TAR Lazio (RM), Sez. II-Bis, n. 8884, del 8 agosto 2014
Urbanistica.Lotto recintato con all’interno deposito di materiali ed apparecchiature da cantiere concretizza fenomeno di lottizzazione abusiva

Assume decisivo rilievo la circostanza che il lotto risulta interamente recintato e interessato dal deposito di materiali ed apparecchiature da cantiere univocamente idonei a connotare una sua destinazione ad usi edificativi previa suddivisione in lotti adeguatamente recintati, in area ricadente per gran parte in zona "N" destinata a "verde pubblico", per la quale non è consentito nessun tipo di frazionamento né di edificazione.  (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 08884/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08436/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8436 del 1997, proposto da: 
De Santis Pompilio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Angeloni, con domicilio eletto presso Roberto Angeloni in Roma, via Sardegna, 55;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE XX N.47 DEL 19.02.1997 DI INGIUNZIONE ALLA SOSPENSIONE DELLA LOTTIZZAZIONE. DI UN TERRENO SITO IN VIA BRACCIANESE, KM.0,2.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente riferisce che con nota prot. n. 23190 del 27.03.1996 il Corpo della Polizia Municipale comunicava agli Uffici del Comune di Roma la violazione urbanistico-edilizia per un' attività consistente in una lottizzazione abusiva di un appezzamento sito in Roma, via Braccianese km 0,2, mediante frazionamento e vendita di 2 lotti di terreno, parte in zona "N" e parte in zona "Fl". Dal sopralluogo eseguito il lotto risultava interamente recintato, in parte coltivato ad orto ed in parte interessato dal deposito di materiali ed apparecchiature da cantiere, box in plastica da cantiere per uso spogliatoio operai a servizio del fabbricato in costruzione con lic. N. 1137/C del 24.12.93 intestata al sig. De Santis Pompilio. Parte del terreno risultava infine a servizio del fabbricato in costruzione e pavimentato con manto bituminoso.

2. A seguito di tale accertamento l'Amministrazione emanava la Determinazione Dirigenziale n. 91 del 16.04.1996, notificata il 23.04.1996 che ingiungeva l'immediata sospensione dei lavori, ed il successivo provvedimento n. 47 del 19.02.1997, notificato il 24.03.1997, che ingiungeva il divieto di disporre dei suoli e delle eventuali opere e disponeva la sospensione della lottizzazione, acquisiva il terreno al patrimonio indisponibile del Comune, decorsi 90 giorni, e imponeva la trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento.

3. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugnava i predetti provvedimenti deducendone l’illegittimità per plurimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

In particolare, veniva contestata la violazione ed errata applicazione dell' art. 18 della L. n. 47/85, in quanto, si affermava, "nel provvedimento opposto non vi è traccia alcuna del percorso formativo della consapevolezza della pubblica Amministrazione in ordine agli elementi che denuncerebbero, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edifìcatorio della rata di terreno di cui in narrativa", ed inoltre, proseguiva il ricorso, "l'amministrazione nel caso di specie non ha operato alcun minimo sopralluogo, né posto in essere i basilari accertamenti tecnici dai quali poter trarre elementi utili al concretizzarsi della fattispecie denunciata".

4. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per difendere la legittimità del proprio operato. In sede cautelare la decisione sull’istanza di sospensiva veniva rinviata al merito. Il ricorso era dichiarato perento con decreto poi revocato da questo Tribunale ed infine introitato per la decisione a seguito della pubblica udienza del 17 giugno 2014.

5. A giudizio del Collegio il ricorso non è fondato e deve essere respinto: ai sensi dell' art. 18 della L. 47/85 si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, osserva il Collegio, quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Pertanto, l'art. 18 della legge n. 47/1985, sostanzialmente riprodotto dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, ossia la prima (c.d. materiale), relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda (c.d. formale), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne siano già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l' ubicazione e la previsione di opere urbanistiche. e per gli altri elementi riferiti agli acquirenti. evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio, creando così una variazione in senso accrescitivo tanto del numero dei lotti quanto di quello dei soggetti titolari del diritto sul bene (in tal senso, fra le altre, Cons. di Stato, Sez. IV, n. 5849/2003 e 19.02.2013 n. 1028).

Occorre quindi la sussistenza di elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l'intento di asservire all'edificazione un'area non urbanizzata (Consiglio di Stato, Sezione IV, Il ottobre 2006 n. 6060 e Sezione V, 13 settembre 1991 n. 1157), mediante un sufficiente quadro indiziario dal quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio Stato, Sezione V, 20 ottobre 2004, n. 6810), giustificandosi l'adozione del provvedimento repressivo anche a fronte della dimostrazione della sussistenza di almeno uno degli elementi precisi e univoci sopraddetti (Consiglio Stato, Sezione V, 14 maggio 2004, n. 3136).

6. In particolare, sostiene il Comune intimato con propria argomentata memoria, la cosiddetta lottizzazione negoziale, ossia il tipo di lottizzazione che il Comune ha ritenuto sussistente nel caso di specie sulla base non tanto della realizzazione di alcune opere, quanto del frazionamento contrattuale di un vasto terreno con la creazione di lotti sufficienti per la costruzione di un singolo edificio, può concretizzare in astratto già di per sé il fenomeno della lottizzazione abusiva, purché si possa desumere in modo non equivoco dalle dimensioni e dal numero dei lotti, dalla natura del terreno, dall'eventuale revisione di opere di urbanizzazione e dalla loro destinazione a scopo edificatorio (Cons. Stato, Sez. V, 12.03.2012 n. 1374).

7. Nel caso in esame assume quindi un rilievo decisivo la circostanza che il lotto risultava interamente recintato e interessato dal deposito di materiali ed apparecchiature da cantiere univocamente idonei a connotare una sua destinazione ad usi edificativi previa suddivisione in lotti adeguatamente recintati, in area ricadente per gran parte in zona "N" destinata a "verde pubblico", per la quale non è consentito nessun tipo di frazionamento né di edificazione.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giustificati motivi, anche in relazione alla complessità e non univocità delle fattispecie, per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)