Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 31821 del 5 agosto 2024 (CC 12 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. Cascone
Urbanistica. Sanatoria dell'abuso edilizio e demolizione
In tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l’irrogazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva previsto dall’art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Allo stesso modo, il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso in caso di edificazioni eseguite – come nel caso in esame – in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7318 del 30 agosto 2024
Rifiuti.Localizzazione delle discariche di rifiuti speciali
In assenza di una pianificazione a monte della localizzazione delle discariche di rifiuti speciali debba essere attentamente esaminata e ponderata l’incidenza urbanistica che la discarica stessa può esercitare sul territorio locale, poiché la collocazione di tali impianti intercetta valori altrettanto importanti, di rilevanza costituzionale laddove impattino su area agricole, boschive, protette, ecc. Consegue a tanto che, non è affatto scontato, in assenza di una apposita pianificazione regionale, che debba concedersi la variante urbanistica. Affermare ciò, significherebbe ammettere una prevalenza automatica di un interesse su tutti gli altri in quanto tali impianti necessariamente impattano sul territorio, incidendo sul relativo uso e sulla sua razionale utilizzazione; ciò postula, in ragione anche della disponibilità limitata della relativa risorsa, una visione organica e complessiva del bene in funzione di una localizzazione coerente e razionale degli impianti. Ciò è confermato dall’art. 117, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui l’attività di gestione dei rifiuti non può essere svolta in danno dell’ambiente, della salute, del paesaggio, della tutela di siti di particolare interesse, né deve produrre, a fortiori, inquinamento.
Cass. Sez. III n. 30062 del 23 luglio 2024 (UP 12 giu 2024)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Pettinaroli
Rifiuti.Deposito temporaneo
Solo l’osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo – e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono.
L’incostituzionalità delle proroghe legali delle concessioni balneari per violazione della “direttiva servizi” (nota a Corte cost. n. 109/2024)
di Matteo TIMO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7236 del 26 agosto 2024
Rifiuti.Illegittimità ordini di smaltimento dei rifiuti
Sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta. In tale quadro normativo, tutto incentrato sulla tipicità dell’illecito ambientale, non vi è spazio per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa; tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad una eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. In virtù dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull'autore dell'illecito, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga”
Cass. Sez. III n. 29353 del 19 luglio 2024 (UP 5 apr 2024)
Pres. Aceto Rel. Galanti Ric. Mulazzani
Ambiente in genere.Procedura estintiva di cui agli artt. 318-bis e ss. dlv 152\06 non attivabile dopo l'esercizio dell'azione penale
Dal tenore inequivoco degli articoli 318-sexies (la cui norma parla del solo «procedimento»; incardina la verifica solo sul pubblico ministero; non preclude l’archiviazione ovvero l’assunzione di prove non rinviabili) e 318-septies, comma 2, d. lgs 152/2006 (il quale prevede che, in caso di ottemperanza alle prescrizioni e pagamento della somma prevista, «il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta»), appare evidente che il meccanismo estintivo previsto dagli articoli 318-bis ss. d. lgs 152/2006 può essere attivato solo finchè è possibile attivare la procedura di archiviazione. In altre parole, esso trova una «preclusione di fase», in cui il limite è costituito dall’avvenuto esercizio dell’azione penale.
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