Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 42122 del 15 ottobre 2019 (UP 8 apr 2019)
Pres. Rosi Est. Gentili Ric. Dimo
Beni culturali.Commercio opere d’arte contraffatte
La fattispecie delittuosa di cui all’art. 178, co 1, lett. b) dlv 42\2004 si realizza con la attività dell’agente consistente nella messa in commercio, nella detenzione per la messa in commercio, nella introduzione nel territorio dello Stato o, comunque, nella circolazione in esso come autentici di esemplari di opere d’arte oggetto di contraffazione, riproduzione o alterazione. Non ha alcun rilievo la circostanza che l’acquirente, dichiaratosi esperto conoscitore d’arte, avrebbe dovuto cogliere la non genuinità delle opere in questione, considerato che il reato - perfezionatosi non al momento della vendita ma già in quello della detenzione per la vendita o in quella della messa in vendita - è volto a tutelare, oltre al patrimonio storico artistico dal rischio del suo inquinamento causato dalla circolazione di oggetti d’arte falsi, anche l’affidamento sulla genuinità di quanto, in questo settore, venga posto in commercio, affidamento che deve intendersi riferito non all’individuo di particolare esperienza ma all’utente medio del mercato artistico
Corte costituzionale sent. 224 del 29 ottobre 2019
Oggetto: Energia - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Sentenza del Consiglio di Stato, confermativa della sentenza del TAR per la Basilicata del 26 maggio 2017, n. 387, di annullamento della delibera della Giunta regionale della Regione Basilicata del 9 dicembre 2016, n. 1528, avente ad oggetto il diniego dell'intesa della Regione sul conferimento del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sull'area denominata "Masseria La Rocca", sita nei Comuni di Potenza e di Brindisi di Montagna.
Dispositivo: inammissibilità
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
TAR Puglia (LE) Sez.II n.1600 del 16 ottobre 2019
Sviluppo sostenibile.Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e conferenza di servizi
Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, è attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi
Cass. Sez. III n. 40513 del 3 ottobre 2019 (UP 17 mag 2019)
Pres. Sarno Est. Andronio Ric. Carafa
Beni Ambientali.Limite percentuale assoluto per aumenti di volumetria e legittimità costituzionale
Deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella formulazione risultante all’esito della sentenza della Corte costituzionale, n. 56 del 26 marzo 2016, proposta in riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, perché la previsione di un limite percentuale assoluto per gli aumenti di volumetria rappresenta la disciplina generale, cui si aggiungono, per realizzare una più penetrante tutela del paesaggio, le ulteriori norme della stessa disposizione, che fissano limiti di cubatura assoluti anche indipendentemente dal superamento di tale percentuale.
TAR Puglia (LE) Sez. III n. 1577 del 14 ottobre 2019
Urbanistica.Legittimazione a richiedere la sanatoria
La legittimazione a richiedere la sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 è più ampia rispetto a quella a richiedere il preventivo permesso di costruire ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, trovando giustificazione nella possibilità da accordare ai responsabili delle opere abusive l’utilizzo di uno strumento giudiziario utile al fine di evitare le conseguenze penali dell'illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi.
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