Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 55500 del 12 dicembre 2018 (Cc 23 ott 2018)
Pres. Sarno Est. Reynaud Ric. Cavarra ed altri
Beni Ambientali.Rilascio autorizzazione paesaggistica
In deroga al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004, nella regione Sicilia le soprintendenze non si limitano a rendere all’autorità regionale competente al rilascio del provvedimento un parere, sia pur vincolante, sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, ma rilasciano esse stesse l’autorizzazione
Consiglio di Stato Sez.IV n. 6773 del 29 novembre 2018
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza (VINCA)
Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. n. 120 del 2003, che ha sostituito l'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat". È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, Europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto
Cass. Sez. III n. 54703 del 7 dicembre 2018 (Ud 9 nov 2018)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Di Cataldo
Rifiuti.Spedizioni transfrontaliere e rispetto delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi
Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 d.lgs. n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
Il mito è crollato…il SISTRI è abolito!
di Laura CASTAGNOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6824 del 3 dicembre 2018
Ambiente in genere.Adozione delle misure di cui all’art. 217 RD n. 1265/34
Ai sensi dell’art. 29 decies, comma 10, del testo unico dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l’adozione da parte del Comune delle misure previste dall’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/34). In particolare, il provvedimento di inibizione dell'attività insalubre di un'industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l'inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità
Cass. Sez. III n. 52133 del 20 novembre 2018 (Ud 19 giu. 2018)
Pres. Cavallo Est. Di Nicola Ric. Visani
Rifiuti.Pozzi neri e fosse settiche
Alla luce delle modalità di formazione dei rifiuti accumulati nei pozzi neri e nelle fosse settiche, nonché delle modalità operative di manutenzione di detti impianti, i rifiuti raccolti nelle vasche suddette non risultano qualificabili come rifiuti da manutenzione ex artt. 183, lett. f) e 266, comma 4 del TUA, poiché non vengono fisicamente prodotti dalle attività manutentive svolte dalle imprese Né possono essere considerati ex art. 230, comma 5, del TUA, come rifiuti originati dalla pulizia manutentiva di reti fognarie pubbliche o private.
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