DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007 , n. 201
Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Gazzetta Ufficiale N. 261 del 9 Novembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro
per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa un quadro per l'immissione sul
mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti
che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia.
2. Il presente decreto non si applica ai mezzi di trasporto di
passeggeri o merci.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE �Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia e recante modifica della direttiva
92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio�, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 22 luglio 2005, n. L 191.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, �Modifiche al
sistema penale�, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 �Norme
in materia ambientale� e' pubblicato nella Gazzatte
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, �Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994�, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 10 febbraio
1996, n. 34, supplemento ordinario.
- La legge legge 6 febbraio 2007, n. 13 �Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2006�, e' pubblicata nella Gazzatte Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Per la Direttiva 6 lugli 2005, n. 2005/32/CE, si
vedano le note alle premesse.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "prodotto che consuma energia": un prodotto che, dopo
l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio, dipende da un
input di energia (energia elettrica, combustibili fossili e energie
rinnovabili) per funzionare secondo l'uso cui e' destinato o un
prodotto per la generazione, il trasferimento e la misurazione di
tale energia, incluse le parti che dipendono da input di energia e
che sono destinate a essere incorporate in un prodotto che consuma
energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato
ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori
finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in
maniera indipendente;
b) "componenti e sottounita": le parti destinate ad essere
incorporate in un prodotto che consuma energia e che non sono immesse
sul mercato ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli
utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono
essere valutate in maniera indipendente;
c) "misure di esecuzione": le misure adottate, in ambito
comunitario, in forza della direttiva 2005/32/CE per fissare
specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati
prodotti che consumano energia o per gli aspetti ambientali ad essi
relativi;
d) "immissione sul mercato": l'introduzione per la prima volta
sul mercato comunitario un prodotto che consuma energia in vista
della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno della
Comunita' europea, contro compenso o gratuitamente e a prescindere
dalla tecnica di vendita utilizzata;
e) "messa in servizio": il primo impiego di un prodotto che
consuma energia utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale;
f) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica
prodotti che consumano energia contemplati dal presente decreto e che
e' responsabile della conformita' al presente decreto del prodotto
che consuma energia, in vista della sua immissione sul mercato ovvero
messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo
uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui al
precedente periodo o di un importatore quale definito alla
lettera h), e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica
che immette sul mercato ovvero mette in servizio prodotti che
consumano energia contemplati dal presente decreto;
g) "mandatario": la persona fisica o giuridica con domicilio o
sede nel territorio comunitario che ha ricevuto dal fabbricante un
mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome
gli obblighi e le formalita' connessi alla presente direttiva;
h) "importatore": la persona fisica o giuridica con domicilio o
sede nel territorio comunitario che immette sul relativo mercato
comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo nel quadro
delle sue attivita';
i) "materiali": tutti i materiali impiegati durante il ciclo di
vita dei prodotti che consumano energia;
l) "progettazione del prodotto": la serie di processi che
trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza,
funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto che consuma
energia deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;
m) "aspetto ambientale": un elemento o una funzione di un
prodotto che consuma energia suscettibili di interagire con
l'ambiente durante il suo ciclo di vita;
n) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente
derivante in tutto o in parte dai prodotti che consumano energia
durante il loro ciclo di vita;
o) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e collegati di un
prodotto che consuma energia dal suo impiego come materia prima allo
smaltimento definitivo;
p) "riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale un
prodotto che consuma energia o i suoi componenti, giunti al termine
del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale
sono stati concepiti, incluso l'uso continuato di un prodotto che
consuma energia, conferito a punti di raccolta, distributori,
riciclatori o fabbricanti, nonche' il riutilizzo di un prodotto che
consuma energia dopo la rimessa a nuovo;
q) "riciclaggio": lo specifico riciclaggio in un processo di
produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per
altri scopi, escluso il recupero di energia;
r) "recupero di energia": l'uso dei rifiuti combustibili quale
mezzo per produrre energia attraverso l'incenerimento diretto con o
senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
s) "recupero": ognuna delle operazioni previste nell'allegato C
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni;
t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell'allegato A della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e di
cui il detentore si disfa o ha deciso o ha l'obbligo di disfarsi;
u) "rifiuto pericoloso": ogni tipo di rifiuto riportato
nell'elenco contenuto nell'allegato D della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contrassegnato con un asterisco;
v) "profilo ecologico": la descrizione, in conformita' alla
misura di esecuzione applicabile al prodotto che consuma energia,
degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti)
connessi al prodotto nel corso dell'intero suo ciclo di vita che sono
significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono
espressi in quantita' fisiche misurabili;
z) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli
aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante, come
riportati nel suo fascicolo tecnico;
aa) "miglioramento delle prestazioni ambientali": il processo di
miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto che consuma
energia, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario
che cio' avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali
del prodotto;
bb) "progettazione ecocompatibile": l'integrazione degli aspetti
ambientali nella progettazione del prodotto nell'intento di
migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo
di vita;
cc) "specifica per la progettazione ecocompatibile": qualsiasi
prescrizione con riferimento a un prodotto che consuma energia o alla
progettazione di un siffatto prodotto intesa a migliorare le sue
prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di
informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto che
consuma energia;
dd) "specifica generale per la progettazione ecocompatibile":
qualsiasi specifica per la progettazione eco-compatibile basata sul
profilo ecologico di un prodotto che consuma energia senza valori
limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;
ee) "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile":
la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione
eco-compatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un
prodotto che consuma energia, come il consumo di energia durante
l'uso, calcolata per una data unita' di prestazione di output;
ff) "norma armonizzata": una specifica tecnica adottata da un
organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della
Commissione in conformita' alle procedure stabilite nella direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche, al fine di fissare una prescrizione
europea, il cui rispetto non e' obbligatorio.

Note all'art. 2:
- Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si
vedano le note alle premesse
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
vedano le note alle premesse.
- Gli allegati C, A e D della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' dispongono:
�Allegato C
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di
recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono
essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che possano recare
pregiudizio all'ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia.
R2 Rigenerazione/recupero di solventi.
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche.
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti
metallici.
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi.
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli
inquinanti.
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura
o dell'ecologia.
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle
operazioni indicate da R1 a R10.
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate da R1 a R11.
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti.
R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano
rispettate le condizioni stabilite dalla normativa
vigente.�.
�Allegato A
CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non
specificati.
Q2 Prodotti fuori norma.
Q3 Prodotti scaduti.
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
subito qualunque altro incidente, compresi tutti i
materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito
all'incidente in questione.
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad
attivita' volontarie (a esempio residui di operazioni di
pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.).
Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori
uso, catalizzatori esausti, ecc.).
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio
acidi contaminati, solventi contaminati, sali da
rinverdimento esauriti, ecc.).
Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie,
residui di distillazione, ecc.).
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio
fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria,
filtri usati, ecc.).
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio
trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.).
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla
preparazione delle materie prime (a esempio residui
provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.).
Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da
PCB, ecc.).
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui
utilizzazione e' giuridicamente vietata.
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (a
esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura,
dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine,
ecc.).
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati
provenienti da attivita' di riattamento di terreni.
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non
rientri nelle categorie sopra elencate.�.
�Allegato D
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'art. 1,
lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti
e all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE
relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
9 aprile 2002).�,
- La Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE �Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione�, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. E' entrata in
vigore il 10 agosto 1998.

Art. 3.
Immissione sul mercato, messa in servizio e libera circolazione
1. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei
prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' consentita solo se tali
prodotti ottemperano a tali misure, ovvero sono conformi ai
provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso
i medesimi prodotti devono essere provvisti della marcatura CE
conformemente all'articolo 9. La circolazione di detti prodotti e'
libera.
2. E' consentito che vengano presentati, in particolare in
occasione di fiere commerciali, esposizioni e dimostrazioni oppure di
riunioni scientifiche o tecniche, prodotti che consumano energia non
conformi al presente decreto, a condizione che sia indicato in modo
chiaramente visibile che gli stessi non possono essere immessi sul
mercato, ne' messi in servizio prima che il fabbricante o il suo
mandatario li abbia resi conformi alle disposizioni del presente
decreto.

Art. 4.
Autorita' competente
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato autorita'
competente prevista dall'articolo 3 della direttiva 2005/32/CE,
assicurando il coordinamento con le regioni e con le altre
Amministrazioni interessate per le attivita' di rispettiva
competenza.

Nota all'art. 4:
- Per la Direttiva 6 luglio 2005, n. 2005/32/CE, si
vedano le note alle premesse.

Art. 5.
Funzioni dell'autorita' competente
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti
funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente
provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della
conformita' dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura
di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione
alla medesima misura; a tale fine l'autorita' competente puo' esigere
la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi
dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza
l'importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla
violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le
misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e
la vendita dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di
salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18;
f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione
e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri
Stati membri dell'Unione europea;
g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della
sorveglianza del mercato;
h) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati
possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei
prodotti.

Art. 6.
Supporto tecnico dell'autorita' competente
1. L'Ispettorato tecnico dell'Industria del Ministero dello
sviluppo economico, l'ENEA e l'APAT, a valere sulle risorse umane,
strumentali e finanziarie ad essi in dotazione, forniscono supporto
all'autorita' competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad
esse assegnate.

Art. 7.
Controlli e verifiche
1. L'autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui
all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di
esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.
2. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo'
avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo
economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici
aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati
con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita',
i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane,
strumentali e finanziarie ad essi in dotazione.
3. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di
conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari
autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori,
secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base
del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge
6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di
esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle
medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.
5. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della
direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un
accordo di programma con le parti sociali interessate.



Nota all'art. 7:
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi'
dispone:
�Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al
comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione
centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui
al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al
funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti
mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei
prodotti presso i produttori, i distributori ed i
rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.

Art. 8.
Responsabilita' dell'importatore
1. Quando il fabbricante non ha domicilio o sede nel territorio
comunitario e non vi e' un mandatario, spetta all'importatore
l'obbligo di:
a) garantire che il prodotto che consuma energia immesso sul
mercato o messo in servizio rispetti il presente decreto e la misura
di esecuzione applicabile;
b) ottenere la dichiarazione di conformita' e la documentazione
tecnica relativa alla valutazione di conformita' eseguita e alle
dichiarazioni di conformita' emesse.

Art. 9.
Marcatura e dichiarazione di conformita'
1. Anteriormente all'immissione sul mercato ovvero alla messa in
servizio di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di
esecuzione, su di esso e' apposta una marcatura di conformita' CE ed
e' emessa una dichiarazione di conformita' con la quale il
fabbricante o il suo mandatario autorizzato, o, in assenza di
quest'ultimo, l'importatore, garantiscono e dichiarano che il
prodotto che consuma energia rispetta tutte le pertinenti
disposizioni della misura di esecuzione applicabile, ovvero del
provvedimento che da attuazione alla medesima misura.
2. La marcatura di conformita' CE consiste delle iniziali "CE" come
indicato nell'allegato I.
3. La dichiarazione di conformita' contiene gli elementi
specificati nell'allegato II, rinvia alla pertinente misura di
esecuzione ed e' resa e conservata dal fabbricante o dal suo
mandatario ovvero, nei casi di cui all'articolo 8, acquisita e
conservata dall'importatore.
4. E' proibita l'apposizione, sui prodotti che consumano energia,
di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in
merito al significato o alla forma della marcatura CE.
5. Le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante o dal
suo mandatario ai sensi dell'allegato III sono redatte, in lingua
italiana, al momento in cui il prodotto che consuma energia raggiunge
l'utilizzatore finale. L'uso complementare di altre lingue e'
ammesso, purche' le informazioni siano esattamente corrispondenti
alle informazioni riportate in lingua italiana.
6. In aggiunta alle indicazioni espresse in lingua italiana o altre
lingue ai sensi del comma 5, e' consentito l'impiego di simboli,
codici o altri accorgimenti individuati, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni adottate in
sede comunitaria, idonei a fornire all'utilizzatore finale
indicazioni relative alle modalita' di impiego del dispositivo.

Art. 10.
Clausola di salvaguardia
1. L'autorita' competente dispone, a cura e a spese del fabbricante
o del suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo,
dell'importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio,
dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in
servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di
conformita'.
2. Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto che consuma
energia possa essere non conforme, ovvero qualora il fabbricante o il
suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo, l'importatore, non
consentano la tempestiva acquisizione dei campioni, della
dichiarazione di conformita' e della relativa documentazione tecnica
per le necessarie verifiche, l'autorita' competente, previa diffida,
dispone il divieto di commercializzazione del prodotto per il tempo
strettamente necessario all'accertamento della conformita' del
prodotto e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento di
cui all'articolo 7, che il prodotto che consuma energia, benche'
munito della marcatura CE e della dichiarazione di conformita', non
e' conforme alla relativa misura di esecuzione, ovvero al
provvedimento che da attuazione alla medesima misura, l'autorita'
competente ordina al fabbricante o al suo mandatario, o in mancanza
di quest'ultimo all'importatore, di conformare tale prodotto. Se la
mancanza di conformita' del prodotto non e' sanabile o persiste oltre
il termine assegnato, l'autorita' competente, con provvedimento
motivato, ne vieta o limita l'immissione sul mercato ovvero la messa
in servizio, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o
in mancanza di quest'ultimo dell'importatore. In caso di divieto o
ritiro dal mercato, l'autorita' informa immediatamente la Commissione
europea e gli altri Stati membri.
4. Ogni provvedimento adottato dall'autorita' competente sulla base
del presente decreto, che limita o vieta l'immissione sul mercato
ovvero la messa in servizio di un prodotto che consuma energia,
indica i motivi che ne sono all'origine. Tale provvedimento e'
notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante o al
suo mandatario, che sono contestualmente informati dei possibili
mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.
5. L'autorita' informa immediatamente la Commissione europea e gli
altri Stati membri in merito a qualsiasi provvedimento adottato
conformemente al comma 1, indicandone i motivi e, in particolare, se
la non conformita' e' riconducibile:
a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di
esecuzione applicabile;
b) all'applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui
all'articolo 13, comma 2;
c) a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13,
comma 2.
6. I provvedimenti adottati in forza del presente articolo sono
resi pubblici.

Art. 11.
Valutazione di conformita'
1. Prima di immettere sul mercato ovvero di mettere in servizio un
prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il
fabbricante o il suo mandatario, o, in mancanza di quest'ultimo,
l'importatore, accerta la conformita' di tale prodotto a tutte le
pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La
valutazione della conformita' deve avvenire secondo le relative
procedure di valutazione specificate nelle misure di esecuzione,
attraverso il controllo della progettazione interno, di cui
all'allegato IV, ovvero il sistema di gestione, di cui all'allegato
V.
2. Se un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di
esecuzione e' progettato da un'organizzazione registrata
conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit,
EMAS, e la funzione di progettazione e' inclusa nell'ambito di tale
registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale
organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato IV. Se un
prodotto che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione e'
progettato da un'organizzazione che dispone di un sistema di gestione
comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed e' attuato
conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, tale
sistema di gestione e' ritenuto attuativo delle corrispondenti
prescrizioni dell'allegato IV.
3. Dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto
che consuma energia oggetto delle misure di esecuzione, il
fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione
dell'autorita', per ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla
valutazione di conformita' eseguita e alle dichiarazioni di
conformita' emesse. I pertinenti documenti sono messi a disposizione
entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte
dell'autorita' competente.



Nota all'art. 11:
- Il Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'adesione volontaria delle Organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato
nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.

Art. 12.
Presunzione di conformita'
1. Sono considerati conformi alle misure di esecuzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), i prodotti che consumano energia
immessi sul mercato o messi in servizio conformemente a questo
decreto, che rechino la marcatura CE di cui all'articolo 9.
2. Il prodotto che consuma energia immesso sul mercato o messo in
servizio conformemente a questo decreto per il quale siano state
applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e'
considerato conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di
esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
3. Il prodotto che consuma energia cui e' stato assegnato un
marchio comunitario di qualita' ecologica ai sensi del regolamento
(CE) n. 1980/2000 e' considerato rispondente alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile,
fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualita'
ecologica.

Nota all'art. 12:
- Il Regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al sistema comunitario, riesaminato, di
assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, e'
pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237.

Art. 13.
Norme armonizzate
1. L'autorita' competente di cui all'articolo 4 assicura la
consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito
al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.
2. Allorche' l'autorita' competente considera che le norme
armonizzate, la cui applicazione sia richiesta al fine di ottemperare
alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile,
non soddisfano appieno tali disposizioni, essa informa, spiegandone i
motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 5
della direttiva 98/34/CE.
3. L'autorita' competente provvede affinche' le determinazioni
della Commissione europea in materia di interpretazione o di revoca
delle norme armonizzate siano rese note nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Nota all'art. 13:
- Per la Direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, si
vedano le note all'art. 2.

Art. 14.
Disposizioni per i componenti e le sottounita'
1. Qualora richiesto dalle misure di esecuzione, i fabbricanti, i
loro rappresentanti autorizzati, e, in mancanza di questi ultimi, gli
importatori, che immettono sul mercato ovvero mettono in servizio
componenti e sottounita', devono fornire al fabbricante di un
prodotto che consuma energia contemplato dalle misure di esecuzione
le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo
di energia, materiali ovvero risorse dei componenti o sottounita'.

Art. 15.
Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
1. L'autorita' competente collabora con le autorita' responsabili
dell'applicazione della direttiva 2005/32/CE negli altri Stati membri
e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte
ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare,
l'applicazione dell'articolo 10.



Nota all'art. 15:
- Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle
premesse.

Art. 16.
Informazione dei consumatori
1. I fabbricanti garantiscono che i consumatori di prodotti che
consumano energia ottengano:
a) l'informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in
materia di uso sostenibile del prodotto;
b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi
dell'ecoprogettazione, qualora cio' sia richiesto dalla relativa
misura di esecuzione.
2. Le informazioni di cui sopra saranno rese note ai consumatori,
in conformita' alla misura di esecuzione applicabile, ovvero al
provvedimento che da attuazione alla medesima misura.

Art. 17.
Misure di esecuzione
1. Costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 2 le
seguenti direttive comunitarie:
a) direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua
calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
b) direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
c) direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli
alimentatori per lampade fluorescenti.
2. L'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio dei
prodotti che consumano energia oggetto delle direttive di cui al
comma 1 e' possibile solo se:
a) tali prodotti sono conformi ai seguenti provvedimenti, che
danno attuazione alle medesime misure:
1) decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre
1996, n. 660, recante regolamento per l'attuazione della direttiva
92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie
ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
2) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 novembre 1999, recante norme sui requisiti di
rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
di uso domestico, in conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1999;
3) decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 marzo
2002, recante attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza
energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
b) in ogni caso siano provvisti della marcatura CE conformemente
all'articolo 9.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i
decreti di recepimento delle direttive concernenti le eventuali
misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE.



Note all'art. 17:
- La Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE �Direttiva
del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le
nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili
liquidi o gassosi�, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno
1992.
- La Direttiva 3 settembre 1996, n. 96/57/CE �Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di
rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni di uso domestico�, e' pubblicata nella
G.U.C.E. 18 settembre 1996, n. L 236.
- La Direttiva 18 settembre 2000, n. 2000/55/CE
�Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui
requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per
lampade fluorescenti�, e' pubblicata nella G.U.C.E.
1� novembre 2000, n. L 279.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, �Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate
con combustibili liquidi o gassosi, pubblicato nella
Gazzatte Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento
ordinario.
- Il decreto ministeriale 10 novembre 1999 �Norme sui
requisiti di rendimento energetico di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni di uso domestico, in
conformita' alla direttiva comunitaria 96/57/CE�, e'
pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 16 novembre 1999, n.
269.
- Il decreto ministeriale 26 marzo 2002 �Attuazione
della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica
degli alimentatori per lampade fluorescenti, e' pubblicato
nella Gazzatte Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: �Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri�:
Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Per la Direttiva 2005/32, si vedano le note alle
premesse.

Art. 18.
Sanzioni
1. Chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi
della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformita' ovvero con
marcatura o dichiarazione contraffatta e' punito, salvo che il fatto
sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro ventimila a euro
centocinquantamila.
2. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non
rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro diecimila a euro
cinquantamila.
3. Il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non
rispettano il divieto o la limitazione di cui all'articolo 10,
comma 3, secondo periodo, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro quarantamila a euro
centocinquantamila.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,
e' punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
cinquemila a euro trentamila.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate
dall'autorita' competente ed al procedimento si applicano per quanto
compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.



Nota all'art. 18:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si vedano le
note alle premesse.

Art. 19.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 6; il punto 2
dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

Note all'art. 19:
- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, come modificato dal decreto qui
pubblicato, risulta il seguente:
�Art. 6 (Immissione in commercio). - 1. Prima
dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere
contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I e
corredate dalla dichiarazione CE di cui all'art. 8.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente. In
tal caso nella dichiarazione CE di conformita' vengono
riportati i parametri che consentono di ottenere, dopo il
montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'art. 4.
3. (Abrogato).
4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al
presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli
apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con
sistema indelebile. E' vietato apporre su tali prodotti
qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul
significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.�.
- L'allegato I del suddetto decreto, come modificato
dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente:
�Allegato I MARCATURA CE DI CONFORMITA' E MARCATURE
SPECIFICHE
1. Marcatura CE di conformita'.
- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle
iniziali �CE� secondo il simbolo grafico che segue: CE.
- In caso di riduzione o ingrandimento della marcatura
CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel
simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono essere
sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non
puo' essere inferiore a 5 mm.

Art. 20.
Norme transitorie
1. Le disposizioni relative ai rendimenti minimi degli impianti
termici per la climatizzazione invernale degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari di cui al
comma 1, lettera a), dell'articolo 4 e all'articolo 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della eventuale misura
di esecuzione relativa al prodotto in questione.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134,
si applicano fino alla data di entrata in vigore delle eventuali
misure di esecuzione relative ai prodotti in questione.

Note all'art. 20:
- Gli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia),
pubblicato nella Gazzatte Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, supplemento ordinario, cosi' dispongono:
�Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato �B� e
della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l'installazione,
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo
conto di quanto riportato nell'allegato �B� e della
destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti
minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza
unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche,
di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie
l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il
Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.�.
�Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale,
le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all'allegato L.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134,
Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al rumore
aereo emesso dagli apparecchi domestici, e' pubblicato
nella Gazzatte Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41,
supplemento ordinario.

Art. 21.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato I
(previsto dall'articolo 9)
MARCATURA CE

Vedere logo

* pag. 99

La marcatura CE deve avere un'altezza di almeno 5 mm. Se le
dimensioni della marcatura CE sono ridotte o
ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala
graduata sopra presentato.
La marcatura CE va apposta sul prodotto che consuma energia. Nel
caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta
sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Allegato II
(previsto dall'articolo 9)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
La dichiarazione di conformita' deve contenere i seguenti dati:
1) nominativo e indirizzo del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato;
2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne
l'individuazione senza ambiguita';
3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche
utilizzate;
5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria
contemplante l'apposizione del marchio CE applicata;
6) indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare
il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato.

Allegato III
(previsto dall'articolo 9)
SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI
Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte
del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le
modalita' di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto che consuma
energia da parte di soggetti diversi dal fabbricante.
Tali informazioni possono includere se del caso:
a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte
del disegnatore progettista;
b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle
prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano
il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di
comparare tali aspetti dei prodotti;
c) informazioni ai consumatori sulle modalita' di installazione,
uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo
l'impatto sull'ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonche'
sulle modalita' di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del
caso, informazioni sul periodo di disponibilita' delle parti di
ricambio e le possibilita' di potenziamento dei prodotti;
d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo
smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.
Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto
stesso.
Tali informazioni tengono conto degli obblighi derivanti da altre
normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.


Allegato IV
(previsto dall'articolo 11)
CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE INTERNO
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il
fabbricante o il suo rappresentante autorizzato cui incombono gli
obblighi precisati al punto 2 del presente allegato assicurano e
dichiarano che il prodotto che consuma energia soddisfa le pertinenti
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione
di conformita' puo' comprendere uno solo o piu' prodotti e deve
essere conservata dal fabbricante.
2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione
tecnica che consenta una valutazione della conformita' del prodotto
che consuma energia alle prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile.
La documentazione contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e
dell'uso cui e' destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale
condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o
alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante
per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione
del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto
relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;
e) un elenco delle norme appropriate di cui all'articolo 12,
applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni
adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile allorche' le norme di cui all'articolo 12 non sono state
applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura
di esecuzione applicabile;
f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di
progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle
prescrizioni di cui all'allegato III;
g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la
progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla
conformita' di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per
la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione
applicabile.
3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a
garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle
specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni
della misura ad esso applicabile.

Allegato V
(previsto dall'articolo 11)
SISTEMA DI GESTIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITA'
(articolo 10)
1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il
fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 del
presente allegato assicura e dichiara che il prodotto che consuma
energia soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione
applicabile. La dichiarazione di conformita' puo' comprendere uno
solo o piu' prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.
2. Per valutare la conformita' del prodotto che consuma energia, ci
si puo' avvalere di un sistema di gestione purche' il fabbricante
attui gli elementi ambientali specificati al punto 3 del presente
allegato.
3. Sistema di gestione degli elementi ambientali
Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di
gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante puo'
dimostrare l'ottemperanza del prodotto che consuma energia alle
prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto
Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformita'
alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il
fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per
la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione
ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni
ambientali complessive del prodotto.
Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le
prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il
profilo ecologico di un prodotto che consuma energia, se richiesto
dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la
fabbricazione devono essere documentate in maniera sistematica e
ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.
Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare
un'adeguata descrizione di quanto segue:
a) l'elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la
conformita' del prodotto che consuma energia e, se del caso, da
mettere a disposizione;
b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del
prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilita', i poteri
del management e l'assegnazione di risorse con riguardo alla loro
attuazione e al loro perfezionamento;
c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per
verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di
prestazione ambientale;
d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e
garantirne l'aggiornamento;
e) il metodo di verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli
elementi ambientali del sistema di gestione.
3.2. Pianificazione
Il fabbricante deve fissare e rivedere:
a) procedure per l'elaborazione del profilo ecologico del
prodotto;
b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto,
che prendono in considerazione le opzioni
tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche;
c) un programma per conseguire tali obiettivi.
3.3. Attuazione e documentazione
3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione
dovrebbe specificare quanto segue in particolare:
a) sono definite e documentate le responsabilita' e le autorita',
allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto
e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di
miglioramento;
b) sono redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica
e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le
misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto;
c) il fabbricante redige e perfeziona le informazioni per
descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di
gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.
3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto che consuma
energia contiene in particolare:
a) una descrizione generale del prodotto che consuma energia e
dell'uso cui e' destinato;
b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale
condotti dal fabbricante ovvero i riferimenti agli studi di caso o
alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante
per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione
del prodotto;
c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;
d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle
misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla
conformita' di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al
riguardo nella misura di esecuzione applicabile;
e) il fabbricante redige specifiche per indicare, in particolare,
le norme applicate e, qualora le norme di cui all'articolo 10 non
siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della
pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per
garantire la conformita';
f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di
progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle
prescrizioni di cui all'allegato III.
3.4. Azione di controllo e correttiva
a) il fabbricante deve adottare tutte le misure atte ad
assicurare che il prodotto che consuma energia sia fabbricato in
conformita' delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni
della misura di esecuzione applicabile;
b) il fabbricante istituisce e perfeziona le procedure atte a
individuare e a trattare la mancanza di conformita' e ad apportare
modifiche alle procedure documentate in forza di un'azione
correttiva;
c) il fabbricante conduce almeno ogni tre anni un audit interno
completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi
elementi ambientali.