TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 2163 del 27 settembre 2018
Urbanistica.Nozione di lotto edificabile
Il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, il lotto edificabile essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie del fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica
Pubblicato il 27/09/2018
N. 02163/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02108/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2108 del 2010, proposto da
Bora S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ercole Romano, Davide Anghileri, con domicilio eletto presso lo studio Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
contro
Comune di Bellusco in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Mameli, Piera Pujatti, domiciliata ex lege in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
per l'annullamento
1) del Piano di Governo del Territorio adottato dal Comune di Bellusco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 in data 1 dicembre 2008,definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18 aprile 2009 e pubblicato sul BURL n. 23 del 9 giugno 2010, nonché occorrendo la Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 (Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi) ( art. 3,2 dell'allegato 1- modello generale) ; di ogni atto preordinato e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 luglio 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. La ricorrente, proprietaria di aree nel Comune di Bellusco, ha impugnato il PGT comunale per i seguenti motivi.
1.- Incoerenza e violazione di regole urbanistiche quanto alla perimetrazione del piano esecutivo; erronea rappresentazione cartografica rispetto all'accoglimento dell'osservazione.
Secondo la ricorrente l’individuazione dei lotti è compito dell'atto di pianificazione generale e non può essere delegato ai piani attuativi ai quali verrebbe altrimenti conferita non una funzione di attuazione, ma di formazione originaria propria, passibile d'essere disposta ad libitum per la prima volta.
2. Violazione dell’art. 8 l.r. 12/2005; violazione art. 87 l.r. 12/2005, incoerenza e difetto di motivazione.
Secondo la ricorrente il pgt impugnato esclude illegittimamente, tra le possibili "destinazioni d'uso che il Programma Integrato di Intervento potrà prevedere', le destinazioni "produttiva (artigianale e industriale)", "artigianale di servizio", "commerciale (grandi strutture di vendita)", "logistica e deposito di materiali ',"ricovero di autovetture" e "agricola”.
3. Violazione art. 12 ..r. 12/2005; incoerenza delle previsioni relative al computo della volumetria edificabile; incertezza interpretativa; violazione del diritto quesito.
La ricorrente contesta la contrazione della s.l.p. prevista dal precedente piano.
4. Perplessità e difetto di motivazione.
5. Violazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE; violazione dell’art. 4 ss. Codice dell’Ambiente.
La ricorrente contesta che un unico organo comunale svolge le funzioni di ente procedente ed ente competente in materia di VAS.
6. Violazione art. 81.r. 12/2005; difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente il Documento di Piano, a ciò legittimato dalla disposizione del comma 2, lett. e), dell'art. 8 1.r. 12/2005, dispone che l'edificio a mensa del dismesso opificio, debba formare oggetto di conservazione e di riuso, in quanto di valore architettonico. La ragione del vincolo non è, tuttavia, in alcun modo esplicitata.
La Regione Lombardia ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 13 luglio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
B.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.09.2013 n. 4531) ha affermato che “il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, il lotto edificabile essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie del fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica”.
Inoltre la L.R. 12/05 ha favorito il passaggio da una urbanistica del piano ad una urbanistica del progetto, per cui molte norme attribuiscono ai piani attuativi l’individuazione dei lotti (art. 27 e 93 L.R.12/05). A ciò si aggiunge che l’art. 10 della legge regionale attribuisce al Piano delle regole solo l’individuazione dei lotti liberi.
Il motivo va quindi respinto.
B.2 Il secondo motivo è infondato.
I Piani integrati di intervento stati definiti “come strumenti urbanistici di secondo livello rispetto al p.r.g., con finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, e sono caratterizzati tra l’altro, dall’integrazione di differenti tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione. In particolare, essi mirano ad obiettivi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche in relazione all’aspetto ambientale, mediante un insieme coordinato di interventi e risorse, pubblici e privati” (Tar Lombardia, Milano, II, 28.03.2007, n. 1241).
Secondo l’art. 91 della legge urbanistica regionale i PII sono presentati “in attuazione dei contenuti del documento di piano di cui all’articolo 8”. Da ciò deriva che è legittimo che il PGT introduca dei limiti ai contenuti dei PII.
B.3 Il terzo motivo è infondato.
La giurisprudenza (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.03.2015 n. 596) ha riconosciuto che “nell’esercizio della pianificazione, l’Amministrazione dispone di un ampio potere di delineare le previsioni aventi funzione perequativa, anche in certa misura adattando i modelli configurati dalla legislazione regionale al fine di renderli più aderenti alle proprie esigenze contingenti”.
Ne consegue che il fatto che l’indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,53 mq/mq previsto dal precedente piano si raggiunga nel nuovo solo attraverso l’istituto perequativo, cioè costringendo il privato ad acquisire s.l.p. da altri proprietari non è causa di illegittimità del piano, in quanto si tratta di uno strumento comune nella pianificazione urbanistica. Né è possibile affermare che la ricorrente abbia un’aspettativa giuridicamente tutelata a mantenere la volumetria preesistente se non l’ha utilizzata.
B.4 Il motivo è inammissibile in quanto definisce l’obiettivo di trasformazione dell’AT11 come perplesso e, di conseguenza, individua anche in modo perplesso i profili di illegittimità del medesimo.
B.5 Il motivo è infondato.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar) Lombardia, Milano, Sezione II, con la sentenza numero 188, del 27.01.2010, aveva riconosciuto al ricorrente portatore di un interesse strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico al fine di una riedizione del potere amministrativo pianificatorio detto interesse strumentale. Detta decisione teneva presente il precedente pronunciamento del Consiglio di stato, sezione V, espresso con la sentenza del 15.11.2001, numero 5839.
Ora, il Consiglio di stato, sezione IV, con la sentenza del 12.01.2011, numero 133, dopo avere evidenziato che la Valutazione ambientale strategica (Vas) non è configurata come un procedimento o un sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ha affermato che è legittima, e anzi quasi fisiologica l'evenienza che l'Autorità competente alla Valutazione ambientale strategica (Vas) sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Autorità procedente
B.6 Il sesto motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto la previsione urbanistica non costituisce un vincolo sul bene ma, al massimo una destinazione d’uso, con la conseguenza che, se non è di proprietà comunale, non interferisce con le facoltà del proprietario se non sotto il profilo indicato.
In definitiva quindi il ricorso va respinto.
C. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere