SEZ. 3       SENT.  42932  DEL
19/12/2002  (UD.24/10/2002)        RV. 
222966
     PRES. Savignano G               
REL. Fiale A               
COD.PAR.351
     IMP. Barattoni V       
PM. (Conf.) Iacoviello F                       
502000  ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Acque reflue industriali -
Nozione  -  Acque provenienti da attivita' artigianali e da
prestazioni di servizi - Vi rientrano - Fondamento.                                    
D. LG. DEL 11/5/1999 NUM. 152      
1. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attivita' che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attivita' domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversita' del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attivita' artigianali e da prestazioni di servizi. (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica).
2. Lo scarico da insediamento produttivo in fognatura, effettuato in
  difetto di  autorizzazione,  previsto  precedentemente 
  come reato ai sensi dell'art. 21,  comma  1,  della  legge
  10 maggio 1976 n. 319, configura il reato di cui all'art.  59, 
  comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che  la 
  sanzione penale per lo scarico di acque reflue industriali senza
  autorizzazione  si  correla  alla riscontrata mancanza del
  controllo preventivo della pubblica amministrazione ed e' indipendente dal
  recapito finale.      
 
                    




