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T.a.r. Sicilia – Palermo sent. 652 del 27 aprile 2005

Atti amministrativi. Accesso. Istanza di associazione di tutela ambientale per l’accesso a tutta una serie di informazioni relative alla gestione del demanio marittimo

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REPUBBLICA ITALIANA

N. 652-05 Reg. Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima , ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N. 42 Reg. Gen.

ANNO 2005

sul ricorso n. 42/2005 proposto dal Comitato Reg.le Siciliano di LEGAMBIENTE , in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente dom.to in Palermo, Via F. Scaduto n. 2/d , presso lo studio dell'avv.to Fausto Calandra , che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

contro

- l’Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo , in persona del legale rapp.te pro-tempore;

- l’ Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente, in persona dell’Assessore pro-tempore, entrambi rapp.ti e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento

- del silenzio formatosi sull’istanza di accesso proposta con racc. a.r. ricevuta il 20.10.2004 nei confronti dell’ Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente;

- della nota del 22.11.2004 prot. 2004/43992/FPA con la quale l’Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo ha negato l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza sopraindicata .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le amm.ni intimate;

Vista la memoria prodotta dalle amm.ni a sostegno delle proprie difese;

Designato relatore alla camera di consiglio del 22.02.2005 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi l'avv.to N. Giudice, in sostituzione dell’avv. F. Calandra, per il ricorrente e l'avv.to dello Stato L. La Rocca per l'Amm.ne intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 15.12.2004 , e depositato il successivo 10.01.2005 , il Comitato Reg.le Siciliano di LEGAMBIENTE espone di avere proposto istanza per l’accesso a tutta una serie di informazioni relative alla gestione del demanio marittimo (procedure per sgombero occupazioni abusive, ammontare delle somme riscosse a titolo di indennità per occupazione abusiva, eventuali giudizi di cognizione ed esecutivi finalizzati alla riscossione di tali indennità, eventuali giudizi relativi a beni demaniali ed eventuali giudizi di responsabilità per prescrizione dei relativi crediti) alle amministrazioni odierne intimate; avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente, ed avverso il diniego manifestato dall’Agenzia del Demanio, Filiale Sicilia, Sede di Palermo, propone il presente ricorso facendo valere le particolari prerogative che assistono il diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale.

Le amm.ni intimate si sono costituite in giudizio depositando memoria con la quale deducono che la richiesta di accesso riguarderebbe informazioni non esistenti in apposito e specifico atto, ma desumibili solo in esito alla eventuale elaborazione di atti ed elementi d’ufficio, e contestano l’inerenza delle informazioni richieste alla materia ambientale.

Alla camera di consiglio del 22.02.2005 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito spiegati.

1. Gioverà preliminarmente rilevare come la giurisprudenza amminstrativa abbia condivisibilmente precisato che:

- Il d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39 (emanato in attuazione della direttiva 90/313/Cee) ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale che si connota, rispetto a quella generale prevista dalla l. n. 241 del 1990, per due novità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati, perché le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità della dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse, ed il contenuto delle cognizioni accessibili, visto che non è oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella piena disponibilità dell'amministrazione e consente l'accesso a "informazioni" ambientali.

In materia di accesso ambientale non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, essendo sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve evidentemente essere specificato), per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente. (Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5795);

- L'art. 3 d.lg. n. 39 del 1997, attuativo della direttiva Cee 90/313, secondo cui le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, deroga ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di interesse e legittimazione ad agire in giudizio e di tutela giurisdizione dei c.d. interessi diffusi introducendo nel nostro ordinamento un principio di tutela oggettiva della qualità del bene ambiente, attraverso un controllo sociale diffuso sugli atti delle autorità pubbliche comunque incidenti sul valore tutelato. (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 24 dicembre 2002, n. 693).

Rileva, quindi, il Collegio che la presenta controversia riguarda una fattispecie di accesso diversa da quella, per così dire ordinaria, di cui agli artt. 22 e segg. l. n. 241/1990, che trova nel D.Lgs. n. 39/1997 una sua specifica disciplina in termini di maggior favore per l’accesso e la conoscenza delle informazioni in materia ambientale.

2. Consegue alla superiore impostazione l’esigenza di verificare se le informazioni richieste dall’Associazione ricorrente alle amm.ni intimate rientrino effettivamente, tutte o solo in parte, nella materia della tutela ambientale.

Ritiene il Collegio che un giudizio positivo di pertinenza possa essere affermato solo con riferimento alle informazioni direttamente relative alla gestione del demanio marittimo come bene ambientale e di valenza naturalistica e, quindi, per quelle informazioni che riguardino la sua tutela “in forma specifica”, con esclusione delle informazioni relative agli aspetti della gestione patrimoniale dello stesso demanio.

Ciò sulla base della considerazione che le attività e gli atti di tutela in forma specifica del demanio marittimo hanno una diretta ed immediata incidenza sulla conservazione e tutela dell’ambiente in quanto tale e rientrano sicuramente nel concetto di “informazioni relative all'ambiente” di cui all’art. 2, lett. a) D.Lgs. n. 39/1997.

Al contrario non vi rientrano le informazioni relative agli aspetti patrimoniali conseguenti alle occupazioni abusive (somme riscosse per indennità, giudizi instaurati per il recupero di dette somme e giudizi di responsabilità per eventuali prescrizioni maturatesi), che attengono a profili diversi dalla diretta tutela del demanio marittimo (punti nn. 1, 2, 3,5 e 7 dell’istanza inoltrata con racc. a.r. ricevuta il 20.10.2004.

3. Consegue alle superiori considerazioni che il presente ricorso non può trovare accoglimento nei confronti dell’Agenzia del Demanio, in quanto Ufficio competente alla gestione dei riflessi patrimoniali delle occupazioni demaniali e non investito di funzioni immediatamente relative alla tutela dello stesso.

Al contrario, esso può trovare parziale accoglimento nei confronti dell’Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente, in quanto assessorato dell’amm.ne regionale competente – ai sensi dell’art. 8 l.r. n. 28/1962, come modificata dall’art. 7 della l.r. n. 2/1978 - a gestire i beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione giusto D.P.R. 1.07.1977 n. 684.

In particolare tale Assessorato è tenuto a fornire - previe le eventuali elaborazioni del caso, anche al fine di garantire la riservatezza degli interessati - le informazioni relative al punto n. 4 dell’istanza di accesso formulata con racc. a.r. ricevuta il 20.10.2004.

Ed invero, anche se le azioni giudiziarie sono concretamente gestite dall’Avvocatura dello Stato, il rapporto esistente tra questa e l’Amministrazione interessata – quale è definito dall’art. 12 della l. n. 103/1979 – esclude che l’Amministrazione possa essere addirittura tenuta all’oscuro della pendenza di una controversia che produrrà effetti nei suoi confronti.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di informazione di cui al punto 6 della citata richiesta di accesso (procedimenti di sgombero per occupazioni di beni patrimoniali dello Stato e della Regione) in quanto relativa a settore di attività estraneo all’Assessorato intimato.

4. In considerazione delle prevedibili esigenze di reperimento ed elaborazione delle informazioni, il Collegio ritiene congruo fissare in sessanta giorni il termine entro il quale l’Assessorato reg.le è tenuto a provvedere.

Il Collegio ritiene, inoltre, di dover disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e dispone che l’Assessorato reg.le al Territorio ed Ambiente fornisca all’Associazione ricorrente le informazioni indicate in motivazione, nel termine ivi fissato.----------------------

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza.------------------

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.--------------------------------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005 , con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:--------------

- Giorgio Giallombardo - Presidente

- Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore

- Roberto Valenti - Referendario

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 27/04/2005

Il Segretario

I.B.