Cass. Sez. III n. 18657 del 6 maggio 2015 (Ud 6 nov 2014)
Pres. Squassoni Est. Gentili Ric. Rapino
Acque. Acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs. n. 152 del 2006, lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall'attività di molitura delle olive integra il reato di cui all'art. 137 del medesimo decreto, non essendo tali reflui assimilabili alle acque reflue urbane in base al disposto dell'art. 101, comma settimo, lettera c) del medesimo Dlgs
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