Cass. Sez. III n. 23730 dell’8 giugno 2009 (Ud 24 feb. 2009)
Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Urso
Urbanistica. Legge Tognoli

La presenza di opere sul piano di campagna, e perciò in superficie, vale ad escludere in radice la possibilità di applicazione della legge 1221989 (c.d. legge Tognoli)

UDIENZA 24.02.2009

SENTENZA N. 459

REG. GENERALE n.33915/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere

Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla I.Mùlliri Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

Urso Francesco, nato a Ceglie Messapica il 2.2.68
imputato

a) art. 44 lett. b) DPR 380/01
b) artt. 2,4, 13 e 14 L. 1086/71

avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Lecce in data 27.6.08;

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla I.Mùlliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilitá del ricorso;

Sentito il difensore dell\'imputato avv. Arturo Principe, in sost. dell\'avv. Fabio Valenti, che ha insistito per l\'accoglimento del ricorso ed, in subordine, la declaratoria di prescrizione;


Osserva


1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza impugnata, la Corte d\'Appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta in primo grado all\'odierno ricorrente ritenuto responsabile della violazione di più norme edilizie (in particolare, gli artt. 44 lett. b) DPR 380/01, 2,4, 13 e 14 L. 1086/71) perché quale proprietario e committente dei lavori, aveva posto in essere opere edilizie consistite nella realizzazione di un corpo di fabbrica su due livelli, con annesso vano ascensore e rampa di scala di comunicazione con il piano rialzato, in assenza del permesso di costruire, senza progetto esecutivo, direttore dei lavori e denuncia al genio Civile.

Va precisato che, nell\'assunto difensivo, l\'opera in questione sarebbe stata destinata a locale parcheggio interrato da porre a servizio e pertinenza del fabbricato di residenza del D\'Urso, portatore di malattia gravemente invalidante e, quindi, necessitante di una sedia a rotelle. Pertanto, la legittimità dell\'opera avrebbe dovuto essere rinvenuta nell\'art. 9 della legge 122/89 (c.d. legge Tognoli) secondo cui i proprietari degli immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenze, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; tale facoltà è riconosciuta, per uso esclusivo dei residenti anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il difensore dell\'imputato deducendo:

1) violazione di legge (art. 606 lett b) c.p.p. in rel. agli artt. 44 DPR 380/01 e 9 L. 122/89) avendo erroneamente la Corte escluso — nel punto a) della propria decisione — l\'applicabilità dell\'art. 9 L. 122/89 sul presupposto che l\'opera, per adempiere alla sua funzione di "parcheggio" dovesse essere connotata da limiti di carattere dimensionale e strutturale. In realtà, poiché la disposizione in questione non dispone in tal senso, vi è stata un\'erronea interpretazione della stessa;

2) violazione di legge consistita nell\'attribuire alla norma di cui all\'art. 9 L. 122/89 contenuti diversi (art. 606 lett b) c.p.p. in rel. agli artt. 1 c.p. e 25 Cost. in rel art. 9 L. 122/89) e, quindi, violando il principio di stretta legalità;

3) contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606 lett e) c.p.p) dal momento che l\'affermazione che i caratteri strutturali dell\'opera e le sue dimensioni porterebbero ad escluderne l\'integrale destinazione a parcheggio sarebbe smentita dalle risultanze processuali (v. esame teste Moro);

4) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett b) ed e) c.p.p. in rel. all\'art. 44 DPR 380/01 ed art. 817 c.c.) da ravvisarsi nel fatto di avere la sentenza — al punto b) - negato la natura pertinenziale del manufatto nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dal momento che la sentenza ignora la circostanza obiettiva — riferita dal teste Moro - che, a distanza di circa dieci metri dal manufatto esiste altra struttura già abitata, di proprietà dello stesso Urso;

5) erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett b) c.p.p. in rel. all\'art. 9 L. 122/89) dal momento che i giudici di appello — contrariamente a quanto da essi fatto nel punto c), avrebbero dovuto interpretare estensivamente l\'art. 9 più volte citato coordinandolo con la Legge regionale Puglia n. 6 del 2003 ed in conformità ai principi costituzionali, come già fatto dallo stesso Tar Catania 3.10.05 che ha, infatti, ammesso che la costruzione di parcheggi, in deroga agli strumenti urbanistici, è ammissibile anche quando il box sia interrato soltanto su due lati;

Il ricorrente conclude invocando l\'annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione - Il ricorso è inammissibile sotto vari punti di vista.

In primo luogo, perchè riproduce sostanzialmente gli stessi motivi di appello scivolando nella genericità. E\' stato già evidenziato, da parte di questa S.C. (Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708) che si deve considerare inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, "dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso".

E ciò è esattamente ciò che viene fatto con il presente ricorso.


A parte ciò, si rileva, per contro, che i giudici di appello hanno attentamente valutato i presenti argomenti (proposti, appunto, anche in primo grado) sottolineando come, le ragioni del ricorrente, miranti a porre l\'accento sulla patologia dalla quale è affetto per giustificare la necessità di un parcheggio accessibile dall\'abitazione siano state debitamente prese in considerazione, ai sensi della legge Tognoli, ma siano state escluse nella loro rilevanza per un argomento - giustamente ritenuto dirimente - secondo cui "la presenza di opere sul piano di campagna, e perciò in superficie, vale ad escludere in radice la pur invocata possibilità di applicazione della legge 122/1989".

A prescindere, poi, dal rilievo che tale affermazione ha una sua logica indiscutibile, il ragionamento della Corte si spinge oltre evidenziando come l\'inaccoglibilità della tesi difensiva non derivi da ciò solo ma anche dal fatto che persino nella sentenza del TAR di Lecce è stato posto l\'accento sulla non conformità dell\'opera sia per il profilo "dimensionale" che per quello "strutturale". Il tutto si dice: "senza che siffatte argomentazioni - in cui non è affatto da svalutare il richiamo ad indiscutibili esigenze di proporzionalità tra parcheggio/garage e l\'abitazione al cui servizio si pone — siano state in alcun modo confutate ex adverso".

La manifesta infondatezza del ricorso, e la sua conseguente inammissibilità, hanno impedito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e precludono, pertanto (SS.UU. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164), la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell\'art. 129 c.p.p., come, nella specie, la prescrizione maturata il 3.8.08, successivamente alla sentenza di secondo grado.

Nel dichiarare l\'inammissibilità del ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.


P.Q.M.


Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.


dichiara


inammissibile il ricorso e


condanna


il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24 febbraio 2009.
Deposito in Cancelleria il 08/06/2009.