TAR Lombardia (BS), Sez. I, n. 1102, del 21 ottobre 2014
Urbanistica.Modifica della perimetrazione del centro abitato e ampliamento dell’impianto industriale

La perimetrazione eseguita ai sensi dell’art. 4 del Codice della strada rileva soltanto ai fini della circolazione stradale, non già ai fini urbanistici ed edilizi. La nuova perimetrazione del centro abitato non può rappresentare ostacolo nel procedimento di autorizzazione per l’ampliamento dell’impianto industriale pendente presso la Provincia. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01102/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00145/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Gedit Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella, Rosanna Macis, Carlo Zorat, Cesare Trebeschi, con domicilio eletto presso Cesare Trebeschi in Brescia, via Battaglie, 50 (030/3754058) ;

contro

Comune di Calcinato, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Mario Gorlani in Brescia, via Romanino, 16;

nei confronti di

Metalprint Srl, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia - Dipartimento di Brescia;

per l'annullamento

( A – ricorso principale)

della deliberazione 30 novembre 2011 n°182, conosciuta il 3 dicembre 2012, con la quale la Giunta comunale di Calcinato ha modificato la perimetrazione del centro abitato, nella parte in cui vi ricomprende le aree site fra la via Artigianato, la via Cavicchione di Sopra e la via Brescia;

di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

( B – motivi aggiunti)

della deliberazione 28 dicembre 2012 n°62, pubblicata all’albo pretorio dal 28 gennaio 2013, con la quale il Consiglio comunale di Calcinato ha approvato il Piano di governo del territorio- PGT;

della deliberazione 20 luglio 2012 n°30, pubblicata all’albo pretorio dal 31 luglio 2012, con la quale il medesimo Consiglio comunale ha adottato il PGT;

nelle parti in cui recepiscono la perimetrazione del centro abitato di cui alla predetta delibera di Giunta;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calcinato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Gedit S.p.a., odierna ricorrente, la quale gestisce in Calcinato, alla via Cavicchione di Sotto civico 1, una discarica di rifiuti urbani non pericolosi (doc. 8 ricorrente, foto aerea impianto; il fatto storico è comunque non contestato), ha presentato il 31 dicembre 2010 alla Regione Lombardia domanda per ampliarla, previo espletamento della necessaria valutazione impatto ambientale – VIA, e nell’ambito del procedimento ha ottenuto in data 16 gennaio 2012 la convocazione di una conferenza di servizi, in cui il Comune di Calcinato, presente, nulla ha dichiarato su eventuali ragioni ostative (doc. 2 ricorrente, copia verbale conferenza; la cronologia è pacifica in causa). Sempre nel corso del procedimento, la Gedit ha però successivamente appreso l’esistenza di una possibile ragione ostativa genericamente riconducibile ai confini dell’abitato; a seguito di una richiesta di accesso del 22 novembre 2012 (doc. 5 ricorrente, copia di essa), è quindi venuta a conoscenza della delibera di Giunta meglio indicata in epigrafe, che ha appunto modificato la perimetrazione del centro abitato, ricomprendendovi per quanto qui interessa le aree site fra la via Artigianato, la via Cavicchione di Sopra e la via Brescia (doc. 1 ricorrente, copia delibera).

Avverso tale delibera, la Gedit ha proposto il ricorso principale, nel quale premette di avere interesse alla impugnazione (p. 5 atto, §7) trattandosi di atto potenzialmente ostativo alla realizzazione del programmato ampliamento; articola poi a sostegno, in ordine logico, i seguenti due motivi:

- con il primo di essi, rubricato come secondo a p. 9 dell’atto, deduce violazione dell’art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1992 n°285, per esser stata la delibera in questione pubblicata all’albo pretorio non per i trenta giorni previsti dalla norma, ma per i soli quindici di cui alla norma generale dell’art. 124 del d. lgs. 18 agosto 2000 n°267;

- con il secondo motivo, rubricato come primo a p. 6 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’art. 4 citato, in quanto l’area ricompresa dalla delibera nel centro abitato non presenterebbe le caratteristiche morfologiche dello stesso, ma sarebbe costituita soltanto da case sparse.

Ha resistito il Comune di Calcinato, con memoria formale 25 febbraio 2013, in cui chiede la reiezione del ricorso.

Nelle more, la Gedit ha impugnato con i motivi aggiunti gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, nella parte in cui recepiscono nel PGT la perimetrazione del centro abitato appena descritta; a sostegno, ha riprodotto i motivi già fatti valere nel ricorso principale, come motivi di illegittimità derivata.

Con distinto atto 10 settembre 2013, la Gedit ha poi avanzato domanda cautelare, ritenendo gli atti impugnati immediatamente pregiudizievoli al procedimento di VIA di cui s’è detto.

Il Comune ha articolato compiute difese nella memoria 11 ottobre 2013, in cui in via preliminare chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto tardivo, nonché inammissibile per difetto di interesse, ovvero respinto nel merito, allegando che la perimetrazione impugnata rileverebbe ai soli fini del Codice della strada, non già a fini urbanistici, e sarebbe quindi irrilevante per il progetto della ricorrente.

Con memoria 12 ottobre 2013, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi.

La Sezione, con ordinanza 17 ottobre 2013 n°504, ha ritenuto le eventuali ragioni della ricorrente meglio tutelabili con una sollecita decisione di merito.

Con atto depositato il 6 maggio 2014, la Gedit ha proposto ulteriore domanda cautelare, ravvisando una sopravvenienza rilevante nel preavviso di rigetto inviatole (doc. 18 ricorrente, copia di esso) dalla Provincia e fondato proprio sulla distanza dell’impianto dal centro abitato riperimetrato. Il Comune s’è opposto con memoria 30 maggio 2014.

La Sezione, con ordinanza 5 giugno 2014 n°359, ha respinto l’istanza cautelare sul presupposto della mancanza di un periculum in prossimità del’udienza di merito.

Il solo Comune, con memoria 22 settembre 2014, ha ripetuto le proprie tesi.

La Sezione, alla udienza del 15 ottobre 2014 fissata nei termini di cui sopra, ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale va dichiarato irricevibile perché tardivo, accogliendo la relativa eccezione dedotta dal Comune così come in premesse: per costante giurisprudenza, da ultimo TAR Campania Napoli sez. II 8 giugno 2010 n°13024, il termine di impugnazione di una delibera della Giunta comunale decorre dall’ultimo giorno della sua pubblicazione prevista dalla legge, ovvero della pubblicazione all’albo pretorio, per tutti i soggetti in essa non direttamente contemplati, quale è il caso della Gedit, di cui nella delibera impugnata non si parla nemmeno per implicito. Il ricorso, notificato il 1 febbraio 2013, è quindi tardivo rispetto al 23 febbraio 2011, ultimo giorno di pubblicazione secondo quanto attestato dal Responsabile di procedimento (cfr. doc. 5 Comune, nota in merito, da cui risulta, incidentalmente, come l’atto sia stato pubblicato per i trenta giorni previsti dalla norma speciale dell’art. 4 Codice della strada).

2. Va invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse, anche qui accogliendo l’ eccezione dedotta dal Comune così come in premesse, il ricorso per motivi aggiunti. La ricorrente deduce in modo esplicito (cfr. ricorso principale p. 5 §7 e ricorso per motivi aggiunti p. 10 §6) di fondare il proprio interesse ad impugnare sul possibile ostacolo che la nuova perimetrazione del centro abitato potrebbe rappresentare per l’ampliamento del proprio impianto industriale, ostacolo che le potrebbe essere opposto nel relativo procedimento di autorizzazione pendente presso la Provincia.

3. Va però rilevato che la perimetrazione per cui è causa, eseguita ai sensi, come detto, dell’art. 4 del Codice della strada, rileva soltanto ai fini della circolazione stradale, non già ai fini urbanistici ed edilizi: in tal senso costante giurisprudenza, fra cui TAR Campania Salerno sez. II 20 maggio 2013 n°1118, TAR Puglia Bari sez. III 10 maggio 2013 n°709, TAR Campania Napoli sez II 15 dicembre 2009 n°8706 e 6 novembre 2006 n°9394, C. d. S. sezione IV 5 aprile 2005 n°1560 e TAR Lazio Latina 10 aprile 2004 n°1212.

4. E’ quindi evidente che l’interesse ad impugnare non sussiste, secondo le stesse allegazioni della parte. Per mera chiarezza, si rileva che dell’eventuale illegittimità di provvedimenti della Provincia relativi all’ampliamento dell’impianto Gedit –provvedimenti che esulano dall’oggetto della causa e che si ignora se allo stato già esistano- si dovrà discutere nella sede propria di eventuale distinta impugnazione.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della non elevata difficoltà della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara irricevibile il ricorso principale;

b) dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

c) condanna la Gedit S.p.a. a rifondere all’amministrazione costituita Comune di Calcinato le spese del presente giudizio, spese che liquida in € 1.000 (mille/00) oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)