TAR Campania (NA) Sez. I n. 1773 del 21 marzo 2018
Urbanistica.Rilascio del certificato di agibilità per silenzio – assenso

La conformità dei manufatti alle norme urbanistico/edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico/edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela degli interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata. Ciò trova fonte normativa nella lettera dell’art. 25 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 che richiede, da parte del richiedente, una dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato. Infatti, se in linea generale il tacito accoglimento di una domanda si differenzia dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale, è necessario tuttavia che sussistano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si invoca il perfezionamento

Pubblicato il 21/03/2018

N. 01773/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04372/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Casilina Metalli di Pietro Cerrone & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Caserta, in Napoli, via Parco Margherita 34;

contro

Comune di Pastorano, in persona del Sindaco p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Cocchiaro, domiciliato ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;
Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

I) quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 5033 del 29 giugno 2010 avente ad oggetto il diniego della classificazione di industria insalubre;

- della nota del Comune di Pastorano prot. n. 86422 del 24 agosto 2012 contenente comunicazione di avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e cancellazione dal registro provinciale di cui all’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

II) quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento della Provincia di Caserta – Settore Ambiente, Ecologia e Gestione Rifiuti prot. n. 98535 dell’11 ottobre 2012 di cancellazione della ditta ricorrente dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché di ogni altro atto connesso e conseguente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pastorano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28 febbraio 2018 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ impugnato il provvedimento prot. n. 5033 del 29 giugno 2010, asseritamente mai notificato alla società ricorrente, a firma del Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Pastorano con cui è stata respinta la richiesta di classificazione di industria insalubre ai sensi dell’art. 216 del R.D. n. 1265/1934 (Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie) avanzata per un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, unitamente agli atti consequenziali costituiti, tra gli altri, dall’avvio del procedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e cancellazione dal registro provinciale di cui all’art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

L’atto impugnato si fonda sulla carenza del certificato di agibilità.

Con atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha esteso inoltre l’impugnazione al provvedimento in epigrafe adottato dalla Provincia di Caserta di cancellazione dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti non pericolosi con contestuale ordine di conferire i rifiuti stessi presso altro impianto autorizzato.

Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento in quanto, a suo dire, avrebbe conseguito il certificato di agibilità per silenzio - assenso, avendo presentato istanza in data 8 giugno 2010 al prot. n. 4427 ed essendo inutilmente decorso il termine di cui all’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 (“Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni”).

Si è costituito il Comune di Pastorano che si oppone all’accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 1576 del 21 novembre 2012 con la seguente motivazione: “…dalla produzione del ricorrente non emergono gli elementi essenziali per comprovare la formazione dell’evocato silenzio-assenso, sulla mancanza del quale si fondano gli atti gravati”. L’appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 106 del 14 gennaio 2013.

All’udienza pubblica del 28 febbraio 2018 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come noto, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Esso, dunque, non può essere prefigurato come un atto meramente formale, ma rappresenta il presupposto del regolare uso dell’edificio in coerenza alla destinazione dello stesso.

Il successivo art. 25, comma 3, prevede che "Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione (...)"

Il comma 4 stabilisce ancora che "Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni”.

Secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la conformità dei manufatti alle norme urbanistico/edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico/edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela degli interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata. Ciò trova fonte normativa nella lettera dell’art. 25 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 che richiede, da parte del richiedente, una dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato.

Infatti, se in linea generale il tacito accoglimento di una domanda si differenzia dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale, è necessario tuttavia che sussistano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si invoca il perfezionamento (cfr. T.A.R. Napoli, n. 1767/2016 e n. 2191/2014; T.A.R. Salerno, n. 1325/2013).

Ebbene, dalla documentazione esibita in giudizio dal Comune di Pastorano emergono i seguenti profili ostativi al rilascio per silentium dell’agibilità.

Sotto un primo profilo, mette conto evidenziare che, come rilevato dalla difesa dell’ente locale (cfr. nota del Comune di Pastorano prot. n. 7065 del 12 ottobre 2012) il manufatto di cui si controverte venne autorizzato con concessione edilizia n. 31/98 dell’11 gennaio 1999 e successiva variante in sanatoria n. 47/2000 del 27 novembre 2000, titoli che riguardavano la realizzazione di un capannone industriale da adibire alla lavorazione del ferro con annessa palazzina destinata ad uffici e alloggio custode.

Viceversa, la domanda di agibilità dell’8 giugno 2010 è stata avanzata per una difforme destinazione, segnatamente quella di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi che, ovviamente, presenta differenti esigenze igienico - edilizie derivanti dal diverso uso dei locali.

Ciò collide con l’art. 25, comma 1 lett. b) del Testo Unico dell’Edilizia che richiede la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente “di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato”.

In secondo luogo, l’intervento contrasta con la destinazione urbanistica visto che, sulle aree de quibus (ricadenti in zona industriale) con delibere del 10 gennaio 2008, 27 maggio 2008 e 5 agosto 2008, il Consiglio Comunale di Pastorano ha inibito lo svolgimento di attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e, altresì, di quelli non pericolosi che presentano potenziali nocività per la salubrità dell’ambiente e per la salute dei cittadini.

Sussiste poi una ulteriore ragione a sostegno della legittimità dell’azione amministrativa, costituita dalla carenza dei presupposti di legge, con specifico riferimento alla omessa allegazione della documentazione prescritta dall’art. 25 del D.P.R. n. 380/2001.

Al riguardo, giova infatti rammentare, in via generale, che la formazione del silenzio - assenso sulle istanze dei privati postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di legge, non determinandosi ope legis l'accoglimento della richiesta ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma. Difatti, il provvedimento di assenso tacito non può formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme di settore, in quanto l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere sull’istanza di avvio del procedimento non può far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso; al riguardo, va precisato che il silenzio equivale al provvedimento amministrativo ma non incide in senso abrogativo sull'esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, trattandosi di una modalità semplificata di conseguimento dell'autorizzazione.

La produzione di tale documentazione è indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la cui incompletezza preclude la formazione del titolo abilitativo in forma tacita (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 1100/2016).

Peraltro, della presenza di tutta la documentazione deve essere data prova, alla stregua degli ordinari principi processuali (art. 64 c.p.a.), dalla parte ricorrente, poiché si presume che la copia sia nella sua disponibilità oppure che sia virtualmente accessibile mediante l'impiego degli strumenti procedimentali o processuali previsti dall'ordinamento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 9267/2016).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame deve allora ritenersi che non sussistano in atti gli elementi sufficienti per la pronuncia, allo stato degli atti di causa, di una declaratoria di formazione del silenzio-assenso.

In particolare, dalla nota del Comune di Pastorano prot. n. 7065 del 12 ottobre 2012 si evince che, contrariamente a quanto riportato nell’atto di diffida della società istante, non risultano acquisiti al protocollo dell’amministrazione locale l’autocertificazione dell’agibilità a firma dell’arch. Antonio Cerullo - asseritamente prodotta in data 20 ottobre 2010 - e la relativa documentazione. Benché richiesti dall’ente locale, tali atti non sono stati esibiti dalla società ricorrente, con la conseguenza che l’incompletezza documentale impedisce la formazione del titolo per silentium.

Si aggiunga infine che, come sottolineato dalla difesa dell’amministrazione comunale, non vi è neppure prova del rilascio del parere dell’A.S.L., atto richiesto espressamente dall’art. 25, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 per la formazione del provvedimento tacito di assenso (“Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'all'articolo 5, comma 3, lettera ‘a’. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni”).

Le considerazioni illustrate ostano alla piena operatività del silenzio - assenso sulla richiesta di agibilità avanzata dalla società ricorrente, con la conseguenza che gli atti impugnati si appalesano legittimamente adottati dalle amministrazioni intimate.

Per l’effetto, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Pastorano.

Nulla in ordine alle spese riguardo alla Provincia di Caserta che non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società Casilina Metalli di Pietro Cerrone & C. s.a.s. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Pastorano che liquida in € 3.000,00 (tremila/00).

Nulla in ordine alla spese processuali riguardo alla Provincia di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita        Paolo Corciulo