Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5304, del 27 ottobre 2014
Urbanistica.Lottizzazione abusiva cartolare

Ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale posta in essere mediante il frazionamento planimetrico del fondo e la conseguente vendita dei lotti da essa risultanti non è necessario dimostrare la sussistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all'art. 18 cit., ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio. In assenza di disposizioni statali o regionali che presumano l’intento illecito di lottizzare dalla vendita di una superficie inferiore al ‘lotto minimo legale’, è sufficiente che l’amministrazione accerti che i lotti frazionati e venduti (per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti), evidenzino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (cosiddetta lottizzazione cartolare). Nella fattispecie sussistono i presupposti della lottizzazione cartolare, per la presenza di un frazionamento dei lotti con dimensioni tali che denunciano chiaramente la finalità edificatoria che le parti intendevano raggiungere, poco importando, sotto tale profilo, che solo una recinzione sia stata effettuata sul terreno riferibile agli originari proprietari. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05304/2014REG.PROV.COLL.

N. 00070/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2005, proposto dalla signora Marrone Anna, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso il signor Vincenzo Mozzi in Roma, via Luigi Lilio, n. 65;

contro

Il Comune di Frattamaggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania- Napoli: Sez. II n. 9343/2004, resa tra le parti, concernente l’acquisizione al patrimonio comunale di un appezzamento di terreno;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti l’avvocato Salvatore Canciello e l’avvocato Gianluca Lemmo, su delega dell’avvocato Felice Laudadio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 6258 del 1987, proposto al TAR per la Campania, la sig.ra Marrone Anna proponeva ricorso per l’annullamento: a) dell’ordinanza del Sindaco di Frattamaggiore n. 165 del 9 settembre 1987 di acquisizione al patrimonio comunale di appezzamento di terreno in catasto alla partita 2376, foglio 1, particelle 69 d 329; b) degli atti preordinati,connessi e consequenziali, tra cui la precedente ordinanza dello stesso Sindaco n. 32 del 18 marzo 1987.

L’originaria ricorrente lamentava, in particolare: I) - violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti d fatto e di diritto, errore nei presupposti assunti, travisamento dei fatti; II) violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione del principio del contraddittorio; III) illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. Il TAR per la Campania rilevava che la ricorrente - in qualità di comproprietaria dell’appezzamento di terreno - contestava l’ordinanza del Sindaco di Frattamaggiore n. 165 del 9 settembre 1987, adottata in ragione della mancata esecuzione della precedente ordinanza n. 32 del 18 marzo 1987, con la quale il Sindaco di Frattamaggiore aveva disposto la sospensione della lottizzazione abusiva sul terreno de quo e la demolizione della recinzione del lotto di proprietà del sig. Sismundo Gaetano, in qualità di proprietario dello stabile sito alla via Micaletti, e del capannone ivi esistente.

Peraltro, già con ordinanza n. 274 del 26 luglio 1984 lo stesso Sindaco aveva disposto analoga demolizione a carico del sig. Sismundo.

2.1. Quanto al primo motivo, il TAR lo ha respinto, ritenendo che la lottizzazione abusiva si fosse verificata nel momento della cessione dei lotti, la cui limitata estensione evidenziava inequivocabilmente la destinazione degli stessi a finalità edificatoria.

2.2. Il TAR respingeva anche la seconda censura, perché - a seguito della raccomandata inviata all’amministrazione comunale - la stessa non poteva dirsi onerata del riesame del provvedimento adottato.

2.3. Secondo il TAR, infine, “neppure condivisibile appare l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge 28.2.1985, n. 47, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero, la norma <de qua> prevede in sostanza un procedimento teso a sanzionare la lottizzazione abusiva dei suoli, sicché non è ravvisabile nella disposizione alcuna violazione dei principi generali dell’ordinamento, né alcuna disparità di trattamento o manifesta ingiustizia, come invece viene sostenuto dalla ricorrente”.

3. La sig.ra Marrone propone appello, dolendosi dell’erroneità della sentenza, in quanto:

a) non avrebbe adeguatamente considerato che il rapporto negoziale sarebbe sorto tra acquirenti ed alienante nel 1975, con un contratto preliminare, rispetto al quale il rogito notarile del luglio 1986 avrebbe avuto mera efficacia ricognitiva, sicché non sarebbe applicabile la l. 47/1985;

b) all’esito della nota inviata nel 1987 dalla ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto avviare un contraddittorio con l’odierna appellante;

c) non ricorrerebbero i presupposti per l’individuazione di una lottizzazione cartolare, giacché questa potrebbe essere ravvisata solo in presenza di indizi gravi precisi e concordanti, non risultando sufficiente il solo frazionamento e vendita.

4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale invoca il rigetto dell’odierno gravame.

5. L’appello è infondato e va respinto.

5.1. Del tutto doverosamente l’amministrazione ha constatato che si era in presenza di una lottizzazione, disciplinata dall’art. 18 della legge n. 47 del 1985.

Nella specie, vi è stata l’alienazione di piccoli lotti a finalità edificatoria, tramite un frazionamento.

Il contratto notarile di data 4 luglio 1986 giustifica senz’altro questa qualificazione.

Non rileva in contrario il fatto dedotto nell’atto d’appello, per il quale si dovrebbe attribuire rilievo alla stipula da parte del dante causa di un precedente preliminare di data 12 ottobre 1975, anteriore all’entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, del quale la successiva vendita del 4 luglio 1986 sarebbe un atto ‘esecutivo’.

Infatti, anche a voler ipotizzare che sia stato effettivamente stipulato tale contratto preliminare (non risultandone dagli atti una data certa), ciò che conta, per l’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 47 del 1985, è l’avvenuto trasferimento della proprietà, che si realizza (salvi i casi di contratti ad effetti reali differiti, nella specie non posti in essere) con la stipulazione del contratto definitivo, avente effetti traslativi.

5.2. Infondata è anche la tesi secondo la quale la nota inviata all’amministrazione comunale farebbe sorgere in capo a quest’ultimo un onere di riesame.

In linea di principio, infatti, il potere di autotutela è caratterizzata da una discrezionalità in ordine all’an. Da ciò deriva che l’amministrazione non doveva aprire un contraddittorio con i destinatari del provvedimento impugnato.

Peraltro, in relazione all’avvenuta emanazione di atti vincolati (come vanno qualificati quelli emanati a seguito della constatazione di una lottizzazione abusiva), un potere discrezionale di rivalutare le circostanze è ipotizzabile solo ove risultino insussistenti i presupposti posti a base dei medesimi atti, ciò che non è in alcun modo configurabile nel presente giudizio.

5.3. Non è condivisibile, dunque, la tesi dell’appellante secondo la quale non sarebbero rinvenibili gli estremi per affermare la presenza di una lottizzazione cartolare. Ai sensi dell'art. 18 L. 28 febbraio 1985 n. 47, perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale posta in essere mediante il frazionamento planimetrico del fondo e la conseguente vendita dei lotti da essa risultanti non è necessario dimostrare la sussistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all'art. 18 cit., ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Cons. St., Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2004; Id., 11 ottobre 2006, n. 6060).

Pertanto, in assenza di disposizioni statali o regionali che presumano l’intento illecito di lottizzare dalla vendita di una superficie inferiore al ‘lotto minimo legale’, è sufficiente che l’amministrazione accerti che i lotti frazionati e venduti (per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti), evidenzino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (cosiddetta lottizzazione cartolare) (Cons. St., Sez. IV, 5 agosto 2003, n. 4465).

Nella fattispecie sussistono i presupposti della lottizzazione cartolare, per la presenza di un frazionamento dei lotti con dimensioni tali che denunciano chiaramente la finalità edificatoria che le parti intendevano raggiungere, poco importando, sotto tale profilo, che solo una recinzione sia stata effettuata sul terreno riferibile agli originari proprietari.

6. L’appello deve, quindi, essere respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello (R. n. 70/2005), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la sig.ra Marrone Anna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in 5.000,00 (cinquemila/00) euro, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)