TAR Puglia (LE) SEz. I sent. 2286 del 8 ottobre 2009
Ambiente in genere. Convenzione di Aarhus
Le norme della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, obbligano quindi ad informare il “pubblico”, qualora l’Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.
Ambiente in genere. Convenzione di Aarhus
Le norme della Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, obbligano quindi ad informare il “pubblico”, qualora l’Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.
N. 02286/2009 REG.SEN.
N. 00584/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 584 del 2009, proposto da:
Codacons Onlus, rappresentato e difeso dall\'avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall\'avv. Annalisa De Tommaso, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall\'avv. Maria G. Scattaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro,1;
per l\'annullamento
previa sospensione dell\'efficacia,
dell\'atto di intesa del 23 febbraio 2009, stipulato tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto e della delibera di ratifica della G.C. n. 21 del 5 marzo 2009;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il ref. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Russo per il Codacons, l’avv. Fazio in sostituzione dell’avv. De Tommaso per il Comune e l’avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Scattaglia, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno stipulato, in data 23 febbraio 2009, un Atto di Intesa per la sperimentazione dell’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Taranto.
Per la realizzazione dei questo progetto la Regione Puglia ha assegnato al Comune la complessiva somma di € 1.000.000,00.
L’Atto di Intesa è stato poi ratificato dalla Giunta comunale con provvedimento n. 21 del 5 maggio 2009.
Avverso questi atti ha presentato ricorso il Codacons per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 4, 5 (paragrafi 3, 4 e 8), 6, 7 e 8 della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con l. 16 marzo 2001 n. 108. Eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento e del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 sexies del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 300 del Trattato CE.
La Regione Puglia si è costituita con memoria difensiva e di costituzione in data 5 maggio 2009.
Nella pubblica udienza del 1° luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Ha carattere pregiudiziale l’eccezione, proposta dalla difesa della regione nella propria memoria conclusiva, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ritiene la difesa della resistente che gli atti impugnati non sono suscettibili di ledere gli interessi dell’Associazione ricorrente.
L’eccezione è infondata perché le norme di cui è stata denunciata la violazione sono dirette proprio a garantire la partecipazione degli individui nella fase di predisposizione di piani e programmi in materia ambientale (art. 7 Convenzione Aarhus) e quindi la lesione deve essere individuata proprio nella dedotta mancata possibilità di partecipazione alla predisposizione dell’Intesa.
2. L’Associazione ricorrente deduce la violazione di una serie di norme che regolano la partecipazione dei privati al procedimento con particolare riguardo alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 che prevede la possibilità per il “pubblico” di avere le giuste informazioni e di partecipare ai piani, ai programmi e alle politiche relative all’ambiente.
Questa Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, disciplina la c.d. informazione ambientale e cioè l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, intendendosi come “pubblico” “una o più persone fisiche o morali e, conformemente alla legislazione o al costume del paese, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone” (art. 2).
Per l’art. 2 l’informazione ambientale è quella relativa a: a) lo stato degli elementi dell’ambiente, b) i fattori ambientali e le relative attività e misure, c) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni di vita umana, i luoghi culturali e le strutture.
L’art. 6 (Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche) prevede, al comma secondo, che “quando viene avviato un processo decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito, mediante un avviso al pubblico o individualmente, secondo i casi, all’inizio del processo”; secondo l’art. 7 (Partecipazione del pubblico a quanto riguarda i piani, i programmi e le politiche relative all’ambiente), “ogni parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all\'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie”, per l’art. 8 (Partecipazione del pubblico all\'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale) “Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l\'effettiva partecipazione del pubblico all\'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull\'ambiente”.
Le norme citate obbligano quindi ad informare il “pubblico”, qualora l’Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.
3. La questione che si pone attiene alla definizione dei limiti della materia rientrante nella c.d. informazione ambientale.
Come si è detto, l’art. 2 della Convenzione riguarda unicamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.), i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), e la salute e la sicurezza umana; perciò non formano oggetto dall’informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale.
Poiché l’Atto di intesa in esame è diretto a regolare le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti già in corso di esecuzione, si ritiene che questo non comporta di per sé effetti di impatto ambientale; infatti – come risulta nella memoria conclusiva del comune di Taranto – l’Atto di Intesa riguarda l’utilizzazione di mezzi tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli già utilizzati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio bidoni in luogo di cassonetti o campane per il compostaggio domestico.
Pertanto, si deve ritenere che il caso in esame non rientri nella definizione di informazione ambientale, così come definita nell’art. 2 della Convenzione citata, e non sia quindi soggetto all’obbligo di informazione disciplinato nei successivi artt. 6 e 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso 584/2009, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l\'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L\'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009
N. 00584/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 584 del 2009, proposto da:
Codacons Onlus, rappresentato e difeso dall\'avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall\'avv. Annalisa De Tommaso, con domicilio eletto presso Tommaso Fazio in Lecce, piazzetta Montale, 2;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall\'avv. Maria G. Scattaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro,1;
per l\'annullamento
previa sospensione dell\'efficacia,
dell\'atto di intesa del 23 febbraio 2009, stipulato tra la Regione Puglia e il Comune di Taranto e della delibera di ratifica della G.C. n. 21 del 5 marzo 2009;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 01/07/2009 il ref. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Russo per il Codacons, l’avv. Fazio in sostituzione dell’avv. De Tommaso per il Comune e l’avv. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Scattaglia, per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Regione Puglia e il Comune di Taranto hanno stipulato, in data 23 febbraio 2009, un Atto di Intesa per la sperimentazione dell’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Taranto.
Per la realizzazione dei questo progetto la Regione Puglia ha assegnato al Comune la complessiva somma di € 1.000.000,00.
L’Atto di Intesa è stato poi ratificato dalla Giunta comunale con provvedimento n. 21 del 5 maggio 2009.
Avverso questi atti ha presentato ricorso il Codacons per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2, 3, 4, 5 (paragrafi 3, 4 e 8), 6, 7 e 8 della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata in Italia con l. 16 marzo 2001 n. 108. Eccesso di potere per violazione e vizio del procedimento e del buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 sexies del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 300 del Trattato CE.
La Regione Puglia si è costituita con memoria difensiva e di costituzione in data 5 maggio 2009.
Nella pubblica udienza del 1° luglio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Ha carattere pregiudiziale l’eccezione, proposta dalla difesa della regione nella propria memoria conclusiva, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Ritiene la difesa della resistente che gli atti impugnati non sono suscettibili di ledere gli interessi dell’Associazione ricorrente.
L’eccezione è infondata perché le norme di cui è stata denunciata la violazione sono dirette proprio a garantire la partecipazione degli individui nella fase di predisposizione di piani e programmi in materia ambientale (art. 7 Convenzione Aarhus) e quindi la lesione deve essere individuata proprio nella dedotta mancata possibilità di partecipazione alla predisposizione dell’Intesa.
2. L’Associazione ricorrente deduce la violazione di una serie di norme che regolano la partecipazione dei privati al procedimento con particolare riguardo alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 che prevede la possibilità per il “pubblico” di avere le giuste informazioni e di partecipare ai piani, ai programmi e alle politiche relative all’ambiente.
Questa Convenzione di Aarhus, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, disciplina la c.d. informazione ambientale e cioè l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, intendendosi come “pubblico” “una o più persone fisiche o morali e, conformemente alla legislazione o al costume del paese, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da queste persone” (art. 2).
Per l’art. 2 l’informazione ambientale è quella relativa a: a) lo stato degli elementi dell’ambiente, b) i fattori ambientali e le relative attività e misure, c) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni di vita umana, i luoghi culturali e le strutture.
L’art. 6 (Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche) prevede, al comma secondo, che “quando viene avviato un processo decisionale che interessi l’ambiente, il pubblico interessato è informato in modo adeguato, efficace e a tempo debito, mediante un avviso al pubblico o individualmente, secondo i casi, all’inizio del processo”; secondo l’art. 7 (Partecipazione del pubblico a quanto riguarda i piani, i programmi e le politiche relative all’ambiente), “ogni parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all\'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie”, per l’art. 8 (Partecipazione del pubblico all\'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale) “Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l\'effettiva partecipazione del pubblico all\'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull\'ambiente”.
Le norme citate obbligano quindi ad informare il “pubblico”, qualora l’Amministrazione inizi un processo decisionale comportante un impatto sull’ambiente, in modo tale da garantire ai soggetti interessati la possibilità di poter partecipare all’elaborazione di piani, programmi e politiche relative all’ambiente nella fase preliminare e quindi in uno stadio in cui tutte le operazioni siano ancora pendenti, cioè all’inizio del processo decisionale.
3. La questione che si pone attiene alla definizione dei limiti della materia rientrante nella c.d. informazione ambientale.
Come si è detto, l’art. 2 della Convenzione riguarda unicamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.), i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), e la salute e la sicurezza umana; perciò non formano oggetto dall’informazione ambientale gli atti e i documenti relativi a fatti che non comportano un impatto ambientale.
Poiché l’Atto di intesa in esame è diretto a regolare le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti già in corso di esecuzione, si ritiene che questo non comporta di per sé effetti di impatto ambientale; infatti – come risulta nella memoria conclusiva del comune di Taranto – l’Atto di Intesa riguarda l’utilizzazione di mezzi tecnologicamente più avanzati rispetto a quelli già utilizzati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio bidoni in luogo di cassonetti o campane per il compostaggio domestico.
Pertanto, si deve ritenere che il caso in esame non rientri nella definizione di informazione ambientale, così come definita nell’art. 2 della Convenzione citata, e non sia quindi soggetto all’obbligo di informazione disciplinato nei successivi artt. 6 e 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso 584/2009, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 01/07/2009 con l\'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
L\'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2009