Cass. Sez. III n. 19722 del 16 maggio 2008 (ud. 3 apr. 2008)
Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Palomba
Urbanistica. Violazione sigilli

In tema di violazione di sigilli, la prosecuzione dell\'attività edilizia in un cantiere sequestrato con apposizione dei sigilli configura il delitto di cui all\'art. 349 cod. pen. e non quello di cui all\'art. 334 cod. pen. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), in quanto l\'apposizione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della "res" nell\'interesse dell\'amministrazione della giustizia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 03/04/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 851
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 13330/1995
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALOMBA Anna, nata a Taranto il 2.4.1943;
avverso la sentenza 10.1.1995 della Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale:
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Geraci Vincenzo il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10.1.1995, in parziale riforma della sentenza 10.11.1993 del Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Torre del Greco, ribadiva l\'affermazione della responsabilità penale di Palomba Anna in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) (per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della necessaria concessione edilizia, un manufatto in duplice elevazione su una superficie di circa mq. 200 per piano - acc. in Torre del Greco, il 18.5.1992);
- alla L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 4, 13 e 14;
- alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2 e 20;
- alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies;
- all\'art. 734 cod. pen.;
- all\'art. 349 cpv. cod. pen.;
- al R.D. n. 1256 del 1934, art. 221;
e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sull\'aggravante contestata per il delitto, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena principale complessiva in anni uno mesi sei di reclusione e L. 1.500.000 di multa, confermando l\'ordine di demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Palomba, la quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la insussistenza del reato di cui all\'art. 734 cod. pen.;
- la erronea configurazione del delitto di cui all\'art. 349 cod. pen., a fronte di una condotta che doveva essere ricondotta, invece, alla più lieve ipotesi delittuosa di cui all\'art. 334 cod. pen.;
- la violazione dell\'art. 69 cod. pen., in quanto non sarebbe stato effettuato il necessario giudizio di comparazione tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e l\'aggravante contestata per il delitto;
- la incongrua determinazione della pena, non essendo stato specificato l\'aumento computato, ai sensi dell\'art. 81 cpv. cod. pen., per ciascuno dei capi di imputazione;
- l\'incongruo diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
L\'imputata ha chiesto, altresì, la sospensione del processo, della L. n. 47 del 1985, ex art. 38 in relazione alla procedura di condono edilizio da lei esperita.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio", presentata dalla ricorrente della L. n. 724 del 1994, ex art. 39 questa Corte - all\'udienza del 20.9.1995 - ha disposto la sospensione del procedimento della L. n. 47 del 1985, ex art. 38.
Il Comune di Torre del Greco - con nota pervenuta il 23.11.2007 - ha riferito circa lo stato della pratica di condono edilizio in oggetto, comunicando che la stessa non si è conclusa non avendo la ricorrente trasmesso i documenti integrativi, necessari per la valutazione dell\'abuso e della congruità effettiva della somma autodeterminata e versata a titolo di oblazione (della L. n. 47 del 1985, ex art. 35), richiesti con lettera raccomandata del 27.3.1996.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L\'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all\'imputazione di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, art. 221 (capo G della rubrica), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato in seguito alla depenalizzazione disposta dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 70.
Deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena di giorni 10 di reclusione e L. 80.000 di multa (inflitta, ex art. 81 cpv. cod. pen., per la continuazione).
Copia degli atti deve essere trasmessa al sindaco del Comune di Torre del Greco, competente - del D.Lgs. n. 507 del 1999, ex art. 93, lett. 1) - ad applicare la sanzione amministrativa per la violazione depenalizzata.
2. Il ricorso deve essere rigettato invece, nel resto, perché le doglianze in esso svolte sono infondate.
2.1 Quanto al reato di cui all\'art. 734 cod. pen., i giudici del merito, con motivazione logica ed esauriente, hanno dato conto dell\'intervenuta alterazione del luogo protetto, che -secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - non deve essere grave ne\' irreparabile e non è esclusa da eventuali precedenti violazioni dei valori paesaggistici da parte di terzi. 2.2 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la prosecuzione dell\'attività edilizia in un cantiere sequestrato e sottoposto a sigilli non configura l\'ipotesi di reato di cui all\'art. 334 cod. pen., (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), ma la diversa ipotesi di cui all\'art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli), per la violazione del vincolo di immodificabilità della cosa che l\'apposizione dei sigilli mira a garantire nell\'interesse dell\'amministrazione della giustizia (vedi Cass., Sez. 3^: 6.3.2003, n. 10267, Buonfiglio Tanzarella). 2.3 Le riconosciute circostanze attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sull\'aggravante contestata per il delitto. 2.4 In tema di reato continuato, non è motivo di nullità l\'omessa specificazione dell\'aumento di pena per ogni singolo reato, una volta individuato il reato più grave (vedi Cass., Sez. 2^, 23.12.2005, n. 437165, Coluccini).
Nel caso (corrispondente a quello in esame) in cui il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento alla natura dei reati, alla personalità dell\'imputato ed alle concesse attenuanti generiche, egli non ha l\'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell\'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base (Cass., Sez. 3^, 10.11.1997, ord. n. 3034, Coletta). 2.5 La sospensione condizionale della pena è concedibile esclusivamente al colpevole che si ritiene non commetterà in futuro nuovi reati e, nella specie, il beneficio risulta correttamente denegato sulla base di una razionale prognosi di recidività collegata al comportamento della Palomba, che per ben cinque volte - con particolare pervicacia - ha violato i sigilli apposti alla costruzione abusiva.
3. Nella specie, la domanda di "condono edilizio" proposta dalla ricorrente è divenuta improcedibile ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, in quanto l\'Amministrazione comunale, con lettera raccomandata del 27.3.1996, ha richiesto l\'integrazione sostanziale della documentazione e detto adempimento non è stato compiuto.
4. I reati, accertati il 18.5.1992, non sono prescritti. I termini massimi prescrizionali (ex artt. 157 e 160, u.c., cod. pen.) coinciderebbero, infatti, con il 18.5.1995 e con il 18.11.1996.
Avendo, però, l\'imputata presentato domanda di condono edilizio, occorre computare altresì (vedi Cass., Sez. Unite 16.12.1999, n. 22, Sadini e altra):
- la sospensione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39 e L. n. 47 del 1985, art. 44 (per la durata complessiva di 223 giorni), che si verifica automaticamente per il solo fatto dell\'esistenza di un processo edilizio che concerna attività edificatoria compiuta entro il 31 dicembre 1993 ed ha la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio;
- la sospensione di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39 e L. n. 47 del 1985, art. 38 obbligatoria ex lege nel caso (corrispondente a quello in esame) di presentazione di domanda di condono afferente all\'immobile abusivo per cui è processo e di versamento della prima rata di oblazione autodeterminata.
Nella fattispecie concreta, inoltre, il processo è rimasto effettivamente sospeso, presso questa Corte Suprema, a decorrere dal 20.9.1995.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all\'imputazione di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221, T.U. leggi sanitarie (capo G della rubrica), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione e L. 80.000 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Sindaco di Torre del Greco.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008