Consiglio di Stato Sez. IV n. 408 del 19 gennaio 2026
Ambiente in genere.Proroga dell'AIA e obblighi documentali ambientali

In tema di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'estensione della durata del titolo per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001 opera sulla base del possesso del requisito all'atto del rilascio, senza che ne sia richiesto il mantenimento continuativo per l'intero periodo di efficacia. Con riguardo agli obblighi documentali, la relazione di riferimento ex d.m. 104/2019 non è dovuta per gli impianti di mera eliminazione rifiuti che non comportino l'uso, la produzione o il rilascio di sostanze pericolose. Il rinnovo dell'AIA non necessita di una nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora non sussistano modifiche sostanziali rispetto all'impianto originariamente autorizzato, restando preclusa l'impugnazione di vizi relativi a titoli pregressi ormai inoppugnabili

Pubblicato il 19/01/2026

N. 00408/2026REG.PROV.COLL.

N. 09131/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9131 del 2024, proposto dal Comune di Tortora, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Barone e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (Diss) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella qualità di Commissario ad acta e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della società Co.Gi.Fe Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Amalia Monci e Domenico Monci, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza, dei Comuni di Aieta, Lauria, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Scalea e Praia A Mare, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 1448 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, il Comune di Tortora ha impugnato la sentenza n. 1448 del 2024 del T.a.r. Calabria - Catanzaro, con cui è stato respinto il ricorso dal medesimo proposto per la dichiarazione di nullità o per l’annullamento del Decreto di “riesame con valenza di rinnovo” ai sensi degli artt. 29-ter e 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDG n. 1576 del 2009 con riferimento all’“Impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non”, sito in località San Sago nel territorio del Comune di Tortora (CS), della società Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., adottato il 19 ottobre 2023 dal Dirigente delegato dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella qualità di Commissario ad acta nominato dal medesimo T.a.r. Calabria - Catanzaro con la precedente sentenza n. 1043 del 2023, provvedimento poi comunicato al Comune di Tortora con nota n. 17816 del 19 ottobre 2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 270 del 13 dicembre 2023, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

2. In punto di fatto, occorre premettere che il presente giudizio trae origine dall’istanza presentata il 26 agosto 2020 dalla società Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. alla Regione Calabria, recante la richiesta di “riesame con valenza di rinnovo” dell’AIA di cui al sopra menzionato DDG n. 1576 del 2009, adottato dopo la VIA rilasciata con DDG n. 6630 del 2005. A fronte di tale istanza, con nota n. 395354 del 16 settembre 2020, la Regione Calabria assegnava termine al gestore per produrre l’istanza per l’espletamento della procedura di VINCA sospendendo i termini del procedimento fino all’esito di tale procedura.

L’istanza di VINCA veniva dunque presentata in data 27 novembre 2020, con nota prot. 227318/23AB, per il cui tramite veniva altresì attestato che “non sono intervenute modifiche nell’impianto rispetto a quanto già valutato ed approvato in sede di VIA con il provvedimento di cui al DDG 6630/2005”. Sul punto, il Comune di Tortora ha tuttavia affermato di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa a tale procedimento, avendone appreso l’esito solo al momento del rilascio del provvedimento finale, ossia del decreto dirigenziale del Dipartimento Ambiente ed Energia n. 23AB.2021/D.00370 del 23 aprile 2021, recante il parere favorevole di VINCA, in fase di screening, ove la Regione aveva ritenuto di non dover procedere “alla Valutazione Appropriata di II livello”.

Successivamente, veniva riattivato presso la Regione Calabria il procedimento volto al rilascio dell’AIA e veniva convocata la Conferenza dei servizi decisoria.

La Regione restava, tuttavia, inerte e la Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., a fronte di tale inerzia, attivava l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9, 9-bis e 9-ter della l. n. 241 del 1990 e proponeva poi altresì il ricorso avverso il silenzio davanti al T.a.r. Calabria, R.G. n. 1098 del 2022, conclusosi con la pronuncia della sentenza n. 2226 del 2022, con cui il T.a.r., in accoglimento del ricorso, ha assegnato alla Regione il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza per concludere il procedimento e, con l’ulteriore sentenza n. 1043 del 2023, è stato nominato il Commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega.

A seguito di tale pronuncia, il Commissario ad acta, dopo essersi insediato nel proprio ufficio, ha comunicato al Comune di Tortora la conclusione del procedimento, allegando il menzionato decreto di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA richiesto dalla Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., comunicato il 19 ottobre 2023 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 270 del 13 dicembre 2023, con cui è stata accolta l’istanza della Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., riscontrando puntualmente quanto dedotto nelle venti “motivazioni illustrate dal Comune di Tortora nella sua nota prot. 8661 del 31/5/2023”.

3. A fronte dell’adozione di tale decreto, il Comune di Tortora ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento, in quanto si tratterebbe, a suo avviso, del rinnovo di un’AIA ormai scaduta da anni e come tale insuscettibile di “rivivere” attraverso un mero rinnovo, ferma restando l’asserita incompatibilità con la destinazione del terreno a uso civico e l’assenza dei necessari requisiti e presupposti, tra cui una VIA valida ed efficace, e la violazione di alcune garanzie procedimentali, in quanto al Sindaco del Comune ricorrente non sarebbe stata riconosciuta la possibilità di rendere il proprio parere ex art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 e alla Conferenza di servizi non avrebbero partecipato alcuni dei soggetti legittimati.

4. Con la sentenza n. 1448 del 2024, il T.a.r. Calabria - Catanzaro, dopo aver estromesso dal giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver dichiarato inammissibili gli interventi ad adiuvandum dei Comuni di Aieta, Lauria, Santa Maria del Cedro, San Nicola Arcella, Praia a Mare e Scalea, ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo infondati tutti i dieci motivi proposti.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Tortora, formulando dieci motivi di gravame.

5.1. Con il primo motivo, l’appellante ha insistito nel sostenere che, ai fini dell’operatività delle due proroghe temporali dell’efficacia dell’AIA rilasciata nel 2009, fosse necessaria la perdurante validità della certificazione UNI EN ISO 14001. Ad avviso dell’appellante, la sentenza del T.a.r. sarebbe errata nella parte in cui ha respinto la tesi della ricorrente, secondo cui non opererebbero i due meccanismi di proroga temporale dell’AIA, basati sul supposto possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 e, in particolare, quello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 59 del 2005 (da cinque a sei anni) e quello ai sensi del combinato disposto dell’art 29-octies, comma 3, lett. b) e comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 (proroga a dodici anni). Secondo l’appellante, solo questo doppio meccanismo di proroga dell’AIA rilasciata nel 2009 avrebbe legittimato l’istanza di rinnovo proposta dalla Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., presentata solo il 24 agosto 2020.

In questa prospettiva, però, il T.a.r. avrebbe errato ad attribuire rilievo centrale, ai fini dell’applicabilità della proroga ex lege dell’AIA, all’espressione “all’atto del rilascio”, la quale – a suo dire – cristallizzerebbe l’esigenza concernente il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 soltanto al momento del rilascio dell’AIA. Per contro, ad avviso dell’appellante, tale espressione introdurrebbe “una dead-line che limita evidentemente il beneficio della estensione di efficacia temporale dell’AIA a quei gestori che, quanto meno al momento del rilascio della medesima AIA, fossero già in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001”. A dimostrazione della necessità di mantenere la certificazione de qua nel tempo, il Comune ha richiamato l’art 5.4 del Regolamento CE n. 1221 del 2009, secondo cui “L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio sistema di gestione ambientale e della presente norma internazionale, e i risultati ottenuti”, sicché sarebbe “la stessa natura” del sistema ISO 14001 a imporre che la certificazione, per essere rilevante a ogni fine, sia perdurante nel tempo, trattandosi di una certificazione “di processo”. Nel caso di specie, già a distanza di un anno dal rilascio dell’AIA, la Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. non sarebbe stata più in possesso del requisito idoneo a legittimarne la durata di sei anni anziché cinque, oltre al “raddoppio” ope legis del termine di efficacia dell’AIA, da sei a dodici anni.

In secondo luogo, è stata contestata la tesi del T.a.r. secondo cui dovrebbe essere considerato del tutto irrilevante il fatto che, al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa sull’estensione dell’efficacia dell’AIA, il titolo autorizzativo della Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. fosse sospeso e che, alla medesima data della supposta proroga ope legis, l’impianto in questione fosse inattivo e privo di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie.

5.2. Con il secondo motivo di gravame, il Comune di Tortora ha censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha negato l’esistenza di un uso civico sui terreni ove è sito l’impianto in questione, facendo leva su un precedente dello stesso T.a.r. Calabria di dodici anni prima, ritenuto inconferente. Più precisamente, è stata contestata la tesi del giudice di primo grado secondo cui la mera instaurazione del contenzioso sulla sussistenza dell’uso civico sarebbe di per sé sufficiente a “neutralizzare” la rilevanza del comma 3 dell’art. 15 della l.r. n. 17 del 2008, “che introduce una forma di silenzio assenso nel caso di superamento del termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti dei Comuni per assumere diverse determinazioni”, sicché anche le delibere della Giunta comunale di Tortora n. 61 e n. 62 del 23 e 28 maggio 2023 sarebbero state “paralizzate” dalla pendenza di tale contenzioso, con la conseguente correttezza delle conclusioni del Commissario nel provvedimento impugnato. Per contro, ad avviso dell’appellante, le delibere della Giunta sopra menzionate sarebbero pienamente valide ed efficaci in quanto dirette a dichiarare l’esistenza degli usi civici sul terreno ove sorge l’impianto, non essendovi ostacoli all’esercizio del potere comunale di dichiarare l’esistenza di tali usi e munire di esecutività le proprie delibere e non essendo, a tal fine, rilevante né il contenzioso pendente davanti al Commissario degli usi civici della Calabria, né il mancato rilascio del parere dell’amministrazione regionale.

Con riferimento al primo aspetto, il Comune ha dedotto che la pendenza del contenzioso innanzi al Commissario degli usi civici non avrebbe alcun rilievo, in quanto le competenze amministrative in materia di usi civici sono state espressamente trasferite, ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, dai Commissari degli usi civici alle Regioni e la Regione Calabria ha poi conferito tali funzioni amministrative ai Comuni con la l.r. n. 18 del 2007, senza subordinarle né condizionarle al potere giurisdizionale del Commissario degli usi civici.

D’altra parte, il Commissario degli usi civici non avrebbe nemmeno il potere di sospendere o annullare le delibere dichiarative dell’esistenza degli usi civici stessi, avendo soltanto il potere di disapplicarle, come ogni altro provvedimento amministrativo, mantenendo i soli poteri giurisdizionali concernenti l’esistenza o meno dell’uso civico.

Sotto un diverso profilo, neppure il mancato rilascio del parere regionale inciderebbe sull’intervenuta efficacia esecutiva delle delibere della Giunta comunale sopra menzionate, in quanto, se è vero che la Regione ha un potere di controllo sul provvedimento finale, sarebbe altrettanto vero che il parere regionale deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta del Comune, “decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato”, come previsto dall’art. 15, comma 3, della l.r. n. 18 del 2007 nel testo vigente all’epoca dell’adozione delle citate delibere comunali. Nel caso di specie, la Regione ha ritenuto che tale termine potesse essere interrotto dalla pendenza del contenzioso davanti al Commissario degli usi civici, ma così non potrebbe essere, poiché tale contenzioso risulta del tutto “neutro” rispetto all’efficacia dei provvedimenti amministrativi in questione, quanto meno fino alla sentenza che lo definisce. Parimenti, esso non potrebbe impedire la formazione del silenzio assenso orizzontale tra amministrazioni, previsto dalla legge regionale e, a monte, dall’art 17-bis della l. n. 241 del 1990, rientrante, in forza dell’art 29, comma 2-ter, della stessa legge, tra i “livelli essenziali delle prestazioni” da garantire su tutto il territorio nazionale ex art. 117, comma 2, lett. m, Cost..

5.3. Con il terzo motivo di gravame, il Comune di Tortora ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha respinto anche il motivo concernente la violazione del d.m. n. 104 del 15 aprile 2019, poiché il giudice di primo grado avrebbe errato ad affermare che l’applicazione di tale d.m. presuppone un’attività diretta “a produrre sostanze tossiche o nocive (circostanza che non è da riscontrare nel caso de quo)”, fermo restando che, anche se il caso di specie non fosse riconducibile all’ambito delle previsioni dell’art. 3 del d.m. in questione, troverebbe comunque applicazione l’art. 4, che disciplina la “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” secondo un procedimento trifasico regolato dall’allegato 1 del decreto medesimo e, in particolare, non sarebbe stata data applicazione alla prima fase, diretta alla valutazione della “presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione, determinandone la classe di pericolosità”, in quanto ritenuta del pari applicabile solo all’ipotesi di “produzione” di sostanze pericolose.

In tale prospettiva, secondo l’appellante, sarebbe stato sufficiente prendere in considerazione la stessa domanda di rinnovo dell’AIA presentata dalla Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. per rendersi conto che l’impianto è destinato a trattare anche rifiuti pericolosi, come peraltro risulta sia dalla VIA del 2005 che dall’AIA del 2009.

A ulteriore sostegno della necessità della relazione di riferimento di cui al d.m. n. 104 del 2019, il Comune ha altresì evidenziato che sotto l’impianto scorre una falda acquifera superficiale permanente e che il piazzale non risulta sufficientemente impermeabilizzato, essendo coperto in parte da bitumato e in parte da calcestruzzo, inidoneo a garantirne l’impermeabilità. Ciononostante, il Commissario ha omesso ogni considerazione su tali deduzioni procedimentali del Comune, poi “ignorate” anche dal T.a.r.. Conseguentemente, ferma l’asserita infondatezza della tesi della limitazione dell’applicabilità del d.m. n. 104 del 2019 ai soli casi di produzione di sostanze pericolose, l’appellante ha contestato l’omessa applicazione, quanto meno, dell’art. 4 del predetto decreto, sostenendo che la sentenza debba essere riformata non solo per l’asserita violazione del d.m. n. 104 del 2019, ma anche dell’art. 29-ter del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina il procedimento di presentazione della domanda di AIA, in quanto, posto che il d.m. n. 104 del 2019 dispone che la relazione di riferimento debba essere presentata unitamente alla domanda di AIA, la sua mancata presentazione determinerebbe il venir meno di un elemento fondamentale di tale domanda, rendendola conseguentemente “non valutabile” se non all’esito della procedura di integrazione documentale di cui al sopra richiamato art. 29-ter, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006.

5.4. Con il quarto motivo di gravame, il Comune di Tortora ha contestato il rigetto del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, concernente l’assenza di una VIA valida ed efficace in conseguenza delle opere realizzate (o che comunque si renderebbero necessarie) dopo la stessa VIA del 2005 e l’AIA del 2009, sicché il Commissario avrebbe dovuto imporre il rinnovo dell’AIA.

Il T.a.r., sul punto, ha affermato che le valutazioni “devono essere ritenute compendiate e assorbite dall’A.I.A. originariamente rilasciata”, ma secondo l’appellante, in considerazione della diversità dei due istituti, sarebbe impossibile per l’AIA assorbire o compendiare quegli aspetti concernenti la localizzazione e la progettazione delle modifiche dell’impianto che devono essere valutate solo in sede di VIA. Per tale ragione, il rilievo dell’omessa contestazione dell’AIA del 2009 da parte del Comune sarebbe infondato, posto che non era l’AIA il provvedimento idoneo a valutare i profili progettuali e localizzativi delle modifiche.

5.5. Con il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo, tutti trattati congiuntamente, l’appellante si è limitato a mere contestazioni in merito alla circostanza che il T.a.r. avrebbe errato a porre un onere della prova eccessivo a carico del Comune di Tortora con riferimento alle censure relative al certificato di agibilità (quinto motivo), alla carenza della documentazione fornita anche sotto il profilo delle planimetrie utili per verificare la reale capacità di smaltimento dell’impianto (sesto motivo), all’assenza delle autorizzazioni inerenti il pozzo e la realizzazione dei tre piezometri (settimo motivo), alla mancanza di un valido nulla osta idraulico (ottavo motivo) e alla mancata acquisizione della valutazione di impatto sanitario (nono motivo).

5.6. Infine, con il decimo motivo di gravame, il Comune ha insistito nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata partecipazione alla Conferenza di servizi della Regione Basilicata, del Comune di Trecchina, della Soprintendenza ai beni culturali e dei Vigili del Fuoco e senza consentire al Sindaco del Comune di Tortora di esprimere il parere ex art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006.

6. Si è costituito in giudizio, con un mero atto di costituzione formale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e si è del pari costituita la Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., chiedendo il rigetto dell’appello. Quest’ultima, a proposito degli usi civici, ha fatto presente che nel procedimento R.G. n. 1 del 2023, pendente davanti al Commissario per gli usi civici della Calabria, il CTU nominato ha concluso escludendo l’esistenza degli anzidetti usi civici, come si desume da quanto di seguito letteralmente si riporta: “dall’analisi della voluminosa documentazione depositata in atti, integrata da ulteriori documenti ed elaborati cartografici e fotografici inerenti, consultati ed in parte allegati alla presente, sulla base del contributo fornito dall’interpretazione ponderata e genuina di essi nonché dell’analisi dello stato, soprattutto idrogeologico, ambientale ed agricolo, del luogo inteso come area più vasta, posso con imparzialità ed oggettività affermare che: il terreno oggetto di accertamento demaniale, riportato in Catasto del Comune di Tortora, foglio di mappa n. 4, particelle n. 27, 141, 144, 145, 146 e 147 dell’estensione lorda di ha 4,9127, non appartiene al demanio comunale, come tale non è soggetto al gravame del vincolo degli usi civici ed è, per converso di natura allodiale”. Conseguentemente, ad avviso della Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., sarebbe dimostrata l’infondatezza delle contestazioni del Comune di Tortora in ordine all’esistenza del presunto gravame di uso civico sull’area in questione.

7. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 – reputa che l’appello non sia fondato e vada respinto per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.

7.1. Il primo motivo di gravame è infondato, poiché, ai fini dell’operatività dei meccanismi di proroga dell’AIA, non risultano dirimenti né il mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 per tutto il periodo di tempo dell’autorizzazione, né la circostanza che l’AIA rilasciata nel 2009 fosse sospesa al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 2014, che ha modificato l’art. 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo l’estensione del termine di efficacia dell’AIA stessa e disponendo quanto segue: “Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”.

Inoltre, l’art. 5, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce la nozione di “installazione esistente”, precisando che “ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128”.

Dall’esegesi delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare, dal significato letterale dell’espressione che fa riferimento “all'atto del rilascio dell'autorizzazione”, ritiene il Collegio che si possa desumere che, da un lato, era sufficiente che l’impianto fosse certificato al momento del rilascio dell’AIA, fermo restando che – come correttamente rilevato dal T.a.r. – quest’ultima nulla disponeva in merito alla necessità che la certificazione permanesse per tutto il periodo di efficacia dell’autorizzazione medesima e, dall’altro lato, che non assumono alcuna rilevanza la sospensione del titolo autorizzativo o la temporanea inattività dell’impianto, poiché, con ogni evidenza, si tratta di profili che non incidono in alcun modo sull’esistenza del titolo stesso.

Nel senso dell’infondatezza della tesi della necessità del possesso continuativo della certificazione depone, poi, anche un argomento di ordine logico, posto che il secondo periodo del comma sopra citato fa riferimento all’ipotesi in cui la certificazione sia “successiva all’autorizzazione”, escludendo dunque il rapporto di necessaria corrispondenza tra possesso della certificazione e titolarità dell’autorizzazione.

Conseguentemente, è da reputarsi corretto quanto affermato dal Commissario nella parte in cui ha rilevato quanto segue: “tale prima motivazione non è pertinente, in quanto insussistente, come già esaustivamente argomentato dall’autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi in cui si precisava che “si intende esteso il termine di validità dell’AIA (rilasciata con provvedimento 1576/2009 e successive integrazioni) a 12 anni trattandosi di installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, ragion per cui la predetta validità si intendeva estesa al 24/2/2021 – senza considerare la sospensione dell’autorizzazione a seguito delle intervenute vicende giudiziarie - e la domanda di riesame/rinnovo del 4/8/2020 si deve intendere legittimamente prodotta nei termini”; a supporto di tali considerazioni pare giusto il caso di rammentare che, per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell’autorizzazione (vedi art. 29.octies, comma 8, del D.Lgs. 152/06) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell’AIA, come asserito dal Comune in tale motivazione”.

7.2. Il secondo motivo è anch’esso infondato, dal momento che i sopra richiamati atti della Giunta comunale di Tortora diretti ad affermare l’esistenza dell’uso civico sono attualmente inefficaci e l’accertamento della loro esistenza è di competenza esclusiva del Commissario per gli usi civici della Calabria, davanti al quale pende il relativo giudizio – e senza considerare, peraltro, che la consulenza tecnica depositata nel richiamato giudizio ne ha escluso l’esistenza – fermo restando che, ove anche questi divenissero efficaci all’esito del predetto giudizio, il loro effetto sul provvedimento impugnato dovrà essere comunque necessariamente valutato dall’amministrazione.

In considerazione dell’evidente specialità del procedimento de quo e della pendenza del giudizio di accertamento davanti al predetto Commissario, non può neppure operare il meccanismo del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-bis della l. n. 241 del 1990. Del resto, nel senso dell’attuale inefficacia degli atti, si è espresso lo stesso Commissario per gli usi civici nell’udienza del 29 maggio 2023, il quale ha fatto presente che “alla luce dell’assetto normativo delineato dalla L.R. n. 18/2007 la Regione Calabria ha un ruolo tutt’altro che marginale nel procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione delle aree soggette a usi civici nel momento che la delibera di approvazione regionale è condizione di efficacia degli atti assunti dal comune” (cfr. doc. depositato il 22 maggio 2024 nel primo grado di giudizio).

7.3. Il terzo motivo di gravame è infondato, in considerazione dell’inapplicabilità del d.m. n. 104 del 15 aprile 2019, recante il “Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06”. Come già rilevato in modo del tutto corretto dal T.a.r. Calabria, infatti, nel caso di specie non è ravvisabile alcun obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui al citato d.m., poiché questa si riferisce esclusivamente alla produzione di sostanze tossiche o nocive e, come tale, presuppone, pertanto, un’attività diretta a siffatta produzione, mentre, nella fattispecie in esame, non viene in rilievo alcuna attività specificamente diretta alla produzione di sostanze tossiche o pericolose “usate prodotte o rilasciate” nell’esercizio dell’attività stessa, trattandosi di un mero impianto di “eliminazione rifiuti”.

Sul punto è, dunque, corretta la valutazione del Commissario ad avviso del quale “la relazione di riferimento, difatti, è da norma espressamente riferita alle potenziali contaminazioni determinate da “sostanze” utilizzate nell’installazione, dizione che esclude la pertinenza delle potenziali contaminazioni determinate da rifiuti, che devono essere oggetto di distinte azioni di monitoraggio e contrasto (peraltro già specificate nel quadro prescrittivo proposto); come chiarito nella quarta seduta della Conferenza di servizi, il gestore ha presentato la documentazione attestante l’esclusione dagli obblighi relativi alla relazione di riferimento, che è stata positivamente valutata”.

7.4. Il quarto motivo è infondato poiché i vizi prospettati dal Comune, nella parte in cui afferiscono a interventi che si collocano tra la VIA del 2005 e l’AIA rilasciata nel 2009, dovevano essere evidentemente prospettati attraverso una tempestiva impugnazione dell’AIA del 2009. Per quanto riguarda, invece, le opere realizzate successivamente, il Commissario ad acta le ha ritenute compatibili con il rinnovo dell’AIA con una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità propria del provvedimento di rinnovo dell’AIA e che risulta congruamente motivata e conforme a parametri di ragionevolezza.

Sul punto, la motivazione del provvedimento risulta, infatti, adeguata, posto che il Commissario ha rilevato che, per quanto concerne gli interventi anteriori al rilascio dell’AIA, il “motivo non è pertinente al procedimento in corso, perché la rimostranza, come peraltro già argomentato dall’autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, si riferisce a “questioni ampiamente superate con il rilascio dell’AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di Tortora, che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli”, o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l’AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06)”.

Del pari, come anticipato, il Commissario ha ritenuto che le ulteriori opere fossero compatibili con il rinnovo dell’AIA, avendo puntualizzato che la “motivazione non è pertinente; in essa si lamenta l’assenza di dettagli progettuali relativi a nuove opere sufficienti ad esprimersi sulla loro realizzazione; a riguardo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi l’autorità procedente ha chiarito che “viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda di AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un’installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell’impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell’esercizio unitamente all’adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell’ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata”; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell’ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l’incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l’obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all’entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell’installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l’esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell’AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all’esercizio; per l’intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica “ai fini VIA ovvero ai fini AIA”; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell’istanza, resterà in capo al gestore l’obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell’AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie”.

Anche gli ulteriori profili rappresentati dall’appellante circa la necessità di apportare modifiche al progetto sono infondati. Secondo l’appellante, infatti, sarebbe necessaria una modifica del progetto, poiché secondo quanto previsto dalla Co.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., lo stoccaggio dei rifiuti “dovrebbe avvenire all’aperto e/o in cassoni scarrabili, mentre, secondo le Linee Guida del MATTM (Circolare n 1121 19) esso dovrebbe avvenire in locale chiuso e con idonei requisiti antincendio, ovvero su area coperta dotata di pavimentazione di adeguata resistenza e impermeabile”. Si tratta, tuttavia, di profili che non evidenziano criticità insuperabili, come efficacemente osservato dal Commissario nel provvedimento impugnato con una motivazione che, come già rilevato dal T.a.r., è da reputarsi ragionevole, tenuto conto, per l’appunto, della necessità di richiedere le autorizzazioni ove si delineino difformità sostanziali, le quali, al momento, non sono ravvisabili. In altri termini, non vi era necessità di rinnovare la VIA proprio perché la società non aveva richiesto modifiche sostanziali.

Da ultimo, sono generiche e comunque manifestamente infondate le contestazioni riferite ai rapporti tra VIA e VINCA, posto che l’appellante si è limitato a ritenere “non condivisibile” l’affermazione del carattere assorbente della VINCA “postuma” rispetto al rinnovo dell’AIA, osservando che il rilascio della VINCA “non sanerebbe le illegittimità segnalate” in quanto nella stessa VINCA si legge che essa “non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi”, concludendo nel senso della “perdurante necessità di un nuovo procedimento di VIA, stante l’inattualità, illegittimità ed inefficacia di quella del 2005”. Ad avviso del Collegio, la censura, così come prospettata, non può essere accolta perché il rilascio della VINCA non può rappresentare un vizio rispetto al provvedimento impugnato, dal momento che essa può essere considerata postuma rispetto alla VIA del 2005 e all’AIA del 2009 ma non certo rispetto al presente decreto di rinnovo e nessuna contestazione è mai stata formulata in tal senso né rispetto alla VIA del 2005 né rispetto all’AIA del 2009, divenute pertanto inoppugnabili.

7.5. Il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo di appello – che sono stati trattati congiuntamente dall’appellante – vanno respinti poiché sostanzialmente generici, in quanto il Comune di Tortora si è limitato a censurare la decisione impugnata sul presupposto che il T.a.r. avrebbe addossato al Comune un onere della prova “insopportabile”, in quanto avrebbe addotto “carenze probatorie assolutamente insussistenti”. A tale proposito, però, non colgono nel segno le doglianze con cui il Comune appellante si è limitato, in concreto, a riproporre le argomentazioni dal medesimo prospettate con il ricorso introduttivo, in quanto, in tal modo, per ciascuno dei predetti motivi, non ha formulato censure specifiche alla motivazione della decisione impugnata.

7.5.1. In particolare, circa la mancanza del certificato di agibilità (quinto motivo), il T.a.r. non ha svolto soltanto considerazioni riferite al difetto di prova, ma ha chiarito che non era stata contestata l’inagibilità delle opere per le quali il predetto certificato era stato rilasciato né era stato richiesto, nel corso del procedimento volto al rilascio del decreto impugnato, il riesame dell’agibilità ai fini del rinnovo del titolo autorizzatorio, con la conseguenza che il giudice di primo grado ha ritenuto che “il certificato di cui CO.GI.FE. dispone sia utile anche ai fini del procedimento in questione”. Da quanto precede deriva che la decisione del T.a.r. non è stata adeguatamente censurata, poiché il Comune si è limitato a dedurre di aver “evidenziato che l’Impianto dispone di una attestazione di agibilità risalente al 2006 e riferita solo a una parte delle opere, posto che è pacifica la modifica delle dimensioni dell’Impianto” e che “la stessa ASP, in sede di Conferenza di servizi, ha invero chiesto l’aggiornamento per ragioni igieniche del detto certificato, certamente inattuale”, concludendo di aver così rispettato il “principio di prova”.

7.5.2. A proposito dell’assenza delle planimetrie utili per verificare la reale capacità di smaltimento dell’impianto (sesto motivo), il Comune appellante ha affermato di aver “espressamente contestato la mancanza degli elementi per verificare l’effettivo volume delle vasche, mai forniti dagli Enti competenti”, osservando di non avere la disponibilità di “alcun elemento di prova”, sicché non potrebbe essere gravato della “probatio diabolica” consistente nell’analisi “di un dato STV solo indirettamente e potenzialmente rilevante”.

Anche in questo caso, il T.a.r. – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – non si è limitato a una generica contestazione della mancanza di prova, ma ha espresso una motivata adesione a quanto affermato dal Commissario ad acta, osservando come questi abbia dato “analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o, in altri termini, incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell’A.I.A.”.

Ad avviso del T.a.r., infatti, non assumerebbero effettiva rilevanza le asserite “criticità informative sulla capacità delle vasche”, in quanto, a prescindere dalla capacità in ipotesi prevista, l’amministrazione regionale deputata alle valutazioni ambientali (per mezzo della S.T.V.) “aveva prescritto (e dunque ritenuto compatibile con l’autorizzazione) uno smaltimento nel limite massimo ivi rappresentato”, con la conseguenza che il giudice di primo grado ha chiaramente affermato che era a tale capacità massima di smaltimento che avrebbe dovuto fare riferimento il Comune di Tortora nello svolgere le proprie valutazioni tecniche, posto che, in tale prospettiva, ogni smaltimento nei limiti individuati dalla S.T.V. era da intendersi consentito. Il T.a.r., inoltre, ha anche chiarito che tale prescrizione è stata “del tutto ignorata dal Comune”. Per tali ragioni, ad avviso del Collegio, la puntuale motivazione del giudice di primo grado non è stata adeguatamente censurata in sede di appello, poiché il Comune appellante si è limitato a una generica riproposizione delle proprie osservazioni a proposito dell’asserita mancanza di elementi per verificare il volume delle vasche, benché – come appena rilevato – le considerazioni svolte nella sentenza impugnata prescindessero dalla necessità di disporre di tali elementi.

7.5.3. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la contestata assenza delle autorizzazioni inerenti il pozzo e la realizzazione dei tre piezometri (settimo motivo). In proposito, il Comune appellante si è limitato alla censura che segue: “Il Comune ha evidenziato che: a) il Gestore non dispone delle risorse idriche necessarie per l’esercizio dell’attività, fornendo i dati analitici all’uopo conferenti; b) i piezometri sono stati installati solo nel 2017 e quindi molti anno dopo l’AIA di cui si chiede il rinnovo. Sfuggono alla scrivente difesa le “più puntuali deduzioni” che il Comune avrebbe dovuto addurre a sostegno del motivo del ricorso, evidentemente ignorato nella Sentenza impugnata”. Anche tali considerazioni non sono idonee a censurare la motivazione della sentenza poiché, quanto al primo profilo, il giudice di primo grado aveva rilevato che non erano chiare – a monte – “le ragioni per cui l’autorizzazione esistente, che non viene modificata dall’A.I.A., infici (non la realizzabilità delle attività in sé considerate bensì) direttamente la legittimità del provvedimento” e tale affermazione non è stata in alcun modo confutata. Anche per quanto concerne i piezometri, l’appello si riduce alla mera reiterazione delle prospettazioni già formulate, non essendo stata confutata la motivazione della sentenza appellata nella parte in cui il T.a.r. ha chiaramente affermato che le censure non erano idonee a “scalfire la ragionevolezza delle conclusioni del Commissario”, avendo quest’ultimo chiarito che le contestazioni non erano tali da incidere “sulla qualità e sulla veridicità dei dati acquisiti dai piezometri” e, su tale aspetto, il Comune avrebbe dovuto addurre elementi volti a dimostrare che sussisteva tale incidenza negativa. Per altro verso, è da reputarsi del tutto condivisibile – e comunque non è stato censurato – quanto affermato dal T.a.r. a proposito della circostanza che la questione risulti “superata dal fatto che, in ogni caso, l’installazione dei piezometri è da intendersi autorizzata dall’A.I.A. in forza del piano di monitoraggio e controllo di cui al provvedimento primigenio di cui al decreto n. 1576/2009 e, quanto all’attualità, dal riesame”, sicché l’asserita illegittimità di cui si tratta è manifestamente insussistente.

7.5.4. Per quanto concerne, poi, la contestazione relativa al difetto di un valido ed efficace nulla osta idraulico (ottavo motivo), l’appellante ha sostenuto di aver depositato in giudizio “fotogrammi attestanti lo stato di fatto di una condotta che parte dall’Impianto per giungere al torrente Pizinno”, documentando in giudizio lo stato delle tubazioni “corrose, bucate e tenute insieme da pietre nei punti di congiuntura”, delineandosi, a suo avviso, “una situazione assolutamente incompatibile col necessario nulla osta idraulico” e ritenendo così di aver fornito un “principio di prova”. Il T.a.r., in proposito, ha osservato che dalla disamina del punto 12 del parere del 31 maggio 2023 emergeva che il Comune in sede di conferenza di servizi si era limitato a chiedere agli enti competenti di verificare l’esistenza e la validità della concessione demaniale e di nulla osta idraulico, la cui assenza avrebbe inficiato, in ipotesi, il parere reso dalla Provincia di Cosenza, con la conseguenza che, secondo il Tribunale, non vi è stata una chiara presa di posizione sull’effettiva esistenza di un nulla osta idraulico valido ed efficace, suscettibile di incidere sull’esito positivo del riesame ed è per tale specifica ragione che il T.a.r. ha ritenuto che le conclusioni del Commissario ad acta fossero da reputarsi coerenti. Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la censura del Comune appellante non poteva limitarsi a una generica contestazione dell’attribuzione da parte del T.a.r. di un asserito sproporzionato onere della prova in capo al Comune, fermo restando, comunque, che è corretto quanto osservato dal Commissario secondo cui si tratta di una prospettazione che non è “pertinente al procedimento, che non riguarda né può modificare concessioni di alcun tipo”.

7.5.5. A proposito della mancata acquisizione della valutazione di impatto sanitario (nono motivo), l’appellante ha richiamato le proprie deduzioni in merito alla circostanza che la perizia depositata nel procedimento penale nel 2013 sarebbe stata “sufficiente ad attestare la presenza di un rischio per la salute, che legittima appunto la necessita della VIS ai sensi dell’art 23 TUA, in base al principio eurounitario di precauzione e alle acquisizioni della giurisprudenza”, affermando così di aver fornito un “principio di prova” anche sul punto.

Il motivo è infondato poiché, come sottolineato dal T.a.r., il profilo in questione è stato puntualmente considerato dal Commissario, che ha ritenuto, con una valutazione adeguatamente motivata e rientrante nei limiti propri del legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, che i pericoli rappresentati fossero generici in quanto non comprovati da “verifiche istruttorie”, fermo restando che sono altresì condivisibili le ulteriori affermazioni del T.a.r. secondo cui, da un lato, non è stata “fornita alcuna indicazione o prescrizione resa dal Sindaco nell’esercizio del potere di cui agli artt. 216 e 217 da rendere in conferenza” e, dall’altro lato, il riferimento alla perizia del 2013 resa nell’ambito del procedimento penale non poteva essere considerato dirimente, trattandosi di un quadro manifestamente non più attuale e, comunque, relativo a un giudizio conclusosi con una pronuncia di assoluzione.

7.6. Infine, è infondato il decimo motivo di gravame, con cui è stato contestato il mancato coinvolgimento nella conferenza di servizi di tutte le amministrazioni legittimate (il settore demanio e il servizio idrico della Regione Calabria, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Soprintendenza, la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina). A tale proposito, il Commissario, nel provvedimento impugnato, ha chiarito che “al riguardo si osserva che alcuni dei soggetti indicati (Vigili del fuoco e Soprintendenza) rappresentano amministrazioni statali il cui coinvolgimento non è previsto dalla normativa relativa alle AIA regionali, mentre altri due dei soggetti indicati (uffici regionali) sono stati formalmente rappresentati in conferenza sincrona dal rappresentante unico dell’amministrazione regionale; per quanto riguarda infine la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina vale quanto detto al punto precedente riguardo la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune in merito alle valutazioni sulla necessità di tale coinvolgimento”.

L’appellante, con il decimo motivo di gravame, si è limitato a contestare la valutazione di inammissibilità compiuta dal T.a.r., osservando che “la mancata partecipazione della Regione Basilicata, così come quella del Comune di Trecchina e di alcune amministrazioni statali (Soprintendenza ai beni culturali ed i Vigili del Fuoco) non crea un vulnus solo a queste amministrazioni; l’apporto procedimentale che esse avrebbero certamente potuto dare concerne tutti i soggetti interessati e influisce direttamente sul provvedimento finale di rinnovo dell’AIA, con una ricaduta diretta sui cittadini del Comune appellante”.

Il motivo – anche a prescindere dal profilo di inammissibilità per difetto di interesse evidenziato dal T.a.r. – è infondato, non essendo stato in alcun modo indicato il contributo istruttorio che le predette amministrazioni avrebbero potuto apportare al procedimento, sicché, in tal modo, la censura si riduce a una mera contestazione di carattere formale.

8. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.

9. Tenuto conto della particolare complessità delle questioni, le spese processuali del presente grado sono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore