Presidente: Carbone V. Estensore: Botta R. Relatore: Botta R. P.M. Iannelli D. (Diff.)
Min. Ambiente Tutela Territorio (Avv. Gen. Stato) contro Energia Spa (Torrani ed altri) (Regola giurisdizione)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Contributo a carico dei richiedenti la valutazione di impatto ambientale - Natura giuridica - Tassa - Controversie relative al pagamento - Devoluzione alla giurisdizione tributaria - Fondamento.
Spetta alle commissioni tributarie la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti il pagamento del contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (abrogato dall'art. 48, comma primo, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e sostituito dalla tariffa prevista dall'art. 49, comma secondo, del medesimo decreto legislativo) da parte dei privati che abbiano richiesto la valutazione di impatto ambientale (nella specie, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di generazione di energia elettrica): esse, infatti, oltre ad avere per oggetto una prestazione che, in quanto imposta dallo Stato in stretta correlazione con l'espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato nell'ambito di uno scambio di utilità non avente carattere sinallagmatico, è qualificabile come tassa, non possono ritenersi devolute alla giurisdizione amministrativa, non afferendo ad un rapporto di concessione e non implicando un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del corrispettivo dovuto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
ENERGIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 2007
elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 146, presso l'avv.
Ernesto Mocci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Torrani Pier
Giuseppe e Nadia Restivo giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
Per regolamento preventivo di giurisdizione relativamente al giudizio
pendente innanzi al T.A.R. del Lazio su ricorso promosso dalla Energia
S.p.A. con atto notificato il 15 novembre 2004;
Udito l'avv. Ernesto Mocci, per delega, per la società
controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 3 aprile 2007 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto rigettarsi il
ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione proposta - innanzi al T.A.R.
Lazio (ed anche alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma) - da
parte della società Energia S.p.A. della comunicazione con
la quale il Ministero dell'Ambiente aveva sollecitato il pagamento
della somma dovuta da essa società, ai sensi della L. n. 136
del 1999, art. 27, in relazione alla richiesta di valutazione di
impatto ambientale nell'ambito del procedimento amministrativo
finalizzato ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e
l'esercizio di una centrale termoelettrica nel territorio del Comune di
Marcianise. Il Ministero dell'Ambiente nel costituirsi in giudizio ha
contestato la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del
giudice tributario ed ha proposto, innanzi alla Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, ricorso per regolamento preventivo di
giurisdizione. Resiste la società Energia S.p.A. con
controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta con il ricorso concerne la individuazione tra il
giudice amministrativo e il giudice tributario del giudice cui spetti
la giurisdizione in ordine alla controversia relativa alla sussistenza
dell'obbligo del versamento, da parte del privato richiedente la
valutazione di impatto ambientale - nel caso di specie funzionale al
rilascio dell'autorizzazione a realizzare una centrale termoelettrica -
della somma prevista dalla L. n. 136 del 1999, art. 27.
La norma in questione stabilisce, al comma 1, che "per le maggiori
esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il
cui valore sia di entità superiore a L. 100 miliardi, salvo
esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative
verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti
necessità logistiche ed operative, è posto a
carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del
valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere
riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione
ambientale". La richiesta di valutazione d'impatto ambientale
è necessaria anche al fine di conseguire l'autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di generazione di energia elettrica
ai sensi del D.L. n. 7 del 2003, convertito con modificazioni dalla L.
n. 55 del 2002. In relazione all'applicazione delle disposizioni
concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, il
Ministero dell'Ambiente ha emanato due circolari, una prima in data 18
ottobre 2004 ed una seconda in data 1 giugno 2005. Con la prima, oltre
a chiarimenti sulla modalità di formulazione della richiesta
e di calcolo dell'importo delle opere, è previsto che il
soggetto proponente deve produrre alla Direzione per la salvaguardia
ambientale del Ministero (DSA) unitamente alla richiesta di V.I.A.
anche un originale della quietanza rilasciata dalla competente sezione
di tesoreria o della ricevuta di c/c postale, analogamente intestata
alla sezione di Tesoreria territorialmente competente, che attesti la
data e la misura dell'importo del contributo corrisposto:
®la mancata produzione dell'attestazione del versamento del
contributo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A.,
conclude la circolare, "comporterà che da parte della DSA
non verrà dato avvio all'istruttoria tecnica da svolgersi a
cura della Commissione V.I.A. competente e ciò fino a quando
non sarà formalmente assolto l'obbligo contributivo in
discussione. In tal caso la Commissione non potrà comunque
emanare il proprio parere sino a quando non sarà presentata
la prescritta documentazione attestante l'avvenuto pagamento". Con la
seconda si specifica che il contributo previsto dalla L. n. 136 del
1999, art. 27, comma 1, "è da considerarsi a tutti gli
effetti, e con tutte le conseguenze che tale qualificazione importa,
tassa. Infatti, secondo i consolidati principi dottrinali e
giurisprudenziali, la tassa si definisce come "una particolare
fattispecie di corrispettivo avente natura tributaria, caratterizzata
dal fatto di avere come presupposto di fatto una domanda (volontaria o
coattiva) di prestazione costituente un servizio pubblico istituzionale
di un ente pubblico". La qualificazione del contributo de quo "come
tassa non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato
da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma
nella pacifica circostanza che il pagamento dovuto non è
soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una
tassa non può costituire presupposto di altro tributo".
La norma di cui alla L. n. 136 del 1999, art. 27, è stata
ora abrogata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 48, comma 1, lett. d), a
decorrere dal 12 agosto 2006, termine poi prorogato al 31 gennaio 2007,
dall' art. 52, comma 2, del predetto decreto, come modificato dal D.L.
n. 173 del 2006, art. 1 septies, comma 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. n 228 del 2006. Il successivo art. 49 Decreto
conferma che gli oneri relativi alla istruttoria per la valutazione di
impatto ambientale debbano essere posti a carico del proponente,
secondo tariffe disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente, e,
fino alla emanazione di tale decreto, pone "a carico del richiedente il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria
pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta
somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. Le somme di cui al presente comma s'intendono versate a
titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di
corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza
risultante in base a quanto stabilito dal successivo decreto di
determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del
costo effettivo del servizio reso".
L'esame della disciplina concernente gli oneri posti a carico del
richiedente la valutazione di impatto ambientale convince che deve
essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sulla
controversia relativa alla sussistenza dell'obbligo di versare il
contributo previsto, nel caso di specie ratione temporis, dalla L. n.
136 del 1999, art. 27, (ma la situazione non è diversa nel
nuove regime emergente dal cd. "codice dell'ambiente"). Tale
controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si
ricollega all'espletamento di un pubblico servizio, non afferisce ad un
rapporto di concessione ne' implica un sindacato sulla
legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto
l'obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla
legge, senza che siano riservati alla Pubblica Amministrazione spazi di
discrezionalità circa la concreta individuazione dei
soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il "quantum" del
corrispettivo dovuto. Trattandosi, quindi, di controversia attinente
alla spettanza o meno del "corrispettivo" di un pubblico servizio non
è confì gurabile in proposito, alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e per concorde
orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons.
Stato, Sez. 6^, n. 715 del 2006 Sez. 5^, n. 6409 del 2005) e di queste
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. sent. n. 10418
del 2006 e ord. n. 3274 del 2006), la giurisdizione del giudice
amministrativo. Nè rileva il fatto che la L. n. 311 del
2004, art. 1, comma 552, abbia devoluto alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto le
procedure e i provvedimenti in materia di impianti di generazione di
energia elettrica di cui al D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni
risarcitorie": tale riserva, che non può non essere
interpretata restrittivamente, concerne le procedure e i provvedimenti
in materia di impianti di generazione di energia elettrica, non il
corrispettivo dovuto per la procedura di valutazione di impatto
ambientale - il cui assolvimento costituisce una condizione preliminare
perché possano concretamente svolgersi le procedure di
autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dei predetti impianti -,
la quale resta soggetta alla propria specifica disciplina, anche per
quanto attiene al profilo della giurisdizione. Non è,
infatti, possibile sostenere che la giurisdizione sulla spettanza o
meno del corrispettivo previsto per la procedura di valutazione di
impatto ambientale appartenga al giudice amministrativo se tale
procedura è funzionale ad una procedura di autorizzazione
alla realizzazione ed esercizio di un impianto di generazione di
energia elettrica ed appartenga ad altro giudice nell'ipotesi di
diversa funzionalità operativa. Tanto precisato, occorre
verificare se nel caso di cui trattasi la giurisdizione spetti al
giudice tributario, come sostiene il Ministero ricorrente in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione.
Orbene, la valutazione di impatto ambientale è una
attività pubblica il cui esercizio è strumentale
al rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di determinate opere e
funzionale a garantire l'interesse della collettività a che
l'esecuzione delle opere de quibus non comprometta l'assetto del
territorio, ponendo in pericolo il rispetto del diritto all'ambiente
costituzionalmente tutelato. La procedura di valutazione di impatto
ambientale, quindi, nonostante realizzi, se positivamente conclusa,
anche un interesse del privato alla esecuzione dell'opera per la quale
quella valutazione è stata richiesta, è
principalmente intesa ad attuare un interesse pubblico (quello alla
conservazione dell'ambiente): sicché la prestazione
pecuniaria dovuta dal richiedente, determinata dalla legge nella
quantità e nei presupposti, non si colloca all'interno di un
quadro di corrispettività sinallagmatica, ma costituisce una
entrata dello Stato - tant'è che essa è
corrisposta ad organi della "fiscalità generale" (Ministero
del tesoro, nella vigenza della L. n. 136 del 1999, art. 27, e
Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella vigenza del nuovo
"codice dell'ambiente") e da questi riassegnata al Ministero
dell'ambiente, nella specie competente - funzionale alla copertura dei
costi per l'esercizio di una pubblica funzione nell'interesse della
collettività (prima ancora che per la erogazione di un
pubblico servizio a vantaggio del privato richiedente). Tale
prestazione, quale obbligazione che trova la propria fonte nella legge
e non in un rapporto contrattuale a prestazioni bilaterali, presenta,
quindi, i connotati di una "tassa", che è definibile come la
prestazione che lo Stato può imporre al fine di procurarsi
una entrata in stretta correlazione all'espletamento di funzioni
pubbliche che riguardano specificamente l'obbligato in una situazione
di scambio di utilità (per il vantaggio che ne deriva
all'obbligato medesimo), prestazione che - diversamente dall'imposta -
si ispira al principio di corrispettività (slegato,
tuttavia, da un nesso di
sinallagmaticità) e che non trova titolo giustificativo
nella capacità contributiva del soggetto al quale
è richiesta. Dalla ritenuta natura tributaria della
prestazione de qua consegue - anche alla luce della riforma introdotta
dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, (e ancor più
alla luce delle modifiche operate dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis,
comma 1, (conv. con L. n. 248 del 2005) - che appartenga al giudice
tributario la giurisdizione sulle controversie relative alla spettanza
o meno della prestazione stessa, secondo il seguente principio di
diritto: "A norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, come
sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che attribuisce
alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie, spetta a tale giurisdizione la
controversia relativa alla prestazione pecuniaria imposta dalla L. n.
136 del 1999, art. 27, al soggetto che richieda l'attivazione della
procedura di valutazione di impatto ambientale al fine di ottenere
l'autorizzazione a realizzare un'opera - come la realizzazione di
impianti di generazione di energia elettrica ai sensi del D.L. n. 7 del
2002 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 55 del 2003) - per la
quale la legge preveda la conclusione positiva di tale
valutazione¯. Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve
essere dichiarata la giurisdizione del giudizio tributario. La
complessità e la novità della questione
giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile
2007. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007