La ristrutturazione edilizia non consente una nuova disposizione dei volumi che compongono la costruzione
(Nota critica a Cass. Penale, Sez. III, n. 45147/2015)

di Massimo GRISANTI

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione penale, Sez. III (Pres. Fiale, rel. Ramacci; Marzo+2) è tornata sull’argomento della portata dell’intervento della ristrutturazione edilizia.

Nella pronuncia viene affermato che <… Con gli interventi modificativi apportati dal più volte citato d.l. 69/2013 (noto anche come “decreto del fare”), si è notevolmente ampliato il concetto di ristrutturazione, limitando l’obbligo del rispetto della sagoma ai soli immobili vincolati ed introducendo la possibilità di ristrutturazione degli edifici crollati o demoliti …>.

Nonostante i Giudici penali siano sempre molto precisi nelle loro affermazioni, stavolta la sentenza non brilla di chiarezza. Assolutamente.

Viene lasciato intendere che nelle zone non assoggettate a vincolo paesaggistico la ricostruzione della preesistente consistenza possa avvenire modificando a piacere la sagoma, osservando il solo limite del mero dato quantitativo del volume.

Ciò non risponde al vero e un’interpretazione in tal senso si pone frontalmente in contrasto con l’art. 12 delle Preleggi, in base al quale il criterio del riferimento al senso letterale delle parole si pone come strumento di interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni adoperate siano di chiara e non equivoca significazione, la ricerca della volontà del legislatore resta esclusa.

Esaminiamo, ancora una volta, come recita la disposizione dell’art. 3 TUE:

<… d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; …>.

Preme ricordare che il concetto di sagoma è stato così delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 309/2011: <… In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia …>.

Il concetto di sagoma, quindi, non si esaurisce alla conformazione plani volumetrica, ma comprende tutti quegli elementi costruttivi che seppur non costituenti volume concorrono a definire nel suo complesso una costruzione (terrazzi, aggetti di gronda, pensiline, scale ecc.).

Mentre in zona vincolata la ricostruzione deve avvenire rispettando la sagoma, nelle altre parti del territorio rientra nella categoria d’intervento della ristrutturazione edilizia quella che viene eseguita rispettando la stessa volumetria.

Il termine volumetria: “Disposizione e reciproco rapporto dei volumi degli elementi costitutivi di un complesso architettonico”.

Ne consegue che dell’edificio non possono essere mutata la disposizione dei volumi e il loro rapporto. Se il legislatore avesse voluto indicare esclusivamente il dato quantitativo della costruzione avrebbe ben potuto utilizzare, per l’appunto, il termine semanticamente proprio di volume, il cui significato è: “la misura dello spazio occupato da un corpo”.

E’ auspicabile che nelle prossime pronunce la Suprema Corte di Cassazione precisi meglio il proprio pensiero.

_______________________________________________________

Scritto il 19 dicembre 2015