UNA NUOVA STRATEGIA CONTRO LA CRIMINALITA’ AMBIENTALE E L’ "ECOMAFIA".
di Maurizio Balletta
Nel nostro ordinamento la tutela giuridico-penale dell’ambiente è caratterizzata da un’estrema disorganicità. Esistono centinaia di fattispecie incriminatrici sparse in leggi amministrative di settore, storicamente stratificate, mal coordinate, di difficilissima applicazione ed interpretazione. Questa situazione ha fatto della tutela penale dell’ambiente uno dei settori in cui maggiormente si è manifestato il fenomeno della c.d. "supplenza giudiziaria", ad iniziare dai c.d."pretori d’assalto" degli anni ’70. Iperproduzione e poca chiarezza delle leggi, malfunzionamento ed omissioni dei controlli amministrativi hanno fortemente contribuito a orientare la stessa applicazione del diritto penale ambientale verso modelli in alcuni casi più eclatanti definiti di "giudice legislatore", indotti, per la verità, più che da volontà invasiva del potere giudiziario, dagli stessi fenomeni patologici citati.
Da tale premessa scaturisce la necessità di un urgente intervento del Legislatore al fine di sistemare la materia, magari in un codice delle leggi penali ambientali.
In attesa di tale auspicata riforma dell’arcipelago di fattispecie incriminatrici ambientali attualmente vigenti, e prescindendo da qualsiasi presa di posizione circa le attuali contrastanti tendenze di politica criminale emerse in occasione della discussione in Senato del disegno di legge delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, oscillanti tra l’eccessiva criminalizzazione e la totale depenalizzazione dell’illecito ambientale, non si può non prendere atto di un dato che dovrebbe destare un’immediata attenzione del legislatore: l’ingresso della criminalità organizzata nel settore ambientale.
E’ noto infatti che, come risulta anche dagli atti della Commissione parlamentare antimafia, le associazioni criminali hanno individuato nel settore ambientale un bussines paragonabile per fatturato al traffico della droga ed alla prostituzione. Esse in alcuni territori controllono il ciclo del cemento, dall’attività estrattiva all’abusivismo edilizio, e sono massicciamente impegnate nelle lucrosissime attività di controllo della raccolta, dello smaltimento e dei traffici di rifiuti. E’ dimostrato che tali organizzazioni hanno un’elevata capacità di strutturarsi come vere imprese. Si pensi ad esempio al c.d. "tombamento" con rifiuti delle cave dismesse, attività dove i cicli del cemento e dei rifiuti si integrano perfettamente moltiplicando esponenzialmente la ricchezza illecitamente prodotta.
Le associazioni criminali Cosa nostra siciliana, la Sacra Corona Unita pugliese, La N'drangheta calabrese, la Camorra napoletana e casertana, a prescindere dalle particolarità di ciascuna associazione, dagli assetti organizzativi localmente adottati e dai mutamenti comportamentali che periodicamente possono essere determinati da specifiche contingenze di tempo e di luogo, appaiono caratterizzate da aspetti comuni quali, tra gli altri, lo stabile controllo del territorio.
Si impone, dunque, un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Fatti che non sono più semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso a vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente.
Va anche rilevato che ogni violazione o illecito ambientale è all’origine di violazioni tributarie: nel settore del traffico dei rifiuti, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento (tranne le specie minori come l'abbandono), sono connesse con frodi fiscali; nell’attività estrattiva abusiva centinaia di migliaia di metri cubi di materiali vengono commercializzati sul mercato dell’edilizia sfuggendo totalmente al fisco; stesso discorso vale per le costruzioni abusive che determinano danni in termini di mancate entrate difficilmente quantizzabili anche laddove si consideri solo l’omesso versamento dei tributi locali. L’accertamento degli illeciti ambientali può dunque favorire anche l'accertamento dell’evasione fiscale .
Queste considerazioni sono alla base del disegno di legge elaborato dallo speciale di lavoro concernente la "Revisione della legislazione vigente anche in previsione della figura del delitto ambientale, con riferimento alla legislazione comparata", istituito presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, recentemente illustrato dal coordinatore, Sen. Lubrano di Ricco. Esso è stato sottoscritto da deputati e senatori di tutti i gruppi per divenire oggetto di due identici disegni di legge presso i due rami del Parlamento ( ATTO SENATO n. 3282 e ATTO CAMERA n. 4742).
La prima innovazione del testo proposto è individuabile nel metodo.
Reagendo all’approccio legislativo settoriale che fino ad oggi ha caratterizzato il diritto penale ambientale, si propone un intervento normativo incidente direttamente sul codice penale. Così il nostro ordinamento recupererebbe il forte ritardo accumulato rispetto a Paesi che dispongono di un vero e proprio "diritto penale ambientale", contenuto direttamente nel codice penale, e sarebbe superata l’attuale amministrativizzazione che tanti problemi pone in termini di coordinamento tra azione dell’Amministrazione e dell’Autorità giudiziaria penale. Si pensi, in proposito, che l’impostazione adottata nel disegno di legge proposto è già stata applicata con risultati soddisfacenti in altri Paesi, come, ad esempio, nella Repubblica Federale tedesca dove già nel lontano 1980 fu approvata una specifica legge di integrazione al codice penale per la lotta alla criminalità ambientale. Da questa impostazione sistematica il disegno di legge propone di aggiungere al nostro codice il titolo VI-bis, intitolato "Dei Delitti contro l’ambiente".
La prima norma del il disegno di legge affronta il problema della definizione agli effetti della legge penale del bene giuridico tutelato, prendendo atto che nel nostro diritto positivo non esiste ancora una definizione giuridica di ambiente. Il testo recepisce integralmente i risultati dell’elaborazione dottrinale in materia, come cristallizzati nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dell’ultimo decennio, accogliendo la definizione c.d. "unitaria" del bene giuridico ambiente, inteso come il complesso delle risorse naturali e delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento. La definizione di ambiente proposta è stata inoltre estesa ai cicli naturali, sul presupposto che dal loro equilibrio dipende la conservazione dell’ambiente, bene che, anche in termini giuridici, sulla scorta delle scienze ecologiche, dev’essere considerato in un’accezione non statica ma dinamica.
Su questa definizione viene costruito l’intero articolato, prevedendo innanzitutto due fattispecie incriminatrici innovative, "Alterazione dello stato dell’ambiente" e "Traffici contro l’ambiente", tendenti a reprimere i più gravi fenomeni pericolosi e dannosi per l’ambiente che attualmente sfuggono alla tutela delle leggi speciali penali settoriali. In entrambe le fattispecie, da una parte, è stato previsto un meccanismo premiale di riduzione della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminino il danno o il pericolo per l’ambiente e, dall’altra, è stato introdotto l’obbligo per l’Autorità giudiziaria di disporre, in caso di condanna, il ripristino ambientale e di curarne direttamente l’esecuzione dell’ordine in caso di inosservanza da parte del condannato. Di particolare rilievo è anche la previsione della confisca dei mezzi utilizzati per commettere l’illecito, mutuata dalla più recente legislazione in materia di rifiuti. Essa si integra perfettamente con la norma processuale che rende obbligatorio il sequestro di tali mezzi, ipotizzando un sistema preventivo e deterrente in grado di "disarmare" soprattutto i trafficanti di rifiuti, colpendoli anche efficacemente nel loro patrimonio operativo ed economico.
Queste due fattispecie inoltre sono costruite come delitti, cioè prevedono come pena le sanzioni della reclusione e della multa, e quindi si distinguono nettamente dai reati ambientali contravvenzionali attualmente previsti dalle leggi speciali di settore, assolutamente prive di qualsiasi effetto deterrente nei confronti delle organizzazioni criminali.
Questi reati, se introdotti nell’ordinamento, rappresenterebbero una risposta adeguata alla nuova criminalità ecologica che si caratterizza, nelle sue manifestazioni più virulente, nella forma associativa. Infatti, l’introduzione di fattispecie di natura delittuosa consentirebbe di superare l’attuale impossibilità di contestare il reato di associazione per delinquere. A tal proposito, il disegno di legge, prendendo atto della specialità delle associazioni criminali che operano contro l’ambiente - che si caratterizzano per la loro alta specializzazione e per la disponibilità di ingenti supporti finanziari e tecnici– propone l’introduzione di una speciale "Associazione per delinquere contro l’ambiente".
Novità assoluta del disegno di legge è la prima tipizzazione del delitto di "Ecomafia". Questa norma intende colpire pesantemente le associazioni mafiose che, come si è detto, operano nel settore ambientale, traendo profitti sempre maggiori, non solo dalla commissione di reati ambientali contravvenzionali ( abusivismo edilizio, attività estrattiva illecita, gestione dei rifiuti ecc.), ma anche dal controllo dei contributi, degli appalti e dei servizi pubblici destinati alla protezione ambientale. Al fine di evitare interferenze applicative, è stato inserito un richiamo espresso alle norme processuali vigenti per il delitto di associazione di tipo mafioso.
Le altre norme processuali proposte tendono a potenziare l’attività della polizia giudiziaria nel settore e a garantire l’effettività dell’azione civile di danno pubblico ambientale, l’istituto del nostro diritto ambientale più studiato ma meno applicato. Di particolare importanza è la norma che consente il sequestro conservativo quando vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale.
Per comprendere l’obiettivo di potenziamento della lotta alla criminalità ecologica perseguito dal disegno di legge proposto, basti osservare che forze di polizia e magistratura disporrebbero, in caso di sua approvazione, di poteri ampi e penetranti, ad iniziare dalla possibilità, grazie all’entità delle pene previste, di procedere ad intercettazioni telefoniche, strumento operativo fondamentale per scoprire organizzazioni dedite ai traffici contro l’ambiente. L’approvazione di questa proposta farebbe uscire i reati ambientali dal campo dei c.d. "reati minori" in cui sono stati relegati da un disegno di legge che, paradossalmente, propone di delegare il Governo ad adottare una estesissima depenalizzazione del vigente diritto penale ambientale.
Camera dei Deputati – Senato della Repubblica
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Commissione Parlamentare di inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti e sulle Attivita’ Illecite ad esso Connesse
Gruppo di lavoro concernente la "Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del 'delitto ambientale', con riferimento alla legislazione comparata"
Coordinatore: Sen. Giovanni Lubrano di Ricco.
Proposta (o Disegno di legge):
Introduzione nel codice penale del titolo VI BIS, "delitti contro l’ambiente" e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’ "Ecomafia".
Art. 1
(Inserimento nel codice penale del Titolo VI bis)
Nel codice penale dopo il titolo VI è inserito il seguente :
TITOLO VI BIS
Dei delitti contro l’ambiente
Art. 452-bis
(Ambiente)
Agli effetti della legge penale l’ambiente è nozione unitaria, comprensiva delle risorse naturali e culturali, ed è inteso come il complesso delle risorse, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico e storico.
Art. 452-ter
(Alterazione dello stato dell’ambiente)
1.Chiunque causa il pericolo di una grave alterazione dello stato dell’ambiente, contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire venticinque a cinquanta milioni. Agli effetti della legge penale si intende per grave alterazione anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque stabiliti con decreto del Ministro dell’Ambiente .
2.La pena è raddoppiata se l’alterazione dell’ambiente si verifica, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell’ambiente di un’area naturale protetta o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l’ambiente, ovvero ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.
3.Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
4.Il giudice con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ordina il ripristino dello stato dell’ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del Pubblico Ministero tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
5.In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, ove l’ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.
Art. 452-quater
(Traffici contro l’ambiente)
1.Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura a se o ad altri o comunque detiene sostanze o energie dannose o pericolose per l’ambiente è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2.La pena è aumentata di un terzo alla metà nelle ipotesi di importazioni ed esportazioni di sostanze radioattive e della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime.
3.I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità indicato all’articolo 15.
4.Nell’ipotesi che i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell’ambiente, si applica la fattispecie disciplinata dal presente articolo, eventualmente aggravata o attenuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 452 ter.
5.Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.
6.Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato dell’ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del Pubblico Ministero tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.
7.In caso di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p il giudice ordina la confisca dei mezzi utilizzati per commettere il delitto se di proprietà dell’autore o del compartecipe.
Art. 452-quinquies
(Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali)
Alla condanna per i delitti di cui agli articoli precedenti conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.
Art. 452-sexies
( Associazione per delinquere contro l’ambiente)
1.Chiunque fa parte di un’associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.
2.I promotori, gli organizzatori, i capi, coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all’associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.
3.Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei.
Art. 452- septies
(Ecomafia)
L’associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l’ambiente, l’assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l’associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell’ambiente.
ART. 2
(Norme processuali)
1.Al comma 3-bis dell’art. 51 del codice di procedura penale, dopo le parole " di cui agli articoli 416bis" sono aggiunte le seguenti: << , 452septies>>.
2.Nel codice di procedura penale, dopo l’art. 316, è aggiunto il seguente:
Art. 316-bis
(Sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali)
Il Pubblico Ministero chiede in ogni stato e grado del processo di merito per l’accertamento di delitti di cui al titolo VI bis del codice penale il sequestro conservativo ai sensi dell’art. 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all’art. 18 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349.
3.Nel codice di procedura penale, dopo l’art. 321, è aggiunto il seguente:
Art. 321-bis
(Sequestro per reati contro l’ambiente)
In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI bis del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell’ambiente, il sequestro dell’area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all’esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell’organo di polizia giudiziaria accertatore.
4.Al comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e regolamento per l’esecuzione", prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole:
<< , nonché del Corpo Forestale dello Stato>>.
5.Alla lett. l bis) dell'art. 380 del codice di procedura penale, dopo le parole 416-bis, sono aggiunte le seguenti: << e del delitto di ecomafia previsto dall'art. 452 -septies del codice penale>>.
Art. 3
(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l'azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)
All'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3bis. In caso di inerzia dei sogetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c.".
* Responsabile Settore Legale WWF Campania. Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività ilecite ad esso connesse.