Cass. Sez. III n. 27713 del 6 luglio 2010 (CC 20 mag. 2010)
Pres. Onorato Est. Franco Ric. P.M. in proc. Olivieri e altro
Urbanistica.Modifica di destinazione d'uso

In tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne. (Fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 21/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 799
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 304/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti;
avverso l'ordinanza emessa il 4.11.2009 dal tribunale del riesame di Asti;
udita nella udienza in camera di consiglio del 20 maggio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Mirate Aldo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 15.10.2009 il GIP del tribunale di Asti dispose il sequestro preventivo di alcuni immobili in corso di realizzazione nell'area PEEP 900 di Canelli in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per essere state realizzate volumetrie superiori a quelle consentite dal piano, in quanto avrebbero dovuto essere conteggiati nella volumetria anche i sottotetti che venivano destinati ad uso residenziale. Il tribunale del riesame di Asti, con l'ordinanza in epigrafe, annullò il sequestro preventivo per mancanza del fumus del reato ipotizzato. Osservò in particolare: che le unità immobiliari oggetto del riesame erano diverse da quelle relative al permesso di costruire preso in esame dal CT del PM e per esse non erano stati acquisiti i permessi di costruire; che la sola predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia non integrava il requisito della destinazione del sottotetto ad abitazione; che gli abbaini rientravano nella sagoma normale e non andavano calcolati perché il regolamento edilizio li considerava come elementi architettonici e strumentali e non computabili nel volume.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. In particolare lamenta:
- che il CT del PM aveva esaminato anche le unità immobiliari in questione in riferimento al piano ed aveva indicato l'unità di cui al richiamato permesso di costruire esclusivamente come esempio;
- che del resto era stata contestata non solo l'esecuzione delle opere di cui al permesso 96/05 ma di tutti gli alloggi, ivi inclusi quelli sequestrati;
- che, secondo l'art. 50 delle NTA del PRG la volumetria da conteggiare è anche quella della porzione di sottotetto interessata dalla esistenza di un tetto eccedente la sagoma ideale, che va conteggiata per 2/3 anche se non destinata ad abitazione e per intero se destinata ad abitazione;
- che pertanto nella specie era irrilevante stabilire se vi era stato in mutamento di destinazione d'uso del sottotetto perché il volume andava comunque calcolato nella volumetria almeno nella misura dei 2/3, il che già superava il limite consentito;
- che inoltre le sporgenze realizzate in concreto non potevano rientrare nella nozione di abbaino prevista dall'art. 39 del regolamento edilizio, ed avevano in realtà trasformato la struttura interna del sottotetto;
- che il tribunale del riesame ha omesso di verificare le caratteristiche che in concreto avevano nella specie gli abbaini, limitandosi solo alla denominazione attribuita;
- che in particolare non aveva nemmeno verificato se i cd. abbaini superassero 1/20 della superficie del sottotetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto, infatti, è privo di motivazione ed erroneo l'assunto che il CT del PM non avrebbe detto nulla di specifico sugli immobili sequestrati e sui permessi di costruire ad essi riferibili. Il tribunale del riesame ha infatti omesso di esaminare la circostanza decisiva evidenziata dal PM, ossia se era vero che l'esame del CT si era comunque svolto sull'intero PEEP 900 sulla cui base erano stati rilasciati tutti i permessi di costruire e se era vero che tutte le varie unità immobiliari realizzate appartenevano alla medesima tipologia, sicché i dati tecnici specificamente richiamati dal CT riguardavano si un solo caso preso come esempio, ma valevano anche per tutti gli altri immobili aventi le medesime caratteristiche. In sostanza, il tribunale del riesame ha omesso di valutare l'assunto dell'accusa secondo cui il CT aveva preso in considerazione tutti gli immobili, anche se poi aveva concentrato l'analisi solo su due (analoghi agli altri per tipologia e volumetria) per dimostrare che nella specie fin dalla progettazione dei manufatti era stata superata la tipologia ammessa per tutte le unità immobiliari, di modo che i dati indicati dal CT erano validi anche in riferimento agli immobili di proprietà di Olivieri Giuseppe e della Olivieri srl. L'ordinanza impugnata è poi erronea laddove ammette che nei sottotetti in questione vi era stata la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia, così come evidenziato dalla consulenza, ma ritiene poi tale predisposizione irrilevante perché essa non varrebbe ad integrare in mancanza di ulteriori elementi il mutamento di destinazione del sottotetto ad uso abitativo. Si tratta di affermazione in parte erronea, perché, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la modifica di destinazione d'uso rilevante ai fini edilizi può aversi anche mediante la realizzazione di sole opere interne (quali appunto la realizzazione di sole opere interne (quali appunto la predisposizione degli impianti tecnologici), e in parte apodittica, perché non è indicato per quale ragione la predisposizione di impianti tecnologici, sia pure sottotraccia, non sarebbe idonea da sola a configurare un mutamento di destinazione ad uso abitativo e quali ulteriori elementi occorrerebbero per aversi tale mutamento.
Va inoltre rilevato che il PM aveva altresì dedotto che i sottotetti avrebbero dovuto essere tenuti presenti nel calcolo della volumetria anche qualora non fossero stati destinati ad uso abitativo. Aveva invero rilevato il PM che secondo l'art. 50 delle NTA i sottotetti destinati ad abitazione dovevano essere conteggiati per intero, mentre quelli non destinati ad abitazione dovevano comunque essere conteggiati come volume residenziale per i 2/3, qualora eccedenti la sagoma ideale ovvero qualora compresi nella sagoma ideale se aerati ed illuminati con aperture pari a più di 1/20 della superficie in pianta. Il PM aveva appunto sostenuto che nella specie ricorrevano le condizioni previste da questa norma per calcolare comunque per i 2/3 il volume dei sottotetti, anche nella ipotesi che si fosse voluto - erroneamente - escludere la loro destinazione ad uso abitativo a seguito della predisposizione degli impianti tecnologici. Il tribunale del riesame ha omesso di esaminare questa ipotesi accusatoria e di motivare sul suo rigetto.
Analoga mancanza di motivazione si può riscontrare in ordine all'assunto accusatorio secondo cui doveva anche calcolarsi il volume degli abbaini e delle altra sporgenze realizzate, in quanto questi eccedevano nel caso concreto dai limiti previsti dal piano. Il tribunale del riesame invero, da un lato, non ha considerato che in caso di contrasto le norme del piano prevalgono su quelle del regolamento edilizio; da un altro lato, ha omesso di valutare le dimensioni, le forme e le caratteristiche degli abbaini e delle aperture concretamente realizzate per stabilire se essi fossero o meno compatibili con le previsioni del piano e potessero appunto essere qualificati come abbaini; e da un altro lato ancora, ha omesso di verificare se tali aperture superassero comunque 1/20 della superficie del sottotetto.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al tribunale di Asti per nuovo giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Asti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010