L. 68/2016 – “Ecoreati” - Titolo VI bis D.Lgs. 152/06
La CNR e il ruolo degli Enti Specializzati in assenza di qualifiche di PG
di Umberto CASSIO
Come noto la L. 68/2015 ( “Ecoreati” ) , nell’ambito della procedura deflattiva e con lo scopo di eliminare la contravvenzione accertata , riserva all’organo di vigilanza - nelle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all’articolo 55 del C.P.P. – o alla Polizia Giudiziaria l’onere di impartire al contravventore apposite prescrizioni tese alla regolarizzazione della situazione.
Da questo punto di vista il provvedimento diverge non poco dalla ratio del D.Lgs. 758/94 ( “modificazione della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” ) da cui in qualche modo la 68/2015 prende spunto : in esso , infatti , il potere di prescrizione era riservato all’ organo di vigilanza attraverso “ personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme “ . In buona sostanza l’attività era ( ed è ) quindi praticamente prerogativa del solo Servizio TSLL ( Tutela della salute sui Luoghi di Lavoro) della ASL .
Nel sistema di estinzione del reato contravvenzionale di natura ambientale le funzioni sono invece assegnate genericamente alla P.G. ( così come definita ai commi 1 e 2 dell’art. 57 C.P.P. ) o al personale appartenente all’ Organo di Vigilanza al quale , ai sensi del comma 3 art. 57 C.P.P. , siano attribuite le funzioni previste dall’art. 55 stesso disposto : è pertanto possibile , anzi probabile , che gli accertamenti e la procedura prescrittiva siano in capo ad operatori di PG non specializzata .
Per questo motivo il Titolo VI bis TUA prevede un passaggio ulteriore ( al comma 1 art. 318 ter ) che vede la necessità di asseverazione tecnica della prescrizione da parte dell’ Ente specializzato competente nella materia trattata : si tende spesso a individuare questo soggetto unicamente nelle ARPA/APPA ( e la cosa è comprensibile considerando che le Agenzie ricoprono un ambio spettro di competenze ambientali ) ma ciò rappresenta una lettura incompleta del testo di legge che può condurre a fuorvianti processi di rallentamento del percorso prescrittivo . Vi sono infatti situazioni , e nell’esempio riportato di seguito ne è illustrata una , per le quali l’asseverazione non può essere espressa da ARPA.
Tornando all’oggetto di questa breve nota ed esaminando i casi possibili di accertamento emergono subito due principali casistiche :
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Accertamento della PG (art. 57 c. 1 e 2 CPP) specializzata o meno o Accertamento dell’organo di vigilanza dotato di personale con qualifica di P.G. ( art. 57 c. 3 CPP)
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Accertamento di organo di vigilanza specializzato non dotato di personale con qualifica di PG
Il primo caso non rileva particolari problematiche ( se non di natura tecnica e di “ collegamento” con l’operato della PG da parte dell’ Ente specializzato ) nell’ambito della asseverazione delle prescrizioni. Analogamente accade per il caso ibrido ( accertamento della PG congiunto con personale AUPG o tecnico dell’ Ente specializzato) .
Diverso è il secondo caso nel quale l’ Organo di vigilanza ( non dotato di personale con qualifica di PG) è tenuto a comunicare la denuncia di reato ( art. 331 CPP) ma , pur ritenuto “ente specializzato” e quindi in grado di asseverare prescrizioni altrui, non può innescare il percorso deflattivo previsto dalla Parte VI TUA non potendo impartire prescrizioni proprie ( questo è il caso , per esempio di ARPA LOMBARDIA che a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 14/2010 è ora priva di personale con qualifica di UPG ) .
In questa fattispecie – impregiudicato l’obbligo del Pubblico Ufficiale a comunicare la notizia senza ritardo ad A.G. – l’art. 318-quinquies TUA prevede che il PM , acquisita notizia non pervenuta dall’organo accertatore , ne dia comunicazione alla P.G. perché provveda agli adempimenti di cui agli art. 318 ter e quater.
E ovviamente la PG , dovendo asseverare le prescrizioni , non può che ritornare dall’ Organo di vigilanza originario.
E’ su questo secondo caso che è opportuno concentrare l’attenzione : infatti e’ possibile , attraverso una CNR al PM di tipo “integrato” , fornire allo stesso PM ed alla PG incaricata della fase successiva contributi di rilevante importanza in relazione a :
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Applicabilità della procedura estintiva in relazione agli illeciti riscontrati
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Applicabilità della procedura estintiva in relazione al danno/pericolo ( si veda
“Proposta prima applicazione della L. 68/2016 – “Ecoreati” – Titolo VI bis D.Lgs. 152/06 “ su Lexambiente 8-4-2016 )
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Identificazione di enti specializzati diversi per materie/supporti di asseverazione specialistici
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Proposta di prescrizioni applicabili ai casi specifici , tesa al superamento della fase di asseverazione di competenza
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Valutazione dei tempi tecnici coerenti con le prescrizioni proposte .
Naturalmente la CNR dovrà contenere tutte le informazioni per qualificare fattispecie , reati e trasgressori mentre l’apporto per l’applicazione del meccanismo estintivo è a puro titolo di contributo tecnico non sostitutivo, né esaustivo, delle prerogative della stessa A.G. e della PG eventualmente incaricata.
Di seguito una CNR tratta da un caso reale ( ovviamente mutatis mutandis ) che , pur nella semplicità del caso , permette di afferrare le proposte sopra esposte.
RICOSTRUZIONE DEI FATTI |
Natura dell’intervento
Al fine di ottemperare agli obiettivi imposti nell’annualità corrente in materia di controllo e vigilanza in riferimento ad impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06, si provvedeva a programmare attività ispettiva di vigilanza e controllo d’iniziativa presso la ditta denominata ALFA srl corrente in Comune di BRESCIA ed esercente impianti di lavorazione meccanica con asportazione di truciolo e impianti di trattamento termico su manufatti in metallo.
Matrice ambientale di interesse / Attività regolamentata
Emissioni in atmosfera
Premesse
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la Ditta, con sede produttiva e legale in Via CANTORE in Comune di BRESCIA, svolge attività di lavorazioni meccaniche (con utilizzo di oli emulsionati) e trattamento termico su metalli (mediante lavorazioni di tempra e rinvenimento);
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la Ditta effettuava Istanza di adesione all’autorizzazione in via generale – adottata da Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n.1674 del 26/05/09 – per l’attività di cui all’AT n.17 – “tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 ton/anno” datata 03/02/15, presentata al SUAP BS (all. 1 );
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Provincia di Brescia prendeva atto ed accoglieva la richiesta di adesione effettuata dalla Ditta di cui al punto precedente (all. 2). Nella stessa nota Provincia precisava che la richiesta di adesione assumeva efficacia dal quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data in cui la stessa era pervenuta al SUAP BS ;
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La Ditta provvedeva ad effettuare comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime delle emissioni (all. 3 *) ed a trasmettere (all. 4) gli esiti dell’autocontrollo condotto nei termini previsti dal provvedimento autorizzativo in deroga.
Sopralluogo
In data 01/03/16 personale dell’Agenzia effettuava i controlli programmati presso l’insediamento citato, le cui risultanze sono dettagliate nell’allegata relazione di sopralluogo (all. 5 ) unitamente a i rilievi fotografici relativi ( all 6 )
Fattispecie e ipotesi di reato
Durante l’intervento sono state evidenziate situazioni che permettono di ipotizzare reati sanzionabili ai sensi degli art. 279 c. 2 (esercizio di attività in difformità alle prescrizioni autorizzative) e dell’art. 279 c. 1 (esercizio di attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D. Lgs. 152/06: pertanto, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 331 c.1 e c.2 CPP, la presente costituisce denuncia ad A.G..
Nello specifico, e rimandando agli allegati per maggiore esaustività, le condotte antigiuridiche rilevate si sostanziano in:
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Art. 279 c. 2 TUA - Inottemperanza alle prescrizioni dell’AT n.17 (“tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 ton/anno”) all’Autorizzazione in via generale, poiché , per l’impianto di trattamento termico, si riscontrava:
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punto 16.2 AT: mancata identificazione del punto di emissione E1
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punto 5 AT: mancata tenuta del registro manutenzione del sistema aeraulico
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posizionamento del punto di prelievo e del tratto finale del camino (posto sotto la falda del tetto del capannone) non conformi con le previsioni di cui alla norma UNI EN 10169;
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Art. 279 c. 1 TUA - Esercizio di impianto/installazione/stabilimento in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché si riscontrava che:
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la Ditta aveva provveduto , per l’esercizio dell’impianto di lavorazioni meccaniche, alla comunicazione di emissione poco significativa ex art. 271 c. 1 TUA
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l’attività ricade però, avendo accertato un consumo di oli emulsionanti superiore alla soglia di 500 kg/anno, tra quelle di cui all’art. 272 c.2 di cui all’allegato IV, Parte II, alla Parte V D.Lgs. 152/06 punto 1) lettera oo), oggi meglio definita - a seguito di DGR 8/8832 del 30/12/08 - dal DDS n. 532 del 26/01/09 all’Allegato tecnico n. 32 “lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche con consumo di oli e di emulsioni oleose superiore a 500 kg/anno ”.
Soggetti trasgressori
La figura di Responsabile cui paiono ascrivibili gli illeciti risulta essere individuata dalla Visura Camerale (all. 7 ) nei seguenti soggetti:
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ROSSI MARIO in qualità di Presidente
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ROSSI BRUNO in qualità di Consigliere Delegato
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ROSSI BIANCA in qualità di Consigliere con delega all’ambiente
CONTRIBUTO PER L’APPLICAZIONE DEL MECCANISMO ESTINTIVO |
Qualora AG ritenesse di aderire alla prassi di cui all’art. 318-quinquies TUA per la procedura estintiva del reato di cui all’art. 2 L. 68/2015, si forniscono le seguenti considerazioni a titolo di contributo tecnico non sostitutivo, né esaustivo, delle prerogative della stessa A.G. e della PG eventualmente incaricata:
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Applicabilità del meccanismo estintivo
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i comportamenti antigiuridici trovano collocazione e sono sanzionati direttamente nel contesto del D.Lgs. 152/06;
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gli illeciti sono di natura contravvenzionale ed entrambi puniti con la pena alternativa dell’arresto o ammenda e in particolare:
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in relazione al punto 1 della fattispecie l’esercizio di attività in mancanza del rispetto delle prescrizioni autorizzative, cosi come stabilito dall’art. 279 c. 2 del TUA, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.
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in relazione al punto 2 della fattispecie l’esercizio di attività in assenza di autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera, cosi come stabilito dall’art. 279 c. 1 del TUA, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 258 euro a 1.032 euro;
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le azioni/omissioni rilevate quali illeciti sostanziano limitata offensività sul bene giuridico ambiente e non costituiscono impatti che hanno cagionato o sono in grado di cagionare per se’ stessi danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. In particolare non sono ravvisabili pregiudizi dovuti a condotte
Ciò permette di ipotizzare l’applicabilità del processo deflattivo ex Parte VI bis TUA.
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Formalizzazione delle prescrizioni
Quale contributo alla eventuale formalizzazione del procedimento mediante emissione di prescrizioni da parte della PG – con il fine di superare la fase di asseverazione ex art. 318-ter c.1 TUA che potrebbe interessare l’ Agenzia e meglio mirare quella che coinvolge altri Enti specializzati – senza con ciò esaurire le eventuali ulteriori/diverse indicazioni che l’organo accertatore riterrà opportuno impartire, si ritiene di suggerire quanto segue:
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Fattispecie di cui al punto 1: interventi di riparazione:
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identificazione del punto di emissione E1 mediante apposizione di idonea cartellonistica esposta in modo visibile presso il camino;
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predisposizione e compilazione del registro manutenzione del sistema aeraulico;
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posizionamento del punto di prelievo e prolungamento del tratto finale del camino congruamente con quanto indicato dalla norma UNI EN 10169 (la sezione di misurazione del flusso deve essere individuata in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In particolare la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione di misura. Nel caso in cui il flusso, subito dopo il tratto rettilineo dove è posizionata la sezione di misurazione, sfoghi direttamente in atmosfera, il tratto rettilineo di condotto dopo la sezione deve essere almeno di 5 diametri idraulici (per un totale di 10 diametri idraulici)
Si sottolinea che i tempi tecnicamente necessari per le modifiche/interventi/apprestamenti proposti sono ordinariamente quantificabili in 60 giorni.
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Fattispecie di cui al punto 2: percorso di asseverazione
Pur essendo evidente che la regolarizzazione è attuabile attraverso l’ottenimento dell’autorizzazione in via generale ex art. 272 c.2 del TUA, non risulta possibile fornire ipotesi prescrittive che devono fare riferimento, anche in ordine all’asseverazione, all’ente specializzato nella materia trattata che risulta essere la Provincia di Brescia. La stessa sarà in grado di fornire adeguati contributi in relazione al percorso amministrativo, alla documentazione necessaria e ai tempi di procedimento per l’emissione del provvedimento autorizzativo.
Brescia, lì 10.04.2016
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