Corte dei Conti Sez. I centrale sent. 263 del 23 giugno 2008

In tema di prova della colpa in materia di responsablità contabile

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale –
composta dai Magistrati:
DOTT. GIUSEPPE DAVID                                             PRESIDENTE
DOTT. DAVIDE MORGANTE                                          CONSIGLIERE REL
DOTT. PIERA MAGGI NARDONE                                   CONSIGLIERE
DOTT. CRISTINA ZUCCHERETTI                                  CONSIGLIERE
DOTT. RITA LORETO                                                   CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d'appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 22250 del Registro di Segreteria, proposto da A. C. avverso la sentenza n. xxx in data xxx della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio e nei confronti del Procuratore Regionale.
Visti l'atto d'appello, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, il Consigliere relatore Dott. Davide Morgante, l'Avv. Lucio Filippo Longo per la parte appellante, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Emma Rosati;
Ritenuto in
FATTO
Con sentenza n. xxx la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti per il Lazio ha condannato A. C., Presidente pro tempore della Federazione Italiana Omissis al pagamento a favore della stessa dell'importo di £. 47.167.300 (oltre degrado monetario, interessi e spese di giustizia) quale danno conseguente alla omessa giustificazione di spese erogate con fondi accreditati dalla Federazione Italiana Omissis, relativi all'esercizio 1993 rispetto ai quali, secondo quel Giudice, ha costituito ammanco.
La pronuncia di condanna è stata argomentata dalla Corte Territoriale con la mancata produzione da parte del C., in sede di ispezione disposta sia dalla Federazione Italiana Omissis che dalla Guardia di Finanza, della documentazione giustificativa contabile, la cui sparizione sarebbe al medesimo addebitabile; di guisa che l'indicato importo costituirebbe ammanco ingiustificato, ascrivibile a tale amministratore al titolo di responsabilità contabile.
Il procedimento penale attivato nei confronti del C., dimissionario a seguito di commissariamento della Omissis, si è concluso con sentenza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002 che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del medesimo per l'ascritto reato di sottrazione di documenti, per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza della Corte Territoriale Contabile ha interposto appello il C., opponendone l'illegittimità ed erroneità in ragione delle appresso specifiche censure:
- erroneità della disattesa eccezione di prescrizione dell'azione contabile, atteso che il danno sarebbe riferito all'esercizio 1993, mentre l'evocazione in giudizio è del 31 marzo 2000.
Né, a fini interruttivi della causa estintiva, risulterebbe efficace, secondo la difesa, la richiesta risarcitoria attuata dalla Omissis con raccomandata del 26 settembre 1997, in quanto proveniente non da chi avrebbe subito il danno (Omissis o Omissis) bensì da un soggetto estraneo;
- la riforma normativa indotta dalla L.n 639/1996 avrebbe innovato il regime della responsabilità contabile, per quanto attiene all'elemento soggettivo, richiedendo sempre dal Pubblico Ministero la dimostrazione che il presunto responsabile abbia agito con dolo o colpa grave nella specie non comprovati;
- l'assenza della documentazione impedirebbe al C. di formulare adeguate difese essendo, pertanto, censurabile, sotto l'indicato profilo, l'iter logico seguito dalla Corte Territoriale in violazione dell'art. 1 della L.n. 20/1994;
- mancata osservanza dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dimostrazione del carico e, pertanto, dell'obbligazione del contabile, spetta al Procuratore Regionale;
- assoluta incertezza circa la determinazione del danno, essendo la documentazione incompleta, con riduzione, al limite, dell'importo dovuto ad Euro 7.092,92, avuto riguardo ad alcune discrasie riscontrate in taluni documenti contabili.
Conclude, pertanto, la difesa con richiesta di accoglimento del proposto atto d'appello e conseguente riforma della sentenza appellata.
Nelle conclusioni depositate in data 22 aprile 2005 il Procuratore Generale ha controdedotto come appresso alle doglianze di parte appellante:
- rigetto dell'eccezione di prescrizione, dappoiché l'atto interruttivo del 1997, inequivoco nel suo contenuto per il richiamo agli artt. 1219 e 2943 cod. civ., promanava da soggetto qualificato per tale incombenza e cioè dalla Omissis, essendo la Omissis un'associata della prima, che assume obblighi di vigilanza e controllo nei confronti dell'associata;
- l'azione promossa dal Procuratore Regionale è perfettamente in linea con la conformazione della responsabilità contabile, nella quale al Procuratore Regionale compete di fornire la prova dell'esistenza dell'obbligazione gestoria di denaro pubblico, spettando al soggetto inadempiente provare i motivi dello inadempimento o l'estinzione dell'obbligazione (artt. 1218 e 1256 cod. civ.) risarcitoria.
Nella fattispecie l'appellante, quale agente contabile, non ha dato conto della corretta utilizzazione di risorse pubbliche al medesimo affidate ed il Requirente Contabile ha ampiamente dimostrato che il comportamento dell'agente è connotato da colpa grave e/o dolo, in ragione dell'avvenuta sparizione di cospicua parte della documentazione contabile detenuta dal C., nella sua qualità di amministratore pro tempore della Federazione Omissis.
La condotta colpevole emergerebbe chiaramente dal rifiuto di esibire della documentazione frapposto dal C. ai funzionari ispettori, con atteggiamenti di grave antagonismo, sfociati anche in un procedimento finalizzato ad accertare la responsabilità penale.
Chiede, pertanto, il Procuratore Generale che l'appello di parte venga respinto e confermata la sentenza impugnata.
Venuta in discussione la causa all'udienza del 5 giugno 2007, la Sezione con ordinanza n. xxx/A in pari data ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado, nonché fissato l'udienza del 18 marzo 2008 per la prosecuzione della causa.
L'adempimento risulta soddisfatto.
Alla fissata nuova udienza dibattimentale l'Avv. Lucio Filippo Longo per l'appellante ed il Pubblico Ministero hanno sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali rese nei rispettivi atti scritti.
Considerato in
DIRITTO
Come esposto in narrativa, l'impugnata sentenza ha pronunciato la condanna del convenuto, Presidente pro tempore della Federazione Italiana Omissis (Omissis), al risarcimento del danno alla stessa arrecato per la disposta erogazione di spese finanziata con fondi accreditati dall'associante Federazione Italiana Omissis (Omissis) per le quali non è stata prodotta l'imprescindibile documentazione giustificativa; di talché l'erogazione medesima, avuto riguardo alla negligente condotta tenuta nella vicenda dal convenuto, alla stregua del vigente ordinamento contabile, costituisce ammanco sine titulo del quale il medesimo è tenuto alla rifusione in favore della Federazione di appartenenza danneggiata.
Il parallelo procedimento penale azionato a carico del convenuto per l'ascritto “ reato di sottrazione documentale” risulta concluso con sentenza del Tribunale di Roma in data 12 novembre 2002 che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.
Con plurimi motivi di doglianza il convenuto si è gravato nei confronti della pronuncia della Corte Territoriale Contabile, censurandone l'illegittimità, in via preliminare, per il mancato accoglimento della opposta eccezione di prescrizione e, nel merito, per avere sostanzialmente disposto la condanna in assenza degli elementi costitutivi della responsabilità contabile, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo dell'addebito.
In ordine all'opposta causa estintiva dell'azione contabile argomenta la difesa appellante che l'evocazione in giudizio è intervenuta soltanto in data 31 marzo 2000 e, pertanto, oltre il quinquennio, decorrente dal 1993, cui sarebbe riferibile il danno.
L'eccezione è infondata.
Invero, come correttamente osservato dal Requirente Contabile e dal Primo Giudice, emerge dal fascicolo processuale che il decorso dell'invocato termine prescrizionale risulta interrotto dall'atto di costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 cod. civ. inoltrato al C. con lettera raccomandata dell'Associazione Italiana Omissis dal medesimo ricevuta in data 26 settembre 1997, e riferita all'ascritto danno di £. 47.167.300; di guisa che, rispetto a tale data, al momento (31 marzo 2000) di assunzione e notifica al prevenuto del libello di responsabilità non era decorso l'indicato termine prescrizionale.
Né, ai fini della non operatività del fatto interruttivo, può trovare accoglimento la pretestata inidoneità del menzionato atto di costituzione in mora, nella sua ritenuta assunzione da parte di un soggetto, la Omissis, non legittimata a tale incombenza.
Invero, come correttamente osservato dal Primo Giudice tale Federazione, in qualità di soggetto associante della Omissis e, pertanto, investita di poteri di vigilanza e controllo sulla sua associata, era legittimata ad ovviare alle inerzie di quest'ultima, a fronte di una fattispecie lesiva nei confronti del Omissis del quale esclusivamente è componente.
Il superamento dell'eccezione preliminare, consente ora al collegio di far luogo all'esame delle doglianze più strettamente di merito formulate dalla difesa a sostegno della prospettazione assolutoria del proprio assistito ed a contrasto dell'imputazione contabile.
Al riguardo, è dato osservare che la doglianza formulata dalla difesa appellante si concreta sostanzialmente in una censura di illegittimità mossa alla sentenza della Corte Territoriale per essere pervenuta ad una pronuncia di condanna, derogando ai principi che, sotto il profilo dell'onere probandi, dopo la disciplina indotta dalla L. n. 639/1996, informano il giudizio di responsabilità contabile ed assumendo, in particolare, il mancato soddisfacimento di tale onere, da parte dell'Organo Requirente in ordine all'elemento soggettivo dell'addebito, alla dimostrazione del carico assegnato al convenuto, nonché all'indefettibile nesso causale tra la condotta di quest'ultimo ed il dedotto evento lesivo (spese erogate nell'assenza di documentazione giustificativa costituenti, pertanto, ammanco rispetto ai fondi accreditati dalla Omissis).
La censura è infondata.
Sul punto, è ben consapevole il Collegio, anche a seguito dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale che la responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di denaro e valori di pertinenza pubblica, si modella sostanzialmente sullo stesso paradigma che caratterizza la responsabilità amministrativa strettamente intesa (cfr. in tal senso, per tutte, Corte Cost., sent. 11 - 20 novembre 1998, n. 371).
Ma a tale paradigma il Requirente e la Corte Territoriale Contabili risultano essersi attenuti, ove al C., quale soggetto investito della materiale disponibilità e gestione di contribuzioni di pertinenza pubblica, è ascritta la mancata produzione, in violazione di obblighi di servizio, di documentazione giustificativa di spese federative, sostenute con gli indicati fondi, al fine di poter disporsene il discarico, nonché procedere all'approvazione dei bilanci consuntivi delle relative annualità (1992-1993) di gestione; onde, anche in ragione degli intralci frapposti dal C., a mezzo di appropriazione e distruzione di documentazione contabile, le erogazioni in discorso costituiscono ingiustificate deficienze e, pertanto, danno per la Omissis al medesimo addebitabili ed eziologicamente correlate a quella condotta gravemente colposa.
Ne segue che, sotto il profilo probatorio, da parte del Procuratore Regionale risultano nella specie soddisfatti gli incombenti normativamente richiesti per il proficuo promovimento dell'azione contabile.
Emerge, invero, in maniera incontrovertibile, dalla documentazione già versata in prime cure al fascicolo processuale, la mancata giustificazione, da parte del C., di spese per £. 47.167.300 sostenute con fondi accreditati alla Federazione Italiana Omissis, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Omissis e la condotta del medesimo intesa ad impedire la verifica amministrativa disposta onde far luce sulla regolarità o meno di tali fatti gestori (cfr., sul punto, l'audizione in data 13.11.2002, del Consigliere Federale R., nonché la denuncia del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Omissis e la successiva audizione di R. A., Vice Presidente della Omissis dal 1990 alla data del commissariamento).
Emerge, altresì, dalla medesima fonte documentale, l'appropriazione, da parte del C., di documentazione amministrativo-contabile, volta ad impedire e/o ostacolare alla Commissione d'inchiesta, l'effettuazione dei relativi accertamenti (cfr. Relaz. n. 22198, in data 16 dicembre 1999, del Centro Repressione frodi della G. di Fin. alla Procura Regionale Contabile, infra pagg. 9 - 11), nonché tutta una serie di irregolarità gestorie delle erogazioni pubbliche per cui è causa, fino alla concorrenza dell'indicato importo di £. 47.167.300 (cfr. infra pag. 12 della citata Relazione).
La condotta appropriativa, da parte del C. della documentazione contabile, nonché quella gravemente ostativa al disposto accertamento amministrativo sulle irregolarità gestorie, emerge, anche, in modo in equivoco, dal procedimento penale nei di lui confronti attivato avanti il Tribunale di Roma per gli ascritti reati di cui agli artt. 392 e 646 cod. pen., pur se concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Alla stregua delle estese considerazioni conviene, pertanto, il Collegio con il convincimento della Corte Territoriale in ordine alla condotta gravemente negligente tenuta dal convenuto nella gestione dei fondi federali al medesimo affidata, attuata in disinvolto spregio della normativa contabile, con erogazione di spese prive di una preventiva autorizzazione, non correttamente imputate al bilancio e/o non corredate della prescritta e regolare documentazione giustificativa, alla cui acquisizione e ricerca il medesimo ha, peraltro, frapposto plurimi ostacoli e, comunque, un atteggiamento non collaborativo; donde le erogazioni in discorso costituiscono spendita sine titulo di pecunia pubblica, come tali, lesive del patrimonio della Federazione Sportiva dal medesimo presieduta ed al medesimo addebitabili secondo la consolidata giurisprudenza contabile.
Ciò, nel riflesso che il C. non ha fornito prova in ordine alle ascritte imputazioni contabili, né validi elementi, anche documentali, onde contrastare o giustificare le irregolarità gestorie e/o sulla impossibilità di fornire la prescritta documentazione giustificativa.
In ragione della descritta gravità della condotta, che denota un'estrema disinvoltura ed avventatezza nell'attuata conduzione gestoria, convengono questi Giudicanti con il convincimento della Corte Territoriale di impraticabilità nella specie della facoltà di riduzione dell'addebito prevista dagli artt. 83, co.1, della L. cont. gen. Stato e 52, co.2 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.
In fattispecie, infatti, non si rinvengono concorrenti responsabilità, né fattori di disorganizzazione oggettivamente imputabili allo stato delle strutture operanti, né elementi ascrivibili comunque, indipendentemente dalla colpevolezza, alla sfera soggettiva del convenuto, tali da far pervenire ad un contenimento e/o ad una rideterminazione più calibrata dell'addebito, rispetto all'apporto comportamentale al medesimo ascrivibile.
Per tali argomentazioni, la pronuncia di conferma dell'impugnata sentenza è a rendere da questi Giudici, unitamente a quella di rigetto del proposto atto di appello.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando - ogni diversa e contraria istanza e deduzione reiette, respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata in epigrafe.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 294,72 (duecentonovantaquattro/72)
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2008.
Depositata in Segreteria il 23/06/2008