Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7208 del 22 agosto 2024
Ambiente in genere.Procedure di riesame dell’AIA e BAT
Le procedure di riesame dell’AIA devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT.
Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame. Al riguardo, non è in alcun modo sostenibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione possa ritenersi libera di avviare il procedimento di riesame in qualsiasi momento (anche l’ultimo giorno) del quadriennio. Tale conclusione è infatti contraddetta dall’art. 21, § 3, direttiva 2010/75/UE, secondo cui: “3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’articolo 15, paragrafi 3 e 4; b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”. Dalla necessità di rispettare il principio del raggiungimento del risultato entro il quadriennio discende, infatti, la necessità dell’avvio immediato della procedura.
Cass. Sez. III n. 32684 del 19 agosto 2024 (UP 18 lug 2024)
Pres. Liberati Rel. Noviello Ric. Olivieri
Rumore.Reato di cui all'art. 659 cp
Elemento che differenzia tra loro le due autonome fattispecie configurate dall'art. 659 cod. pen. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto: ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma (attualmente terzo ai sensi di recente novella ex D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità̀, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità̀; qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 659 cod. pen., primo comma, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità e investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il loro riposo
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2353 del 7 agosto 2024
Urbanistica.Caratteristiche della ristrutturazione edilizia
Nonostante l’ampia formulazione delle disposizioni di settore, si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente
Cass. Sez. III n. 32130 del 7 agosto 2024 (UP 27 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Stagno ed altri
Urbanistica.Illegittimità della sanatoria condizionata alla esecuzione di interventi
Deve escludersi la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, poiché tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi, in quanto l'articolo 36 d.P.R. 380\01 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Inoltre, il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2332 del 29 luglio 2024
Urbanistica.Revisione peggiorativa della destinazione urbanistica di un’area
Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate e la semplice reformatio in peius della disciplina urbanistica attraverso il ridimensionamento dell'attitudine edificatoria di un'area è interdetta solo da determinazioni vincolanti per l'amministrazione in ordine ad una diversa ‘zonizzazione’ dell'area stessa, ovvero tali da fondare legittime aspettative potendosi configurare un affidamento qualificato del privato esclusivamente in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione o ancora nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo
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