TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6863 del 6 ottobre 2010
Urbanistica. Natura dichiarativa del certificato di destinazione urbanistica

Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla: ciò impedisce all’Amministrazione di rilasciare una certificazione contenente attestazioni non veritiere, ossia riportante una qualificazione differente da quella attribuita all’immobile dalla normativa urbanistica vigente. Di conseguenza, non può essere considerato illegittimo il diniego, formulato da un Comune, in relazione alla richiesta di rilascio di un certificato di destinazione urbanistica che non rispecchi fedelmente l’effettiva classificazione urbanistica riguardante l’immobile di proprietà del richiedente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 06863/2010 REG.SEN.
N. 03858/2000 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2000, proposto da:
- Censullo Claudio, in proprio e quale rappresentante della Carrozzeria Centrale, rappresentati e difesi dall’Avv. Luca R. Perfetti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Via Verdi n. 2;


contro


- il Comune di Jerago con Orago, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Ravizzoli, e domiciliato in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento n. 1698 del 10 luglio 2000 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Jerago con Orago, con cui sono stati negati il trasferimento delle licenze commerciali intestate al ricorrente Censullo ed il rilascio del certificato di destinazione urbanistica commerciale del fabbricato;
- per il conseguente accertamento della destinazione commerciale dell’immobile ed il diritto al trasferimento delle licenze commerciali;
- per il risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione commerciale del fabbricato e dalla sospensione dell’attività in esso già presente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Jerago con Orago;
Vista l’ordinanza n. 3309/00 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Viste la memoria difensiva e la documentazione prodotte dal Comune;
Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica dell’8 giugno 2010, l’Avv. Luca R. Perfetti, per i ricorrenti, e l’Avv. Angelo Ravizzoli, per il Comune di Jerago con Orago;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato in data 31 agosto 2000 e depositato il 2 ottobre successivo, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento n. 1698 del 10 luglio 2000 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Jerago con Orago, con cui sono stati negati il trasferimento delle licenze commerciali intestate al ricorrente Censullo ed il rilascio del certificato di destinazione urbanistica commerciale del fabbricato, chiedendo il conseguente accertamento della destinazione commerciale dell’immobile ed il diritto al trasferimento delle licenze commerciali, unitamente al risarcimento del danno derivante dalla mancata utilizzazione commerciale del fabbricato e dalla sospensione dell’attività in esso già presente.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione dell’art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998, dell’art. 9 del D. Lgs. n. 281 del 1997 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, il contrasto con le risultanze della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città, ex art. 8 del D. Lgs. n. 281 del 1997, l’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e per contrasto con precedenti provvedimenti dello stesso Comune.

La Conferenza Unificata avrebbe stabilito che la destinazione ad attività produttive prevista nello strumento urbanistico sarebbe compatibile anche con una destinazione di tipo commerciale, ad eccezione di limitate ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, che richiederebbero invece l’adozione di una variante al predetto strumento urbanistico. Del resto, il provvedimento non motiverebbe nemmeno in ordine alla supposta incompatibilità tra le due tipologie di destinazioni, visto che la zona interessata ricomprenderebbe soltanto insediamenti commerciali e industriali e non arrecherebbe alcun disturbo ad altri soggetti, non essendo la zona di tipo residenziale. Inoltre, in un precedente atto sarebbe stato espresso parere favorevole da parte dello stesso Comune, ritenendosi sussistenti tutti gli standard di p.l. nella zona interessata. Infine, non sarebbero sussistenti le problematiche evidenziate dall’Amministrazione relativamente alla supposta insufficienza dell’impianto fognario, dato che la presenza di un autolavaggio nello stesso fabbricato del ricorrente Censullo dimostrerebbe la idoneità del predetto impianto di smaltimento; nemmeno vi sarebbe una carenza di parcheggi, che invece eccederebbero sicuramente il livello minimo richiesto dalla legge.

E’ stata altresì formulata una domanda di risarcimento danni.

Si è costituito in giudizio il Comune di Jerago con Orago, che, dopo aver eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 3309/00 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


1. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

2. Il provvedimento impugnato rappresenta, tra l’altro, la conferma di un precedente provvedimento – l’ordinanza n. 1042 del 12 giugno 2000 (all. 3 del Comune) – che non risulta impugnato tempestivamente.

2.1. Infatti nel provvedimento n. 1698 del 10 luglio 2000, in questa sede impugnato, si ribadisce pedissequamente il contenuto dell’ordinanza n. 1042 del 12 giugno 2000, con cui è stata ordinata la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e dell’immobile, attraverso la rimozione di tutte le attrezzature e i manufatti realizzati, ed è stato imposto il rispetto dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile (produttiva e non commerciale).

Nel caso di specie nessun ulteriore adempimento istruttorio o rivalutazione degli interessi è stato compiuto dall’Amministrazione, che non ha fatto altro che confermare la sua precedente decisione, riproducendone, anche letteralmente, la motivazione. La novità contenuta nel provvedimento impugnato con il presente ricorso, rispetto all’ordinanza n. 1042, è rappresentata esclusivamente dal richiamo, effettuato in premessa, ad alcune parti del verbale della Conferenza Unificata del 21 ottobre 1999, che non hanno determinato l’Amministrazione a rivalutare la decisione assunta in precedenza, che, invece, è stata ribadita pedissequamente.

Trattandosi pertanto, per questa parte, di un atto meramente confermativo, il ricorso risulta inammissibile.

Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza, “solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione” (Consiglio di Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8853; altresì, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 luglio 2010, n. 2993).

3. Inoltre il provvedimento impugnato ha confermato implicitamente anche quanto previsto nei provvedimenti del 21 maggio 1999 n. 75 e del 2 dicembre 1999 n. 180 (all. 5 e 7 del Comune) – recanti entrambi il diniego di autorizzazione al trasferimento dell’attività di pubblico esercizio nella sede di Via Varesina n. 58/a – che, a loro volta, sono stati ritenuti non illegittimi, e quindi confermati, dalla sentenza della Terza Sezione di questo Tribunale n. 358 del 20 febbraio 2008.

4. Con riferimento alla parte del provvedimento che nega il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica dal quale risulti, per l’immobile di Via Varesina n. 58/a, la compatibilità dello svolgimento nello stesso di un’attività commerciale, il ricorso è infondato.

4.1. Va premesso che il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (T.A.R. Toscana Firenze, I, 28 gennaio 2008, n. 55): ciò impedisce all’Amministrazione di rilasciare una certificazione contenente attestazioni non veritiere, ossia riportante una qualificazione differente da quella attribuita all’immobile dalla normativa urbanistica vigente. Di conseguenza, non può essere considerato illegittimo il diniego, formulato dal Comune di Jerago con Orago, in relazione alla richiesta di rilascio di un certificato di destinazione urbanistica che non rispecchi fedelmente l’effettiva classificazione urbanistica riguardante l’immobile di proprietà del ricorrente Censullo.

5. In relazione a quanto evidenziato in precedenza, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può essere accolta, giacché il provvedimento impugnato non appare affetto da alcuna illegittimità, come si ricava anche dalla sentenza n. 358 del 20 febbraio 2008 di questo Tribunale, che ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione in relazione al diniego di autorizzazione al trasferimento dell’attività di pubblico esercizio nella sede di Via Varesina n. 58/a. Essendo il provvedimento impugnato coerente con quanto affermato anche nelle precedenti occasioni dal Comune, non può ritenersi sussistente il presupposto oggettivo del danno, ossia l’esistenza di un‘attività amministrativa illegittima.

7. In ragione delle alterne soluzioni tra la fase cautelare e quella di merito, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso indicato in epigrafe; respinge altresì la domanda di risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Antonio De Vita, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2010