Cass. Civ. Sez. II n. 11876 del 13 maggio 2008
Pres. Vella Est. Piccialli
Campomaggio 86 Srl (Merlini ed altro) contro Com. Corridonia
Acque. Attività di fertirrigazione
In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall\'autorità competente, all\'esito della comunicazione preventiva dell\'inizio dell\'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell\'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all\'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall\'autorità che rilascia l\'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall\'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l\'emanazione del d.m. di attuazione.
Pres. Vella Est. Piccialli
Campomaggio 86 Srl (Merlini ed altro) contro Com. Corridonia
Acque. Attività di fertirrigazione
In tema di illecito amministrativo da inquinamento delle acque, la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei liquami utilizzati per la fertirrigazione dei terreni agricoli, imposta dall\'autorità competente, all\'esito della comunicazione preventiva dell\'inizio dell\'attività, non integra la violazione prevista dal settimo comma dell\'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999 relativa all\'inosservanza delle prescrizioni operative, imposte dall\'autorità che rilascia l\'autorizzazione, perché tale obbligo sorge, in virtù della disposizione transitoria dettata dall\'art. 62 del medesimo d.lgs., solo con l\'emanazione del d.m. di attuazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. D\'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMPOMAGGIO 86 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ANTONIO LAZZARINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell\'avvocato D\'ALESSANDRO ANNA, che lo difende unitamente all\'avvocato RENZO MERLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORRIDONIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 867/02 del Tribunale di MACERATA, depositata il 03/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/08 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito l\'Avvocato TERZOLI Virgilio, con delega depositata in udienza dell\'Avvocato MERLINI Renzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.4.2000 la società Campodimaggio 86 s.r.l. propose, nei confronti del Comune di Corridonia, opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l\'ordinanza - ingiunzione n. 50 prot. 8331, notificata il 27.3.00, con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 4.000.000, per la violazione di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 38, comma 1, accertata il 1.2.2000 da agenti del Corpo Forestale dello Stato, per non avere riportato alcuna annotazione sul registro di carico e scarico dei liquami prodotti nel proprio allevamento, così come previsto nell\'autorizzazione alla "fertirrigazione" rilasciatale il 17.7.99 dal Comune suddetto.
AH\'opposizione, deducente l\'erronea applicazione della normativa contemplata nel verbale e nel provvedimento sanzionatorio, resisteva costituendosi l\'amministrazione opposta. All\'esito del giudizio, sulla scorta delle acquisizioni documentali L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 2, l\'adito Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, con sentenza del 3.12.2002 respingeva l\'opposizione, con compensazione delle spese, considerando: a) in punto di fatto, che la società opponente non si fosse conformata alla prescrizione della tenuta del registro, contenuta nell\'autorizzazione alla fertirrigazione rilasciatale dal Comune in data 17.7.99, a seguito di domanda del 25.5.99;
b) in diritto, che l\'istante, avendo dato al Comune suddetto la comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38, fosse soggetta alle "opportune prescrizioni" al riguardo impartite dall\'ente territoriale, indipendentemente dalla circostanza che il decreto ministeriale, attuativo della disposizione poc\'anzi citata e dalla stessa previsto, non fosse stato ancora emanato, tenuto conto del valore immediatamente precettivo della norma medesima;
c) che, infine, l\'ente territoriale fosse competente all\'applicazione della sanzione, in virtù della delega regionale, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 3, comma 1, in rel. al D.Lgs. n. 112 del 1998 ed alla L. n. 59 del 1997, e L.R. Marche 17 maggio 1999, n. 10, art. 75.
Ricorre contro tale sentenza la società opponente, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, artt. 38, 54, comma 7 e art. 62, comma 10, deducendosi l\'erroneità delle argomentazioni esposte dal giudicante, circa l\'applicabilità alla fattispecie della normativa di riferimento, non essendosi tenuto conto che, in mancanza dell\'emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto precisare le modalità della comunicazione prevista dal citato art. 38, tale non potendosi ritenere la richiesta di autorizzazione presentata dalla società istante, sarebbero state ancora applicabili le previgenti disposizioni, prevedenti il regime autorizzatorio in materia di fertirrigazione, con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto impartire al riguardo alcuna prescrizione, tra cui quella della tenuta del registro.
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 "vizio di motivazione, sotto i profili della illogicità, della contraddittorietà e del travisamento", per non avere la sentenza impugnata motivato sulla "eccezione sollevata dalla ricorrente circa la mancata dimostrazione da parte dell\'autorità irrogante la sanzione del compimento da parte della Campodimaggio 86 s.r.l. di attività che comportassero la necessità di annotazioni nel registro di carico e scarico dei liquami".
Il primo motivo, fondato e assorbente rispetto al secondo, deve essere accolto. L\'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento, c.d. "fertirrigazione", già sottoposta a regime autorizzatorio secondo le norme previgenti, nell\'ambito della nuova disciplina sulla tutela delle acque dall\'inquinamento contenuta nel D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (entrato in vigore il 13.6.99, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.5.1999), fu assoggettataci sensi dell\'art. 38, comma 1, a comunicazione preventiva, da darsi entro gg. 30 dall\'inizio, alle autorità competenti, con la previsione della facoltà, da parte di queste ultime, di impartire nel medesimo termine opportune prescrizioni;le modalità della comunicazione anzidetta, i criteri per il controllo e le norme tecniche per l\'utilizzazione agronomica dei liquami in questione, ai sensi dell\'articolo citato, comma 2, furono rimesse alla concreta determinazione con decreto del "Ministero per le Politiche Agricole", da emanarsi, di concerto con altri ministeri, entro il termine di gg. 180 dall\'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Con la disposizione transitoria contenuta nel successivo articolo 62, comma 10, veniva previsto che "fino all\'emanazione di cui all\'art. 38, le attività di utilizzazione agronomica .." sarebbero state "effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnatala vicenda ebbe origine dalla richiesta di rinnovo dell\'autorizzazione alla fertirrigazione che la società Campodimaggio aveva presentato in data 25.5.99, ancor prima, dunque, dell\'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 1999, al Comune di Corridonia e nelle successive prescrizioni (imponenti tra l\'altro la tenuta del registro, la cui omissione venne poi contestata) che quest\'ultimo aveva ritenuto di poter impartire, con l\'autorizzazione rilasciata il 17.7.99, durante la pendenza del termine di gg. 180 per l\'emanazione del decreto ministeriale di cui al sopra citato articolo 38, interpretando la richiesta autorizzatoria quale "comunicazione" ai sensi del primo comma del medesimo articolo, e conseguentemente contestando, per la mancata tenuta del registro, l\'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 7, parte seconda, che prevede e sanzionala l\'altro, il comportamento di "chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalla autorità competente ai sensi dell\'art. 38, comma 1 ...".
Tanto premesso, l\'errore commesso dal giudice di merito è consistito nell\'aver ritenuto immediatamente precettivo il contenuto dell\'art. 38, comma 1 e conseguentemente sanzionabile ex art. 54, comma 7, l\'inosservanza delle prescrizioni emanate dal Comune, senza tener conto della disposizione transitoria di cui all\'art. 62, comma 10, prorogante fino all\'emanazione del decreto ministeriale di cui all\'art. 38, il previgente regime autorizzatorio, in costanza del quale non poteva ritenersi in alcun modo configurabile l\'illecito contestato, tanto meno ove si consideri che la società opponente non aveva inoltrato la "comunicazione" prevista dalla nuova normativa (oltretutto non ancora entrata in vigore alla data dell\'istanza), ma solo una domanda di autorizzazione, secondo le disposizioni in all\'epoca ancora in vigore, a seguito della quale i provvedimenti del Comune non avrebbero potuto essere sussunti sotto la previsione della, non ancora applicabile, sopravvenuta disciplina contenuta nella citata norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999.
D\'altra parte, l\'eventuale configurabilità, nella mancata tenuta del registro prescritto dal Comune con il rilascio dell\'autorizzazione, di un diverso illecito, a termini della previgente e prorogata disciplina, è questione che non può essere esaminata in questa sede, ne\' avrebbe potuto esserla in quella di merito, considerato che il tema del giudizio oppositivo L. n. 689 del 1981, ex artt. 22-23 è limitato alla verifica della fondatezza della contestazione dell\'illecito amministrativo.
Così come formulato nell\'ordinanza - ingiunzione opposta, senza possibilità da parte del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ancorché sussumibile sotto altra fattispecie di violazione.
Da quanto sopra consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e, nel merito ex art. 384 c.p.c., col u.p. non essendo necessari altri accertamenti di fatto, l\'accoglimento dell\'opposizione.
Tenuto conto, infine, della particolare natura delle questioni controverse, insorte nel periodo di esordio di una nuova normativa di non agevole interpretazione ed attuazione ed in ordine alle quali non risultano precedenti giurisprudenziali, si ritiene equa la compensazione delle spese dell\'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, accoglie l\'opposizione, annullando l\'ordinanza - ingiunzione opposta;dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell\'intero processo.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. D\'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMPOMAGGIO 86 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore ANTONIO LAZZARINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell\'avvocato D\'ALESSANDRO ANNA, che lo difende unitamente all\'avvocato RENZO MERLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CORRIDONIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 867/02 del Tribunale di MACERATA, depositata il 03/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/08 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito l\'Avvocato TERZOLI Virgilio, con delega depositata in udienza dell\'Avvocato MERLINI Renzo, difensore del ricorrente che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.4.2000 la società Campodimaggio 86 s.r.l. propose, nei confronti del Comune di Corridonia, opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso l\'ordinanza - ingiunzione n. 50 prot. 8331, notificata il 27.3.00, con la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa di L. 4.000.000, per la violazione di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 38, comma 1, accertata il 1.2.2000 da agenti del Corpo Forestale dello Stato, per non avere riportato alcuna annotazione sul registro di carico e scarico dei liquami prodotti nel proprio allevamento, così come previsto nell\'autorizzazione alla "fertirrigazione" rilasciatale il 17.7.99 dal Comune suddetto.
AH\'opposizione, deducente l\'erronea applicazione della normativa contemplata nel verbale e nel provvedimento sanzionatorio, resisteva costituendosi l\'amministrazione opposta. All\'esito del giudizio, sulla scorta delle acquisizioni documentali L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 2, l\'adito Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, con sentenza del 3.12.2002 respingeva l\'opposizione, con compensazione delle spese, considerando: a) in punto di fatto, che la società opponente non si fosse conformata alla prescrizione della tenuta del registro, contenuta nell\'autorizzazione alla fertirrigazione rilasciatale dal Comune in data 17.7.99, a seguito di domanda del 25.5.99;
b) in diritto, che l\'istante, avendo dato al Comune suddetto la comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 38, fosse soggetta alle "opportune prescrizioni" al riguardo impartite dall\'ente territoriale, indipendentemente dalla circostanza che il decreto ministeriale, attuativo della disposizione poc\'anzi citata e dalla stessa previsto, non fosse stato ancora emanato, tenuto conto del valore immediatamente precettivo della norma medesima;
c) che, infine, l\'ente territoriale fosse competente all\'applicazione della sanzione, in virtù della delega regionale, ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 3, comma 1, in rel. al D.Lgs. n. 112 del 1998 ed alla L. n. 59 del 1997, e L.R. Marche 17 maggio 1999, n. 10, art. 75.
Ricorre contro tale sentenza la società opponente, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, artt. 38, 54, comma 7 e art. 62, comma 10, deducendosi l\'erroneità delle argomentazioni esposte dal giudicante, circa l\'applicabilità alla fattispecie della normativa di riferimento, non essendosi tenuto conto che, in mancanza dell\'emanazione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto precisare le modalità della comunicazione prevista dal citato art. 38, tale non potendosi ritenere la richiesta di autorizzazione presentata dalla società istante, sarebbero state ancora applicabili le previgenti disposizioni, prevedenti il regime autorizzatorio in materia di fertirrigazione, con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto impartire al riguardo alcuna prescrizione, tra cui quella della tenuta del registro.
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 "vizio di motivazione, sotto i profili della illogicità, della contraddittorietà e del travisamento", per non avere la sentenza impugnata motivato sulla "eccezione sollevata dalla ricorrente circa la mancata dimostrazione da parte dell\'autorità irrogante la sanzione del compimento da parte della Campodimaggio 86 s.r.l. di attività che comportassero la necessità di annotazioni nel registro di carico e scarico dei liquami".
Il primo motivo, fondato e assorbente rispetto al secondo, deve essere accolto. L\'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento, c.d. "fertirrigazione", già sottoposta a regime autorizzatorio secondo le norme previgenti, nell\'ambito della nuova disciplina sulla tutela delle acque dall\'inquinamento contenuta nel D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (entrato in vigore il 13.6.99, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.5.1999), fu assoggettataci sensi dell\'art. 38, comma 1, a comunicazione preventiva, da darsi entro gg. 30 dall\'inizio, alle autorità competenti, con la previsione della facoltà, da parte di queste ultime, di impartire nel medesimo termine opportune prescrizioni;le modalità della comunicazione anzidetta, i criteri per il controllo e le norme tecniche per l\'utilizzazione agronomica dei liquami in questione, ai sensi dell\'articolo citato, comma 2, furono rimesse alla concreta determinazione con decreto del "Ministero per le Politiche Agricole", da emanarsi, di concerto con altri ministeri, entro il termine di gg. 180 dall\'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Con la disposizione transitoria contenuta nel successivo articolo 62, comma 10, veniva previsto che "fino all\'emanazione di cui all\'art. 38, le attività di utilizzazione agronomica .." sarebbero state "effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnatala vicenda ebbe origine dalla richiesta di rinnovo dell\'autorizzazione alla fertirrigazione che la società Campodimaggio aveva presentato in data 25.5.99, ancor prima, dunque, dell\'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 1999, al Comune di Corridonia e nelle successive prescrizioni (imponenti tra l\'altro la tenuta del registro, la cui omissione venne poi contestata) che quest\'ultimo aveva ritenuto di poter impartire, con l\'autorizzazione rilasciata il 17.7.99, durante la pendenza del termine di gg. 180 per l\'emanazione del decreto ministeriale di cui al sopra citato articolo 38, interpretando la richiesta autorizzatoria quale "comunicazione" ai sensi del primo comma del medesimo articolo, e conseguentemente contestando, per la mancata tenuta del registro, l\'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 54, comma 7, parte seconda, che prevede e sanzionala l\'altro, il comportamento di "chiunque non osserva le prescrizioni impartite dalla autorità competente ai sensi dell\'art. 38, comma 1 ...".
Tanto premesso, l\'errore commesso dal giudice di merito è consistito nell\'aver ritenuto immediatamente precettivo il contenuto dell\'art. 38, comma 1 e conseguentemente sanzionabile ex art. 54, comma 7, l\'inosservanza delle prescrizioni emanate dal Comune, senza tener conto della disposizione transitoria di cui all\'art. 62, comma 10, prorogante fino all\'emanazione del decreto ministeriale di cui all\'art. 38, il previgente regime autorizzatorio, in costanza del quale non poteva ritenersi in alcun modo configurabile l\'illecito contestato, tanto meno ove si consideri che la società opponente non aveva inoltrato la "comunicazione" prevista dalla nuova normativa (oltretutto non ancora entrata in vigore alla data dell\'istanza), ma solo una domanda di autorizzazione, secondo le disposizioni in all\'epoca ancora in vigore, a seguito della quale i provvedimenti del Comune non avrebbero potuto essere sussunti sotto la previsione della, non ancora applicabile, sopravvenuta disciplina contenuta nella citata norma di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999.
D\'altra parte, l\'eventuale configurabilità, nella mancata tenuta del registro prescritto dal Comune con il rilascio dell\'autorizzazione, di un diverso illecito, a termini della previgente e prorogata disciplina, è questione che non può essere esaminata in questa sede, ne\' avrebbe potuto esserla in quella di merito, considerato che il tema del giudizio oppositivo L. n. 689 del 1981, ex artt. 22-23 è limitato alla verifica della fondatezza della contestazione dell\'illecito amministrativo.
Così come formulato nell\'ordinanza - ingiunzione opposta, senza possibilità da parte del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ancorché sussumibile sotto altra fattispecie di violazione.
Da quanto sopra consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e, nel merito ex art. 384 c.p.c., col u.p. non essendo necessari altri accertamenti di fatto, l\'accoglimento dell\'opposizione.
Tenuto conto, infine, della particolare natura delle questioni controverse, insorte nel periodo di esordio di una nuova normativa di non agevole interpretazione ed attuazione ed in ordine alle quali non risultano precedenti giurisprudenziali, si ritiene equa la compensazione delle spese dell\'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, accoglie l\'opposizione, annullando l\'ordinanza - ingiunzione opposta;dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell\'intero processo.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008