Cass. Sez. III n. 10395 del 16 marzo 2010 Cc 4 feb. 2010)
Pres. De Maio Est. Teresi Ric. Arturo
Urbanistica. Ingiunzione a demolire e restituzione bene sequestrato

L'annullamento dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo da parte del Tar non incide sul provvedimento di restituzione in favore dell'Autorità comunale, già disposta dal P.M. per l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, essendosi verificata, alla scadenza del predetto termine, l'automatica acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime. (In motivazione la Corte ha precisato che, a maggior ragione, deve ritenersi inefficace la mera pendenza di un ricorso al Tar).

OSSERVA

A.R. è indagata per avere eseguito opere edilizie abusive in zona soggetta a vincolo paesaggistico e il manufatto è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Il PM, rilevato che non permanevano esigenze cautelari, in data 22.02.2008 ha disposto la revoca del sequestro con restituzione dell'immobile all'avente diritto identificato nel rappresentante pro tempore del Comune di Serrara Fontana nel presupposto che si fosse verificata la fattispecie acquisiva di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31.

Con ordinanza 5.06.2009 il GIP del Tribunale di Napoli ordinava la restituzione dell'immobile in favore dell' A. rilevando che ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 l'effetto ablatorio si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire;nella specie l'ingiunzione a demolire era stata impugnata dall'istante davanti al TAR che non si era ancora pronunziato; l'iter amministrativo d'acquisizione del bene al patrimonio comunale non si era concluso; non poteva ritenersi acquisito ope legis l'immobile al patrimonio comunale.

Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge per avere il GIP ritenuto che la mera presenza di un ricorso al TAR possa determinare l'inefficacia dell'ingiunzione a demolire la cui inosservanza, decorsi novanta giorni dalla notifica, aveva comportato l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale.

Con memoria difensiva datata 8.01.2010 A.R. depositava la sentenza emessa dal TAR per la Campania in data 15.07.2009 (che annullava l'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco) e chiedeva il rigetto del ricorso del PM. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 3, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso sia dissequestrato (Cassazione Sezione in n. 35785/2004; n. 14638/2005;n. 16283/2005; n. 4962/2008; n. 48031/2008, RV. 241768).

In quest'ultima pronuncia è stato ribadito che l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica ope legis all'inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione.

Conseguentemente il manufatto abusivo dissequestrato, a seguito dell'inottemperanza all'ingiunzione comunale, va restituito non già al privato responsabile, ma allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge.

Nel caso in esame la sentenza del TAR ha annullato l'ingiunzione a demolire di un manufatto abusivamente costruito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, alla stregua della presentazione da parte dell'autore dell'illecito di una domanda di condono corredata dai versamenti delle somme dovute a titolo di ablazione, richiamando l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui la normativa sul condono edilizio prevede, in pendenza dei termini, la sospensione de iure di ogni attività repressiva degli abusi edilizi.

Tale provvedimento, però, non può interferire sull'attività repressiva dell'AG, nella specie esercitata dal PM, il quale, per il venir meno delle esigenze cautelari, aveva disposto la restituzione dell'immobile al Comune per essere stata - al tempo dell'adozione del provvedimento sindacale - positivamente espletata la procedura di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire entro il termine di novanta giorni (evento maturatosi prima della pronuncia del TAR) a nulla rilevando l'invocata sanabilità dell'opera che, peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è esclusa per le opere insistenti, come quella de qua, per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Pertanto, considerato che thema decidendum è la restituzione dell'immobile dissequestrato all'avente diritto, quest'ultimo correttamente era stato individuato dal PM nell'ente comunale che ha acquistato la proprietà dell'immobile non demolito a seguito del positivo esaurimento della procedura acquisitiva.

Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicchè rivive il provvedimento del PM del 22.02.2008.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010