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Trib. Milano Ufficio GIP decreto 23 febbraio 2005
Imp.C.M. Est. S. Beltrame

Emissioni sonore disturbanti provenienti da esercizio commerciale (pub) superante i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. Sequestro dell'impianto di diffusione sonora.

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N. 20532/2003 R.G. notizie di reato

N. 981/2005 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Giudice per le indagini preliminari

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DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(artt. 321 c.p.p., 92 e 104 D.Lv. 271/89)

Il Giudice dott.ssa Serenella Beltrame,

- Esaminata la richiesta del P.M. dott. S. Spadaro pervenuta in data --.--.2005 di sequestro preventivo dell’impianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio “B.P.”, sito in Milano;

- In riferimento al procedimento n. 981/05 R.G. G.I.P. in ordine al:

- reato p. e p. dagli artt. 110, 659 c. p., perchè, in qualità di amministratori della società gerente il p.e. “BC”, sito in Milano, , mediante emissioni sonore eccedenti i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, cagionavano disturbo al riposo degli abitanti delle zone limitrofe.

Accertato in Milano il --.--.2003 e in permanenza attuale.

- pendente nei confronti di:

1) C.M. e altri;

difeso di fiducia dall’avv. --;

Premesso in fatto che dagli accertamenti riassunti nella nota della Polizia Giudiziaria presso la locale Sezione di P.G. di data 03.02.2005 emerge che a seguito delle reiterate proteste di alcuni abitanti del palazzo ove è sito il locale “B.P.” dovute alle assordanti ed insostenibili emissioni sonore musicali provenienti dall’esercizio pubblico (v. le dichiarazioni dei testi), nonchè i riferimenti di quest’ultimo ai plurimi e – negli anni - reiterati esposti degli abitanti della zona presentati a diverse Autorità per l’insopportabile disturbo sonoro proveniente dal pub), venivano effettuate dall’A.R.P.A. specifiche indagini di carattere fonometrico che verificavano che le immissioni di rumore prodotte erano superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dall’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (v. relazione tecnica dell’ARPA di data 26.05.2003).

Il Comune di Milano, a seguito delle risultanze istruttorie dell’A.R.P.A, avviava un procedimento amministrativo nei confronti di C.M., in qualità di legale rappresentante della società proprietaria del pubblico esercizio ovvero la “C.B. S.n.c..”, invitando “ ...il legale rappresentante, pro tempore, della Società destinataria del presente atti a evitare ogni ulteriore disturbo alla salute ed al riposo delle persone, causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, mediante disattivazione degli impianti rumorosi e/o l’adozione immediata di interventi di fonoisolamento e/o fonoassorbimento finalizzati alla riduzione dei livelli di immissione negli ambienti abitativi circostanti il pubblico esercizio; presentare entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, completa documentazione sugli interventi che s’intendono adottare al fine di ricondurre le immissioni sonore negli ambienti circostanti nei limiti fissati dalla vigente normativa”.

A seguito dell’inadempimento della società destinataria al suddetto invito, nel marzo del 2004 veniva adottata un’ordinanza sindacale con la quale si imponeva alla citata ditta l’adozione dei dispositivi e cautele volte a ridurre l’inquinamento acustico anzi menzionati.

Il 20 luglio 2004, poichè la società si era resa nuovamente inottemperante alle prescrizioni impartite, il Comune di Milano adottava un’altra ordinanza sindacale con la quale si ordinava “al legale rappresentante, pro tempore, della Società destinataria del presente provvedimento, l’immediata sospensione dell’attività della sorgente sonora responsabile dell’inquinamento acustico individuata nell’impianto di diffusione musicale ...”.

La Polizia Municipale, con due distinti sopralluoghi in data 11.10.2004 alle ore 19,30 ed in data 20.10.2004 alle ore 19,00 accertava in entrambe le circostanze che l’impianto di folodiffusione sonora era in funzione ed a regime di continuità ed il proprietario nonchè legale rappresentante del pubblico esercizio, non forniva alcuna giustificazione plausibile alla violazione dei provvedimenti amministrativi del Comune (nello specifico, esibiva una relazione tecnica attestante l’esecuzione di lavori per la messa a norma del suo impianto datata --.--.2000 e, quindi, ben di tre anni anteriore ai rilievi fonometrici dell’A.R.P.A. ed alle ordinanze sindacali).

Dalla ricostruzione dei fatti che precede appare ampiamente comprovata, sia oggettivamente che soggettivamente, la sussistenza del reato ipotizzato nei confronti degli indagati, così come descritto nel capo d’imputazione.

In diritto va osservato che “In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell’art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma e' solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell’autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione e' costituito dallo svolgimento dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attività; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (cfr. Cass. Sez. 1, n. 00382, 14/01/2000, UD.19/11/1999, imp. Piccioni, CED RV. 215139; conf. Cass., Sez. 1, n. 06291, 19/05/1999, Ud. 18/03/1999, Imp. De Mitri per cui “In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie di cui al capoverso dell'art. 659 cod. pen. (esercizio di un mestiere rumoroso), quando l'addebito riguardi solo il superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal d. Pres. Cons. Min. 1 marzo 1991, deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialita' di cui all'art. 9 legge 689/1981, costituendo tale condotta l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995”).

Sempre in tema “La condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, residuando l'ipotesi di reato di cui al comma primo del citato art. 659 per l'inosservanza di disposizioni che regolano l'esercizio della specifica attività svolta, in quanto, in tal caso, la condotta tenuta si risolve in una illegittima violazione della quiete pubblica” (cfr. Cass., Sez. 1, n. 03123, 16/06/2000, CC.26/04/2000, Imp. Civiero, CED RV. 216200).

Il primo orientamento pare condiviso anche da parte della dottrina che, in riferimento ai rapporti tra gli illeciti amministrativi introdotti dalla l. 26.10.1995 n° 447 sull’inquinamento acustico, in particolare la violazione di cui all’art. 10, comma 2, e l’ipotesi di cui al comma 1, dell’art. 659 c.p., ha osservato che “non può non assumere rilevanza la considerazione per cui gli illeciti amministrativi si riferiscono a violazioni meramente formali, di valori limite o di singole disposizioni, che prescindono dalla produzione di eventi lesivi o di pericolo, mentre il reato in questione ha riguardo ad un requisito ulteriore, costituito ..... dal concreto disturbo della quiete pubblica, o, quanto meno, dalla determinazione di una potenzialità disturbante, certamente estranea alla struttura degli illeciti amministrativi. Tra le diverse norme non appare, pertanto, configurabile, almeno in astratto, alcun rapporto di specialità, mentre sembra, eventualmente, ravvisabile la possibilità di un’applicazione concorrente”; mentre, sempre secondo l’opinione predetta, in ordine ai rapporti tra l’illecito amministrativo ed il reato di cui al comma 2, dell’art. 659 c.p., la conclusione si prospetta diversamente in quanto viene affermata “l’astratta e futura configurabilità di un rapporto di specialità”.

Gli orientamenti della giurisprudenza sul punto non sono univoci.

Di recente è stato precisato che “In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, integra il reato previsto dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. il superamento dei limiti di immissioni sonore prescritti dalla legge per l'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, sempre che sia in concreto accertata l'offesa del bene tutelato della quiete pubblica, giacche' l'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 non ha implicitamente abrogato il reato anche se punisce con una sanzione amministrativa il superamento dei limiti delle immissioni sonore. (La Corte ha rilevato che le due disposizioni tutelano due beni giuridici diversi: la quiete pubblica e l'inquinamento acustico)” (v. Cass. sez. I, 26.07.2004, C.c. 01.04.2004, P.M. in proc. Gavio ed altri; conf. Cass. sez.I, 03.06.2004, C.c. 16.04.2004, imp. Amato, CED Rv. 228244, per cui “Il superamento dei valori-limite di rumorosita' prodotta nell'attivita' di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non e' depenalizzata per effetto del principio di specialita' di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrita' ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosita' delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento e' rappresentato da quella concreta idoneita' della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralita' indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillita' tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen.”; contra, da ultimo Cass. sez. 3, 08.07.2004, 29.04.2004, imp. Tridici, CED Rv. 229352, che afferma “ In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilita' di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ma l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialita' contenuto nell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689”.

Ciò posto tuttavia, nella specie, è stato accertato dopo lunga e meticolosa istruttoria che il disturbo in esame risulta eccedente la normale tollerabilità, incidente nei confronti di un numero indeterminato di persone (come documentato dai numerosi esposti presentati) nonchè, nello specifico, perdurante da diversi anni senza che il responsabile abbia posto in essere le benchè minime precauzioni idonee quantomeno ad attenuare l’attività originante il rumore, pure in spregio dei plurimi provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti e volti a tutelare la quiete pubblica, reiterando la condotta contra legem per la quale in passato era già stato condannato (v. certificato penale in atti).

- Ritenuto che il reato configurabile di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. (secondo la condivisibile prospettazione della dottrina, pure in linea con parte della giurisprudenza, atteso che nella specie non trattasi semplicemente di una formale violazione dei limiti di accettabilità bensì di una condotta rumorosa eccedente i la normale tollerabilità ed idonea a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone), consente il sequestro pre­ventivo dell’impianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio “Barbarian’s Pub”, sito in Milano, via Beato Angelico n. 20, attesa la sua diretta pertinenza, strumentalità e funzionalità strutturale alla reiterazione dell'attività criminosa insita in qualsiasi successivo utilizzo dello stesso, poiché detto impianto costituisce non solo il luogo ove la condotta illecita viene posta in essere, ma la cosa a mezzo della quale il reato è stato commesso a causa della sua formale inidoneità in relazione alla tutela della pubblica quiete, essendo indubbio altresì che la libera disponibilità dello stesso in capo al loro gestore gli consentireb­be di portare il reato ad ulteriori conseguenze con il protrarsi della condotta illecita, foriera di ulteriori disturbi al riposo delle persone oltre i limiti della normale tollerabilità, non potendosi invece concepire una misura meno afflittiva di quella in via di adozione in relazione alla natura del reato per il quale si procede e alla rilevanza degli interessi collettivi ad esso sottostanti.

E’ appena il caso di rilevare che anche quando non si convenisse sulle conclusioni che precedono in ordine all’integrazione del reato pure sotto l’aspetto psicologico, costituisce ormai acquisizione teorica pacifica, secon­do una lettura avallata dal giudice di legittimità costituzionale, che la disponenda misura cautelare reale, pur raccordandosi ontologicamente ad una figura di reato inteso nella sua realtà fenomenica, può invero prescindere da qualsiasi profilo di “colpevolezza”, non proiettandosi direttamente e necessa­riamente sull’ autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo pertinenziale rispetto al reato, vengono astrattamente ed oggettivamente riguardate dall’ordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire o mantenere una situazione di pericolo (così Corte Cost. 9/17.02.1994 n° 48; Corte Cost. 26.05/8.06.1994 n° 229; Cass. 7.02.1994 n° 3651, ric. FERRANTE, tra le più recenti).

- Visti gli artt. 321 c.p.p. e 104 disp att. c.p.p.

P.Q.M.

DISPONE

il sequestro preventivo dell’impianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio “B. P.”, sito in Milano.

MANDA

alla Cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al Pubblico Ministero richiedente la misura che ne curerà l'ese­cuzione.

Milano, 23 febbraio 2005

IL GIUDICE

(dott.ssa Serenella Beltrame)