Cass. Sez. III n. 38380 del 22 settembre 2015 (Ud 15 lug 2015)
Pres. Mannino Est. Andreazza Ric. Ferraiuolo
Urbanistica.  Obbligo di esposizione del cartello

L'obbligo di esposizione del cartello si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente  sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della I. n. 47 del 1985 e, oggi, dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001; ne consegue che il committente- proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori e persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso.

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