Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Bova
Acque. Scarico in reti fognarie
L'art. 137 del D.Lv. 152-2006 non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sotto suolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal II comma dell'art. 107 soltanto per "gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie". . La sanzione penale, dunque, si correlava in precedenza e tuttora si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria. La logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con sentenza
del
-
all’art. 59,
10 comma,
D.Lgs.
Avverso tale sentenza ha
proposto “appello” il Bova, il quale
ha eccepito che il ciclo produttivo dell’impianto per la
lavorazione degli agrumi,
da lui gestito, sarebbe “limitato
ad un
periodo di circa tre
mesi l’anno” e che la
contestata immissione di liquami in pubblica fognatura
dovrebbe pertanto ritenersi occasionale
e non costituirebbe
“scarico” ai sensi del
D.Lgs. n. 152/1999,
non essendo stato riscontrato,
nella specie, alcun superamento dei valori-limite
fissati nella tabella 3 allegata allo stesso D.Lgs., sicché per essa non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione.
La Corte di Appello di Reggio Calabria ha trasmesso l’atto di
impugnazione a questa Corte Suprema -
con sentenza del
Motivi
della decisione
Il ricorso deve
essere
dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato.
1. Deve ribadirsi
innanzitutto,
in proposito, l’orientamento di
questa
Corte Suprema secondo il quale gli scarichi
non occasionali di
acque reflue industriali, se
effettuati in assenza dell’autorizzazione
prescritta, costituiscono reato
anche se operati nella rete fognaria e
ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione,
indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati
nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/1999
(ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006)
[vedi Cass., Sez. III:
L’art.
2, 1° comma, del D.Lgs.
L’art.
59 dello stesso testo
normativo non ripeteva la
dizione letterale dell’art.
21,
1° comma, della legge n. 319/1976 con riferimento ai recapiti dei refluì
(acque, suolo e sottosuolo), ma
connetteva la sanzione penale allo scarico
di acque reflue industriali
effettuato
senza autorizzazione.
L’art.
74 del D.Lgs.
Anche l’art. 137 dello stesso testo normativo non contiene alcun riferimento ai recapiti dei reflui (acque, suolo e sottosuolo), ma connette la sanzione penale allo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione, mentre disposizioni eccettuative sono previste dal 2° comma dell’art. 107 soltanto per “gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie”.
La
sanzione penale, dunque, si
correlava e tuttora si correla alla mancanza del
controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il
rilascio, formale
e specifico dell’autorizzazione (lesione
dell’interesse della PA. al controllo
ed alla gestione degli
scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non
è
menzionato dalla norma sanzionatoria [vedi pure, in tal senso, Cass.,
Sez. III:
Questa
Corte ha già avuto modo di
osservare, in proposito, che “la
logica
giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di
sottoporre sempre a
controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque
reflue
industriali, anche se
recapitano in pubbliche
fognature, sia per la loro maggiore
pericolosità sia per evitare distorsioni e
disparità di trattamento tra
operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini”
[così Cass., Sez.
III,
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
-
il D.Lgs. n. 152/1999 ha
distinto (art. 59) tra
scarico di acque reflue
industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite
condotta
(art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema
stabile - anche se non
esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una
tubazione di
rilascio delle acque predette - il secondo ha il carattere
dell’eccezionalità
collegata con la menzionata
“occasionalità”. Ne deriva che questo
secondo
comportamento non è più previsto come reato con
riferimento alla mancanza di
autorizzazione (Cass., Sez. III,
-
in tema di disciplina degli
scarichi, mentre lo scarico discontinuo di
reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della
irregolarità,
intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato
ciclo produttivo,
ancorché di carattere non continuativo, trova la propria
disciplina nel D.Lgs.
n. 152/1999 e successive modificazioni, lo
scarico occasionale
effettuato
in difetto di autorizzazione è
privo
di sanzione penale (Cass.
Sez. III,
-
la immissione occasionale di
acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva
autorizzazione solo nel
caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico,
atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di
convogliabilità, ovvero tramite
condotta, è sottoposta alla disciplina dl cui al D.Lgs. n.
152/1999 (Cass., Sez.
III,
Nella fattispecie in esame lo stesso
ricorrente ammette l’intervenuta
effettuazione di uno
scarico di reflui, stabilmente collegato ad un determinato ciclo
produttivo, ancorché di
carattere non continuativo -
discontinuo, dunque, ma
non occasionale
- (dopo
l’accertamento della
contravvenzione contestata egli ha installato, infatti, un depuratore ed ha ottenuto autorizzazione
amministrativa per l’allaccio
alla rete fognaria e lo scarico in
essa delle acque reflue
depurate) ed il Tribunale ha accertato la
esistenza di una stabile condotta di collegamento
tra
le vasche di raccolta site nell’impianto e la fognatura
comunale.
3. Tenuto conto della sentenza