Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3898, del 7 agosto 2015
Urbanistica.Installazione con due paletti in ferro di una sbarra di metallo.

L’installazione nel terreno di proprietà di una sbarra metallica, per la sua entità e tipologia, deve ricondursi fra gli interventi di «manutenzione ordinaria» per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



N. 03898/2015REG.PROV.COLL.

N. 08762/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8762 del 2014, proposto da: 
Autostar Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza della Libertà, 20; 

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’avvocato Andrea Camarda, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21; Municipio III di Roma Capitale; Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma - Settore Servizi Tecnici, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza 26 maggio 2014, n. 5554 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione I-quater;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Roma - Settore Servizi Tecnici;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, per delega dell’avvocato Orlando, Garofoli, per delega dell’avvocato Camarda, e l’avvocato dello Stato Venturini.

 

FATTO e DIRITTO

1.– La Autostar immobiliare s.p.a., proprietaria di un immobile adibito ad ufficio sito in una strada privata, ha installato, con due paletti in ferro, una sbarra di metallo.

Il Comune di Roma, con determinazione 14 maggio 2009, n. 1067, ha contestato l’abusività dell’intervento perché realizzato senza che la società abbia presentato la dichiarazione di inizio attività e ha, conseguentemente, irrogato, previa richiesta di determinazione della somma dovuta all’Agenzia del territorio competente, la sanzione pecuniaria di euro 44.412,00.

La società ha impugnato la suddetta determinazione innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo la violazione: i) degli articoli 2, 3 e 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere, per non avere l’amministrazione comunale tenuto conto della richiesta di autorizzazione che la società aveva presentato in data 9 giugno 2003; ii) dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’istallazione di una sbarra metallica rientrerebbe nell’ambito dell’attività edilizia libera; iii) degli articoli 22 e 37 del d.p.r. n. 380 del 2001, per erroneità nella determinazione dell’entità della sanzione da corrispondere.

2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 26 maggio 2014, n. 5554, ha rigettato il ricorso, ritenendo che, venendo in rilievo interventi consistenti nella «delimitazione dell’ultimo tratto di strada con sbarra in ferro bloccata con lucchetti di sicurezza e fissata al suolo a mezzo di pali murati, con lo scopo di realizzare un parcheggio privato», sarebbe necessario il titolo edilizio richiesto dal Comune.

3.– La ricorrente in primo grado ha proposto appello rilevando come lo scopo della sbarra fosse esclusivamente quello di «controllare l’accesso e la sosta di terzi» nella propria proprietà, come risulterebbe anche dalla richiesta di autorizzazione all’istallazione presentata dalla società stessa nel 2003. Si è, inoltre, fatta valere l’erroneità della sentenza per la mancata pronuncia in ordine agli altri motivi del ricorso introduttivo del giudizio che vengono riproposti in appello.

3.1.– Si sono costituite le parti intimate chiedendo il rigetto dell’appello.

4.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 19 maggio 2015.

5.– L’appello è fondato.

6.– Il d.p.r. n. 380 del 2001, nell’individuare le forme di intervento pubblico richieste ai fini dell’effettuazione di interventi edilizi sul territorio, distingue tra: i) interventi per i quali non è necessario ottenere un titolo abilitativo venendo in rilievo una attività edilizia libera (art. 6); ii) interventi subordinati al rilascio di un permesso di costruire (art. 10); iii) interventi subordinati a denuncia di inizio attività (art. 22).

Nell’ambito dell’attività edilizia libera l’art. 6 indica «gli interventi di manutenzione ordinaria».

7.– Nel caso in esame risulta che l’appellante ha installato, nel terreno di propria proprietà, una sbarra metallica.

Tale tipologia di intervento, per la sua entità e tipologia, deve ricondursi in quelli di «manutenzione ordinaria» per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2013, n.5513). A ciò si aggiunga che la società aveva comunque chiesto, nel 2003, l’autorizzazione all’istallazione della predetta sbarra senza che il Comune avesse mai adottato alcun provvedimento.

Né ad una diversa conclusione può giungersi in ragione della finalità, valorizzata nella sentenza impugnata, di realizzare un parcheggio. Questo dato non è stato, infatti, oggetto di puntuale dimostrazione da parte delle autorità preposte alla vigilanza del territorio. E’ bene aggiungere che qualora la società dovesse effettivamente provvedere a cambiare destinazione all’area il Comune rimane titolare dei poteri di controllo e sanzionatori previsti dalla legge di disciplina della materia.

8.– L’accoglimento dell’appello per il motivo indicato e la conseguente dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato rende non necessario esaminare le altre censure.

9.– Il Comune è condannato al pagamento, in favore della società appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in complessive euro 5.000,00 (cinquemila), oltre gli accessori previsti dalla legge.

Le spese processuali relative ai rapporti con l’Agenzia del territorio, evocata in giudizio, sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;

b) condanna il Comune al pagamento, in favore della società appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si determinano in complessive euro 5.000,00 (cinquemila), oltre gli accessori previsti dalla legge;

c) dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio in relazione al rapporto tra la società appellante e l’Agenzia del territorio intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/08/2015