Cass. Civ. Sez. U, n. 17555 del 18 luglio 2013
Presidente: Miani Canevari Estensore: D'Alessandro
Comunita' Montana Valle Camonica Parco dell' Adamello (Marchesi ed altro) contro Regione Lombardia ed altri
Acque.Regime delle acque nelle aree naturali protette
In tema di aree naturali protette, l'art. 164, secondo comma, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definendo le attribuzioni degli enti gestori di tali aree, non conferisce agli stessi un potere di intervento diretto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Comunità Montana di Val Camonica propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del TSAP che ha respinto il ricorso proposto contro i decreti della Regione Lombardia che hanno approvato due proposte di sperimentazione della Edison S.p.A. per l'adeguamento degli impianti d'idroderivazione dal torrente Carfaro e dal fiume Oglio e tributari agli obblighi di rilascio del DMV. Resistono con controricorsi la Regione Lombardia e la Edison S.d.A..
Sia la Comunità Montana che Edison hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, lamenta, quanto alle proprie prerogative, la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 164 nonchè degli artt. 3-ter, 3-quater e 3-quinquies (Codice dell'Ambiente) e, quanto alla affermazione di carenza di interesse in relazione all'impugnativa della sperimentazione sul torrente Caffaro, sotto il profilo della violazione di legge, denuncia la violazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 147 ss..
1.1.- Il primo motivo è inammissibile, quanto all'impugnativa della sperimentazione sul torrente Caffaro, essendo denunciato il vizio di violazione di legge, quanto alla affermazione di carenza di interesse, in relazione all'intero corpo delle norme di procedura (art. 147 e segg.) del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, così da precludere al Collegio di capire quale sia la norma che si assume violata o falsamente applicata.
Il primo motivo è invece infondato quanto alla dedotta violazione degli artt. 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 164 del Codice dell'Ambiente, avendo il TSAP ritenuto che la Comunità Montana non abbia fornito prova dei propri assunti e che d'altro canto l'art. 164, comma 2, del Codice dell'Ambiente non attribuisca agli enti gestori di aree protette un potere di intervento diretto (il che appare esatto).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura la sentenza quanto alla risposta "all'autonomo profilo di illegittimità sottoposto all'esame del TSAP, rivolto nei confronti del solo decreto regionale n. 11632 del 9 novembre 2009 (approvazione dei rilasci del DVM proposti per il torrente Caffaro e tributari)", e cioè quello relativo "all'incidenza del provvedimento su un ambito territoriale (...) ulteriormente tutelato in quanto appartenente alla rete ecologica europea "Natura 2000", istituita dalla direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva Habitat)".
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile. Il TSAP da infatti preliminarmente atto (punto 4 della sentenza) che, "(...) quanto alla sperimentazione sul torrente Caffaro, non è stata autorizzata quella relativa al tratto n. 1), a sua volta corrispondente a quello posto all'interno del Parco dell'Adamello (...) sicchè sul punto non v'è alcun interesse tutelabile in via d'azione in questa sede" e tale affermazione non è utilmente censurata.
3. - Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono ragioni, tenuto conto dei motivi di impugnativa della Comunità Montana, riflettenti ragioni non egoistiche, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013