonché la commissione di altri fatti di reato - rende evidente che presupposto perché possa essere disposto il sequestro preventivo è che un reato sia stato commesso", onde la valutazione del giudice non può prescindere dall'accertamento della circostanza che storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati dell'illecito penale, sul quale si sta indagando (Cass., Sez. 6^, 6 agosto 1992, Liotti, rv. 191957).
Alla luce delle precedenti notazioni va riconosciuto che l'ordinanza impugnata, basata sulla ritenuta sufficienza della sola astratta configurabilità del reato, ha dato un'interpretazione non corretta della normativa ex art. 321 c.p.p., in quanto ha circoscritto l'area dell'indagine del giudice della cautela ad un accertamento del tutto avulso dalle risultanze processuali e dalla situazione effettiva. Va segnalato, peraltro, che i dati fattuali esposti nel provvedimento impugnato permettono a questa Corte di escludere - sulla base degli stessi fatti accertati dai giudici di merito - l'illiceità penale di quanto addebitato alla Cantoni e al Corticelli, quali proprietari del bene sequestrato. Dagli atti risulta l'avvenuta produzione del contratto con cui costoro hanno concesso in locazione, per un solo giorno, l'immobile al Monari e al Buzzega, organizzatori della festa tenuta il 21.6.2003: dal documento emerge che le parti convennero che nell'immobile dovevano essere ospitate non più di duecento persone, che sarebbero state osservate le regole di buon vicinato e che non sarebbero stati provocati rumori molesti ne' sarebbe stata disturbata la quiete altrui.
Alla stregua di tali precise condizioni contrattuali appare evidente che nei confronti della Cantoni e del Corticelli non è ravvisabile, allo stato degli atti, alcun concreto elemento fattuale che possa giustificare l'addebito di avere contribuito alla verificazione della condotta costitutiva del reato contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p., sul piano tanto della causalità materiale che di quella psicologica. Inoltre, tenuto conto che gli altri due indagati non hanno più la disponibilità dell'immobile, va considerato che il sequestro preventivo non è neppure giustificabile sotto il profilo dell'agevolazione della commissione di altri reati. In conclusione, mancando le condizioni per l'applicazione della misura cautelare reale, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. presso il Tribunale di Modena il 27.6.2003, convalidato dal GIP in data 28.6.2002.
La cancelleria provvedere alla comunicazione prescritta dall'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. presso il Tribunale di Modena il 27.6.2003. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004