TAR Calabria (CZ) Sez.II n. 672 del 24 aprile 2020
Urbanistica.Strumento attuativo e lotto intercluso

Lo strumento attuativo è inutile allorquando vi sia un c.d. lotto intercluso, cioè quando il lotto oggetto dell'intervento richiesto sia collocato in un'area già interamente compromessa sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da non derivare alcuna utilità dall’adozione dello strumento di attuazione.


Pubblicato il 24/04/2020

N. 00672/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00242/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2020, proposto da:
Genoeffa Marzolo, rappresentata e difesa dall’Avv. Vittorio Vecchio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Lucia in Catanzaro, via Crispi n. 166;

contro

Comune di Tropea, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire prot. n. 22525 del 12.12.2019, emesso dal Comune di Tropea.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 il Dott. Arturo Levato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Sig.ra G. M., con ricorso notificato il 7.02.2020, agisce per l’annullamento del provvedimento n. 22525 del 12.12.2019, adottato dal Comune di Tropea e contenente il diniego del permesso di costruire relativo ad un fabbricato da adibire a B&B su lotto intercluso, di complessivi mq 1.000, in zona omogenea C -di espansione urbanistica- sottozona C1 P.P./P.L. per una superficie pari al 100% ed in area di fatto urbanizzata, sito in loc. Barricello, foglio 2, p.lla n. 203.

A fondamento del provvedimento di diniego l’Ente territoriale ha richiamato quanto precisato nella precedente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, riscontrata dalla ricorrente, sostenendo che “... l’area in esame ricade in Zona omogenea territoriale C- Sottozona C1-P/P-P.L. normata dall’art. 12 delle N.T.A. del vigente P.R.G. e che, in tale zona territoriale omogenea, prevede l’attuazione del Piano attraverso intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica e Piano Lottizzazione convenzionata). Inoltre fino all’approvazione dei piani urbanistici preventivi (P.P./P.L.) nella Zona C sono consentiti interventi pubblici relativi alla realizzazione della rete viaria, dei parcheggi, dei servizi e attrezzature pubbliche. Altresì sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti di volumetria. Per quanto sopra l’intervento diretto proposto si pone in netto contrasto con il citato art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente P.R.G.C.”.

L’esponente denuncia quindi l’illegittimità dell’avversato provvedimento per: violazione e falsa applicazione dell’art. 9 D.P.R. n. 380/2201, dell’art. 12 n.t.a. del P.R.G. vigente ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

2. Non si è costituito il Comune di Tropea.

3. Con ordinanza n. 528/2020 è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. di sentenza in forma semplificata ed il 23 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

La deducente ha specificato che il lotto è intercluso a nord con terreno della medesima, p.lla 469, ad est con strada di lottizzazione “La Torre”, porzione della p.lla 672, che lo separa dal parcheggio comunale, porzione della p.lla 576, a sud con fabbricato per civile abitazione di remota costruzione ed entro stante fabbricato in capo a vari intestatari, p.lle 509 e 510, e ad ovest con fabbricati non ancora accatastati.

Ha altresì specificato che l’accesso al proprio lotto è garantito mediante strada larga m. 10, che parte dalla rotonda della s.s. 522 costeggia la proprietà e per circa m. 15 il lotto stesso. Gli standard urbanistici -che un eventuale piano particolareggiato o piano di lottizzazione dovrebbero prevedere in via preventiva per il successivo rilascio di permessi di costruire in conformità alle prescrizioni urbanistiche di zona- sono stati negli anni interamente realizzati in conformità al D.M. 1444/1968 nonché alle prescrizioni urbanistiche comunali di zona. L’intera area infatti è servita da strade comunali asfaltate, rete idrica e fognante, illuminazione pubblica; i fabbricati realizzati nei lotti circostanti sono stati edificati nel rispetto delle distanze ad altezze previste per la zona C in virtù di giusti titoli, per come attestato nella perizia giurata.

Ciò premesso, il Collegio si conforma agli assunti espressi da una pronuncia resa, in analoga controversia, da questo T.a.r., secondo la quale: “La giurisprudenza ha precisato che lo strumento attuativo è inutile allorquando vi sia un c.d. lotto intercluso, cioè quando il lotto oggetto dell'intervento richiesto sia collocato in un'area già interamente compromessa sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da non derivare alcuna utilità dall’adozione dello strumento di attuazione. La stessa ha specificato che un lotto può essere considerato intercluso, suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo previsto dal piano regolatore generale, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) l’area, seppur edificabile, non sia stata ancora edificata; b) ricada in una zona integralmente interessata da costruzioni; c) sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici (in materia, tra le altre, Cons. St., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 3699; TAR Basilicata, 209 novembre 2005 n. 1002; TAR Puglia Lecce, sez. III, 18 gennaio 2005 n. 164). Spetta, tuttavia, unicamente al Comune l’apprezzamento discrezionale della congruità del grado di urbanizzazione dell'area e, qualora intenda rilasciare il titolo edilizio, l’ente locale deve accertare, motivando adeguatamente sul punto, che la pianificazione esecutiva non conservi un’utile funzione e non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 22).

Trasponendo nel riportate coordinate ermeneutiche alla fattispecie, dalle emergenze documentali risulta che il lotto interessato dall’intervento edilizio potrebbe trovarsi nella condizioni sopra delineate, che escludono la necessità dell’adozione dello strumento attuativo, avuto riguardo, in particolare, agli elaborati progettuali da cu si evince la sua collocazione all’interno di un’area interamente edificata, essendo esso circondato da fabbricati esistenti.

Ne consegue che il Comune, cui spetta in via esclusiva ogni apprezzamento in merito, avrebbe dovuto effettuare, sulla base di congrua istruttoria, specifica valutazione circa la sussistenza della necessità di approvazione dello strumento urbanistico ovvero della possibilità, per la presenza delle indicate condizioni, di un intervento diretto e ciò sulla scorta di adeguata motivazione.

Non risultando effettuata la richiamata valutazione, deve rilevarsi l’illegittimità dell’avversato diniego, che è pertanto annullato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

5. La particolarità delle questioni trattate consente di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 25 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Martina Arrivi, Referendario