Consiglio di Stato Sez. IV n. 3778 del 13 maggio 2026
Acque. Assoggettabilità ad AIA dei depuratori di reflui industriali

Un impianto di depurazione a gestione indipendente che tratti reflui provenienti da installazioni soggette ad AIA rientra nella categoria IPPC 6.11 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, richiedendo obbligatoriamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Tale regime prevale sull’AUA qualora le acque trattate non siano “coperte” dalla direttiva 91/271/CEE, circostanza che si verifica ogniqualvolta i reflui industriali immessi in fognatura non rispettino, a monte del depuratore, i limiti di accettabilità fissati dall'art. 107, comma 1, del Codice dell’Ambiente. In applicazione dei principi di prevenzione e precauzione, l'assoggettamento al regime più rigoroso è doveroso in mancanza di sistemi di pretrattamento idonei presso gli stabilimenti produttivi. L'AIA garantisce infatti che il trattamento finale di reflui ad elevato potenziale inquinante assicuri l'abbattimento dei componenti nocivi mediante l'impiego delle migliori tecniche disponibili (BAT). L'estraneità dell'impianto al servizio idrico integrato e l'applicazione di deroghe regolamentari ai limiti tabellari confermano la necessità del titolo integrato.

Pubblicato il 13/05/2026

N. 03778/2026REG.PROV.COLL.

N. 06186/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6186 del 2024, proposto dalla società Consorzio Cuoiodepur s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, piazzale delle Belle arti n. 8, presso lo studio dell'avvocato Sergio Fienga;

nei confronti

dell'Azienda USL Toscana centro e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Toscana (Sezione Seconda) n. 65 del 16 gennaio 2024 (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 8318 dell'8 giugno 2020, trasmesso alla ricorrente in data 12 giugno 2020, avente ad oggetto «Consorzio Cuoiodepur S.p.A., attività esercitata nello stabilimento sito nel Comune di San Miniato (PI). Diniego alla A.U.A. e individuazione regime autorizzativo provvisorio per la presentazione della documentazione e per l'ottenimento della A.I.A. Cod. IPPC 6.11» e del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 23140 del 30 dicembre 2021, recante «Consorzio Cuoio-Depur SpA – Comune di S. Miniato (PI) Via Arginale Ovest n. 81, loc. San Romano – Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III – bis Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 – quater e 29 sexies. Attività IPPC 6.11».


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Consorzio Cuoiodepur s.p.a. (in breve, il Consorzio) gestisce un impianto di depurazione delle acque reflue a San Miniato, per il quale, nel 2013, è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) agli scarichi. Il depuratore tratta i reflui raccolti attraverso quattro condotte, incluse nella rete fognaria. Una di queste condotte riceve reflui misti, costituiti da acque reflue domestiche, ma prevalentemente dagli scarichi industriali della zona. Tra gli scarichi industriali trattati dal depuratore consortile figurano quelli di tre impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), in quanto svolgenti attività altamente inquinanti, riconducibili alle categorie IPPC (integrated pollution prevention and control) indicate nell'allegato VIII della parte II del codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006): si tratta dell'impianto facente capo alla società Tecnoambiente s.p.a., di stoccaggio e recupero di rifiuti (IPPC 5.1, 5.3 e 5.5), dell'impianto di produzione di fertilizzanti, appartenente alla società Organazoto s.p.a. (IPPC 4.3), nonché dell'impianto conciario della società Dani e Volpi s.r.l. (IPPC 6.3).

Con provvedimento n. 8318 dell'8 giugno 2020, la Regione Toscana ha respinto l'istanza, presentata dal Consorzio, per il rinnovo dell'AUA agli scarichi, invitandolo a presentare domanda di rilascio di AIA. La Regione ha difatti ritenuto che il depuratore, convogliando anche i reflui di impianti soggetti al regime AIA, dovesse essere esso stesso sottoposto ad AIA, anziché al più lieve regime dell'AUA. Ad avviso della Regione Toscana, il depuratore sarebbe riconducibile alla categoria IPPC 6.11 dell'allegato VIII alla parte II del codice dell'ambiente, nel quale vengono elencate le attività che richiedono il rilascio dell'AIA. La categoria IPPC 6.11 si riferisce alle attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue non coperte dalla direttiva 1991/271/CEE (direttiva che disciplina il trattamento delle acque reflue urbane), evacuate da un'installazione a sua volta soggetta ad AIA.

2. Il Consorzio ha impugnato il diniego di rinnovo dell'AUA agli scarichi con ricorso al T.A.R. Toscana e, successivamente, con ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato anche il decreto della Regione Toscana n. 23140 del 30 dicembre 2021, con il quale è stata rilasciata l'AIA 6.11. L'impugnazione dell'atto di rilascio dell'AIA si giustifica, nella prospettiva del Consorzio ricorrente, con il fatto che questi ha interesse a che venga escluso in radice il suo assoggettamento al regime dell'AIA in luogo di quello, più conveniente, dell'AUA.

3. Con la sentenza n. 65 del 16 gennaio 2024 (non notificata), il T.A.R. Toscana ha respinto i gravami, ritenendo corretta la classificazione del depuratore nella categoria IPPC 6.11, sottoposta ad AIA.

Il giudice, richiamando anche una circolare del Ministero dell'ambiente del 2015, ha evidenziato che la normativa del codice dell'ambiente relativa agli scarichi, di recepimento della direttiva 1991/271/CE (sul trattamento delle acque reflue urbane), consente il recapito in fognatura di reflui industriali solo se sono rispettati stringenti limiti, dettati dall'art. 107, co. 1, cod. amb. Pertanto, se i reflui industriali ricevuti dal Consorzio non rispecchiano i limiti di immissione in pubblica fognatura sanciti dall'art. 107, co. 1, cod. amb., tali reflui non possono considerarsi acque reflue urbane coperte della direttiva 1991/271/CE, con la conseguenza che il depuratore consortile svolge attività IPPC 6.11, ossia «Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato». Il conseguente assoggettamento al regime più rigoroso dell'AIA si spiega con la necessità di demandare al depuratore consortile il rispetto dei più elevati livelli di protezione ambientale, richiesti per il trattamento di acque reflue provenienti da stabilimenti IPPC, le quali arrivano alla condotta consortile senza aver già ricevuto un pretrattamento che le abbia rese conformi alla direttiva sulle acque reflue urbane.

Ad avviso del giudice, gli scarichi prevalentemente industriali ricevuti e trattati dal Consorzio non possono considerarsi acque reflue urbane coperte dalla direttiva 1991/271/CE, poiché, nei tre impianti IPPC, le acque non vengono sottoposte, a monte, a pretrattamenti idonei a renderle conformi ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura, con la conseguenza che tale trattamento è effettuato, a valle, nel depuratore consortile. Inoltre, in applicazione di una specifica disposizione della legge regionale toscana, ossia l'art. 13-bis l.r. 20/2006, la condotta che riceve i reflui industriali (indipendente dalle altre tre) è estranea al servizio idrico integrato (SII). Pertanto, le acque che arrivano a tale condotta non sono assoggettate al regolamento adottato, dall'Autorità idrica toscana (AIT), in attuazione dell'art. 107, co. 1, cod. amb. (regolamento AIT n. 21/2018), né ai controlli propri del servizio idrico integrato. Queste peculiarità fanno sì che non vi sia garanzia che le acque reflue giungano alla condotta del depuratore già rispettose dei limiti di accettabilità in pubblica fognatura di cui all'art. 107, co. 1, cod. amb., con la conseguenza che le stesse non possono considerarsi acque reflue urbane coperte dalla direttiva 1991/271/CE.

4. La sentenza è stata appellata dal Consorzio con ricorso notificato il 12 luglio 2024 e depositato il 29 luglio 2024, nel quale viene sviluppato un unico motivo di appello, articolato in sei sotto-motivi.

i. In primo luogo, l'appellante contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui il Consorzio effettua, a valle, il trattamento necessario a rendere le acque di provenienza industriali conformi alla direttiva 1991/271/CE: il depuratore del Consorzio Cuoiodepur non svolge alcuna funzione di depurazione per conto di altri impianti e tutti gli stabilimenti che mandano le acque al depuratore sono, a loro volta, dotati di AIA o AUA propedeutiche allo scarico in pubblica fognatura. Inoltre, gli scarichi derivanti dagli stabilimenti industriali, quando confluiscono nella condotta a loro dedicata, devono essere già rispettosi dei limiti di immissione nella pubblica fognatura, di cui all'art. 107, co. 1, cod. amb., in quanto le imprese consorziate sono obbligate a osservare un apposito regolamento, predisposto dal Consorzio e approvato dall'AIT (cd. regolamento Cuoiodepur), proprio in attuazione dell'art. 107, co. 1, cod. amb.

ii. Inoltre, il Consorzio osserva che non si possa sostenere che le acque industriali siano espunte dalla direttiva 1991/271/CE in quanto il relativo depuratore è estraneo al SII. Infatti, l'art. 13-bis l.r. 20/2006, che sottrae il trattamento delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale al servizio idrico integrato, non ha nulla a che fare con il punto 6.11 dell'allegato VIII della parte II del codice dell'ambiente e non cambia la natura dell'impianto di depurazione in modo da escluderlo novero dei depuratori delle acque reflue urbane. Infatti, ai sensi dell'art. 74 cod. amb., sono acque reflue urbane anche le acque miste, di provenienza tanto domestica quanto industriale.

iii. Il Consorzio critica, poi, la lettura data dal T.A.R. alla circolare ministeriale del 2015. Questa, al contrario, prevede che i depuratori non rientrano nella categoria IPPC 6.11 se trattano reflui urbani, come definiti dall'art. 74 cod. amb., anche se convogliano scarichi di impianti IPPC che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura. Pertanto, la circolare riconduce alla categoria IPPC 6.11 solo i depuratori che convogliano reflui industriali staccati dalle condotte della pubblica fognatura. Viceversa, il Consorzio riceve reflui misti, industriali e domestici, che rientrano nella definizione di acque reflue urbane di cui all'art. 74 cod. amb. e che arrivano al depuratore tramite la rete fognaria.

iv. Ulteriormente, il Consorzio ribadisce che la vigenza del regolamento Cuoiodepur garantisce il rispetto dei limiti all'immissione in pubblica fognatura di cui all'art. 107, co. 1, cod. amb.

v. Nel quinto sotto-motivo, l'appellante contesta l'affermazione per cui le tre installazioni IPPC (facenti capo a Tecnoambiente s.p.a., Organazoto s.p.a. e Dani e Volpi s.r.l.) siano prive di impianti di pretrattamento delle acque reflue, tali da renderle conformi alla direttiva 1991/271/CE. Al contrario, dalla lettura delle AIA rilasciate a tali società, emerge che queste scaricano i loro reflui nella fognatura pubblica e sono tenute a rispettare il regolamento consortile.

vi. Infine, il Consorzio cita, a proprio favore, la posizione presa dal Ministero della transizione ecologica in risposta a un interpello del Comune di San Miniato. In tale risposta, del 2022, il Ministero avrebbe chiarito che il depuratore che recepisce scarichi di impianti IPPC non è soggetto al regime dell'AIA se i reflui giungono rispettosi dei limiti di accettabilità in pubblica fognatura, a nulla rilevando che tali reflui siano prevalentemente di provenienza industriale. Del resto, l'art. 74 cod. amb. include nel concetto di acque reflue urbane anche i reflui misti, senza dare peso alla prevalenza di scarichi domestici o industriali.

5. Ha resistito la Regione Toscana.

6. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 12 marzo 2026.

7. L'appello, le cui censure possono essere analizzate insieme in quanto connesse, è infondato, per i seguenti e assorbenti motivi.

8. Ai sensi dell'art. 6, co. 13, d.lgs. 152/2006, «[l]'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda», considerate ad elevato potenziale inquinante. Tra le attività annoverate nel citato allegato VIII della parte II del codice, vi sono, al punto 6.11, le «[a]ttività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato».

Ai fini della controversia è dirimente comprendere se il depuratore gestito dal Consorzio Cuoiodepur tratti o meno acque reflue non coperte dalla direttiva 1991/271/CE, questo essendo l'unico presupposto applicativo controverso della norma in esame.

È difatti pacifico che le acque trattate dal depuratore sono evacuate (anche) da installazioni svolgenti attività soggette ad AIA: tali sono l'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti (IPPC 5.1, 5.3 e 5.5), esercitata da Tecnoambiente s.p.a., l'attività di produzione di fertilizzanti (IPPC 4.3), svolta da Organazoto s.p.a., e l'attività di concia delle pelli (IPPC 6.3), esercitata da Dani e Volpi s.r.l. (che ha iniziato a inviare al depuratore le acque reflue dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati).

Inoltre, benché in alcuni passaggi dell'appello il Consorzio sembra prospettare la non indipendenza del proprio impianto, non vi sono dubbi che il depuratore consortile svolga attività di trattamento a gestione indipendente, giacché con tale locuzione si intende che la depurazione delle acque avviene fuori sito, in una struttura autonoma rispetto alle installazioni che scaricano tali acque nella rete fognaria. La norma, infatti, mira ad assoggettare al regime dell'AIA quelle attività di depurazione dei reflui non svolte, a monte, negli stabilimenti IPPC, le quali, quindi, vengono esercitate a valle in appositi impianti di depurazione, come, per l'appunto, quello consortile.

Come condivisibilmente esposto dal T.A.R., «il sistema di trattamento dei reflui di cui si controverte assume i connotati della indipendenza di cui alla IPPC 6.11 giacché la relativa gestione non avviene in modo "coinsediato" alle installazioni che conferiscono in fognatura ma a valle di una rete fognaria non specificatamente dedicata (quale è la condotta in concessione di cui alla convenzione del 2012 di cui sopra)».

Viceversa, a nulla rileva il fatto che il depuratore consortile sia "integrato" alla rete fognaria, perché è chiaro che l'indipendenza va riguardata con riferimento alle attività inquinanti produttive di reflui, non di certo con riferimento alla gestione del servizio idrico.

9. È, invece, dibattuta la "natura" delle acque reflue che confluiscono al depuratore.

Anche sotto questo aspetto, è bene precisare che è ininfluente che le acque reflue in discorso siano riconducibili alla nozione di "acque reflue urbane", fornita dall'art. 74, co. 1, lett. i, cod. amb., ossia «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato». Più nello specifico, è certo che nel concetto di acque reflue urbane rientrano anche le acque miste, di provenienza tanto domestica quanto industriale, quand'anche la componente industriale sia prevalente, come nella fattispecie. Il punto 6.11, però, impone che l'impianto si doti di AIA alla condizione che le acque trattate non siano "coperte" dalla direttiva 1991/271/CE (sul "trattamento delle acque reflue urbane"). Ciò sta a significare che le acque trattate nell'impianto di depurazione possono anche essere acque reflue urbane di tipo misto (ex art. 74, co. 1, lett. i, cod. amb.), come nel caso in esame, ma se, quando giungono all'impianto, non sono rispettose delle norme fissate dalla direttiva (e quindi non sono "coperte" da esse), allora l'impianto deve dotarsi di AIA. Solo così si garantisce che le acque provenienti da impianti ad elevato impatto ambientale (come tali classificati IPPC e assoggettati ad AIA) vengano depurate in modo tale da assicurare – mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili – l'eliminazione dei componenti nocivi in esse potenzialmente contenuti.

Ciò posto, le acque reflue di provenienza industriale, in tanto sono "coperte" dalla direttiva 1991/271/CE, in quanto rispettano i limiti di accettabilità in pubblica fognatura. Come, infatti, condivisibilmente osservato dal T.A.R., la normativa di recepimento della direttiva 1991/271/CE, contenuta nel titolo III della parte III del codice dell'ambiente, «consente il recapito di reflui industriali in reti fognarie destinate al collettamento di acque reflue urbane, soggette alla direttiva 91/271/CEE, nel rispetto di specifici requisiti (indicati all'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06)». In forza dell'art. 107, co. 1, cod. proc. amm., «[f]erma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2». In altri termini, affinché le acque reflue di provenienza industriale possano essere immesse nella pubblica fognatura, è necessario che siano rispettati stringenti limiti fissati direttamente dalla legge (in particolare, il rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del codice e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3), nonché dalle norme tecniche e regolamentari adottati dall'ente di governo dell'ambito competente.

In termini congruenti si esprime la circolare del Ministero dell'ambiente prot. 12422 del 17 giugno 2015: «Il depuratore è completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 se tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani, così come definiti dall'articolo 74, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 152/06, anche se tali fognature convogliano anche acque reflue industriali provenienti da installazioni IPPC, che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura. Se il depuratore tratta sia reflui industriali, sia acque reflue urbane, l'esclusione dalla categoria IPPC 6.11, prevista in caso di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento necessario a garantire ai reflui industriali, provenienti da installazioni IPPC e convogliati tramite reti fognarie non provenienti da agglomerato, di conseguire le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06). Conseguentemente, tali parti costituiscono una installazione soggetta ad AIA».

Contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, la circolare non subordina la riconduzione di un depuratore alla categoria IPPC 6.11 alla condizione che convogli solo acque industriali o che queste si mantengano separate dalle acque domestiche. Al contrario, la circolare, coerentemente con la normativa, chiarisce che un depuratore di acque miste (parte delle quali provenienti da stabilimenti sottoposti ad AIA) è escluso dalla categoria IPPC 6.11 soltanto se le acque industriali siano state trattate, a monte, in conformità all'art. 107, co. 1, cod. amb.

Occorre, inoltre, considerare che la disciplina ambientale oggetto di analisi è ispirata dai principi di prevenzione e di precauzione (art. 3-ter cod. amb.). Pertanto, in coerenza con tali principi, l'impianto di depurazione deve essere, prudenzialmente, assoggettato ad AIA ove non vi sia la garanzia che le acque, collettate da stabilimenti industriali IPPC, giungano al depuratore già del tutto conformi ai limiti di cui all'art. 107, co. 1, cod. proc. amm.

10. Ebbene, nel caso di specie, la certezza di conformità, a monte, delle acque reflue ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura non è stata raggiunta.

Non risulta, infatti, che gli stabilimenti industriali IPPC che immettono i reflui nel depuratore consortile siano dotati di sistemi di pretrattamento idonei a rendere le loro acque accessibili alla fognatura pubblica. Anzi, l'assenza di pretrattamenti a monte è confortata dal fatto che, il 30 luglio 2020, lo stesso Consorzio Cuoiodepur ha richiesto una proroga del termine, fissato nel decreto n. 8318 dell'8 giugno 2020, per presentare l'istanza di AIA, adducendo «che in data 27 luglio 2020 si è riunito il Consiglio di amministrazione, che ha deliberato affinché le due società Tecnoambiente e Organazoto adottino, tutti gli accorgimenti tecnici e impiantistici necessari a garantire che gli scarichi dei reflui industriali in pubblica fognatura, evacuati dai relativi impianti, rispettino i valori limite stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto del¬le conclusioni sulle BAT di settore connesse all'attività industriale in esse espletata, ove presenti. In tal senso si è proceduto a darne tempestiva e formale comunicazione alle stesse» (doc. 23 Regione Toscana, depositato in primo grado), senza che a ciò abbia fatto seguito la comunicazione di alcuna modifica impiantistica avvenuta in tali stabilimenti. Inoltre, nel verbale della seduta della conferenza di servizi del 22 ottobre 2019, si legge che le «installazioni AIA che scaricano nella pubblica fognatura Cuoio-Depur non hanno ancora effettuato il riesame necessario per allinearsi alle BAT di Settore. Organazoto in quanto le BAT-AL non sono state ancora emanate, Tecnoambiente (AIA 5.5) in quanto non ancora assoggettata a riesame AIA. Rimane l'evidenza che il raggiungimento dei limiti di scarico in corpo idrico superficiale viene raggiunto per effetto dell'impianto di Depurazione Cuoiodepur che agisce come impianto a gestione indipendente e tali limiti di scarico non sono raggiunti direttamente per trattamento depurativo da ascrivere ad una gestione diretta delle istallazioni AIA» (doc. 18 Regione Toscana, depositato in primo grado).

Pertanto, in mancanza della garanzia che le acque degli stabilimenti IPPC giungano al depuratore già coperte dalle norme della direttiva 1991/271/CE, lo stesso depuratore deve essere classificato nella categoria IPPC 6.11. Non rileva la circostanza, addotta nell'atto di appello, che l'impianto Cuoiodepur non effettui attività di depurazione "per conto" di altri: ai fini della qualificazione del depuratore come IPPC 6.11, non è necessario che esso sia specificamente incaricato di completare il ciclo di trattamento delle acque reflue di stabilimenti industriali, ma è sufficiente il dato fattuale per cui le acque non vengono pretrattate a monte, arrivando, perciò, al depuratore non conformi alla direttiva 1991/271/CE o, quantomeno, senza garanzia di conformità a tale disciplina.

Tra l'altro, la stessa Regione Toscana si è mostrata incline a modificare il regime giuridico del depuratore consortile in base all'evoluzione dello stato di fatto, dando atto, nel decreto n. 8318 dell'8 luglio 2020 (doc. 1 depositato dalla Regione Toscana in primo grado), che il Consorzio potrà ritornare al più agevole meccanismo autorizzativo dell'AUA quando gli stabilimenti IPPC a monte introdurranno idonei sistemi di pretrattamento dei reflui. Testualmente, il decreto stabilisce «che la necessità della AIA 6.11 è dovuta fino alla eventuale futura effettiva cessazione da parte del consorzio Cuoio-Depur SpA di una funzione di trattamento delle acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE evacuate dalle suddette installazioni per le quali sussiste al momento una gestione indipendente».

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ai fini della classificazione IPPC 6.11 del depuratore, assume rilievo, altresì, che, limitatamente alla conduttura che raccoglie le acque prevalentemente industriali, il trattamento dei reflui è staccato dal SII. Ciò deriva da una peculiarità della legislazione toscana e, segnatamente, dall'art. 13-bis l.r. 20/2006, a mente del quale «[n]on rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica».

Ne consegue, come rilevato dal giudice di primo grado, che il sistema di depurazione non è assoggettato al regolamento generale di accettabilità degli scarichi in fognatura, adottato dall'ente di governo d'ambito ai sensi dell'art. 107, co. 1, cod. amb., ossia il regolamento AIT n. 21/2018 (regolamento che, all'art. 1, esclude espressamente la sua applicabilità ai soci consorziati dei gestori consortili di impianti di depurazione a carattere prevalentemente industriale). Sul punto si ricorda che questa norma richiede, ai fini dell'immissione delle acque di provenienza industriale nella pubblica fognatura, che gli scarichi siano sottoposti, inter alia, «alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente».

È vero che il Consorzio si è dotato di un proprio regolamento di accettabilità degli scarichi in fognatura (cd. regolamento Cuoiodepur, prodotto sub doc. 6 dal ricorrente in primo grado) e che gli stabilimenti consorziati si sono obbligati a rispettarlo. Tuttavia, il regolamento in questione è stato adottato dal Consorzio e non da AIT, che lo ha solo approvato ex post, e, soprattutto, «contiene opportune deroghe ai parametri di accettabilità in pubblica fognatura determinati ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D.Lgs 152/06» (così afferma AIT nella seduta della conferenza di servizi del 22 ottobre 2019). Inoltre, proprio per la sua estraneità al SII, il sistema di trattamento delle acque prevalentemente industriali è sottratto alla vigilanza dell'autorità d'ambito AIT; anzi, ai sensi dell'art. 12 del regolamento Cuoiodepur, il servizio di controllo, anche con riferimento all'osservanza delle prescrizioni per l'immissione delle acque in fognatura, è affidato allo stesso Consorzio. Il sistema, per come è concepito, non garantisce, dunque, che le acque industriali giungano in fognatura nel rispetto dei limiti di cui all'art. 107, co. 1, cod. amb.

11. Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello, con compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità e della novità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Martina Arrivi, Consigliere, Estensore