Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 43118 del 21 ottobre 2019 (UP 17 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Gai Ric. Giambra
Rifiuti.Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, prevista e punita dall’art. 256, comma 4, d.l.gs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Trattasi di reato formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione
Il danno ambientale in Italia: i casi accertati negli anni 2017 e 2018
pubblicazione ISPRA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5079 del 17 ottobre 2019
Urbanistica.Soglia di rilevanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio
Il legislatore, con la modifica apportata dall'art. 5, comma 2, lett. a), num. 5) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in l. 12 luglio 2011 n. 106, ha ridotto il campo di applicazione dell'art. 34 t.u edilizia. Proprio l'assenza di una compiuta definizione della categoria dei lavori ed interventi eseguiti in parziale difformità ha indotto a fissare una soglia di rilevanza minima delle variazioni non costituenti illecito edilizio. Si tratta di quegli scostamenti dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati un illecito edilizio. L'ambito di applicazione della nuova disposizione viene espressamente circoscritto alla materia edilizia e non opera, dunque, nel caso di interventi su immobili “vincolati”; inoltre presuppone il rispetto del relativo presupposto (cfr. art. 34 comma 2-ter: “ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”).
Cass. Sez. III n. 42566 del 17 ottobre 2019 (UP 7 giu 2019)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Mirabassi
Urbanistica.Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione
In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto. Deve tuttavia aggiungersi che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’ordine di demolizione, sebbene in sé legittima, tuttavia richiede la condizione che l’eliminazione delle opere abusive sia esigibile da parte del condannato, ovvero che questi abbia la disponibilità giuridica del bene da demolire.
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019
Rifiuti.Bonifica del sito inquinato per il danno ambientale causato dalla società incorporata
La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7057 del 17 ottobre 2019
Urbanistica.Interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo successivamente dichiarato illegittimo
L’art. 38 dpr 380\01 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall'origine in assenza di titolo, per tutelare un certo affidamento del privato, sì da ottenere la conservazione d'un bene che è pur sempre sanzionato.Il fondamento del regime sanzionatorio più mite riservato dalla norma agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo che solo successivamente sia stato dichiarato illegittimo rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in originaria assenza del titolo va quindi rinvenuto nella specifica considerazione dell'affidamento riposto dall'autore dell'intervento sulla presunzione di legittimità e comunque sull'efficacia del titolo assentito. A tal fine, all'amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari. In presenza degli anzidetti presupposti per convalidare l'atto, «l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36» del testo unico
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