TAR Piemonte Sez. I sent. 234 del 15 gennaio 2010
Ambiente in genere. V.i.a. e siti di interesse comunitario (SIC)

Ove un progetto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, interessando un sito di interesse comunitario (SIC) ovvero un SIC e una o più zone speciali di conservazione, e ove la procedura di VIA si sia conclusa favorevolmente, non occorre effettuare la valutazione di incidenza del progetto sull’ambiente, posto che in tal caso la procedura di VIA tiene conto anche degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat naturali e sulle specie animali.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 00234/2010 REG.SEN.
N. 00458/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 458 del 2008, proposto da:
Comune di Borgomanero, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cavallaro, con domicilio eletto presso Marco Bertuzzi in Torino, via Treviso, 36;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;Regione Piemonte, non costituita;
nei confronti di
Terna Spa -Rete Elettrica Nazionale-, rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone, Umberto Giardini, Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Giardini in Torino, via Grassi, 9;
per l'annullamento
degli atti relativi alla valorizzazione, da parte di TERNA S.p.A. di numero due varianti di elettrodotto a 32 KV in sostituzione di quattro esistenti in semplice terna nei Comuni di Angola d'Ossola, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna, Ornavasso, Pieve Vergante, Premosello Chiovenda, Vigogna (in provincia del Verbano Cusio Ossola), Ameno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Invorio, Miasino e Pettenasco (in provincia di Novara), e cioè: del decreto emesso dal Ministero dello sviluppo Economico - Direzione generale per l'Energia e le risorse minerarie e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la difesa del suolo in data 21 dicembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 4 della Regione Piemonte nonchè¨ sul quotidiano La Stampa di Torino in data 24 gennaio 2008;degli atti a questo presupposti, connessi e consequenziali, comprendenti in particolare il giudizio positivo di compatibilità ambientale emesso dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale rep. n. 56/5044 del 28.12.2006;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna Spa -Rete Elettrica Nazionale-;
Lette le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il Referendario avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


1. La Società Terna s.p.a, responsabile della trasmissione elettrica in rete ad alta ed altissima tensione e gemmata dall’ENEL S.p.A., con istanza del 24.10.2005 domandava autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di varianti di due elettrodotti a 132 kv in sostituzione di quattro esistenti, con creazione di un nuovo elettrodotto di 36 km. Il tutto nell’ambito della razionalizzazione della rete elettrica nazionale.
Trattandosi di opera da assoggettare a VIA, il progetto veniva sottoposto alla Regione Piemonte per la pronuncia di compatibilità. L’Ente esprimeva parere favorevole con raccomandazioni e prescrizioni il 28.12.2006, con Delibera di Giunta n. 56.
A seguito di tali indicazioni Terna inviava diverse missive a vari Enti, circa la tempistica e le modalità esecutive del progetto e modificava il progetto originario. Seguiva una conferenza di servizi indetta dal Ministero dello sviluppo economico, in esito alla quale Terna veniva richiesta di apportare ulteriori modifiche e migliorie al progetto iniziale, in particolare prescrivendosi l’interramento di un tratto dell’elettrodotto de quo.
Con atto di accettazione del 13.12.2007 Terna si impegnava ad ottemperare alle prescrizioni di cui alla conferenza di servizi predetta.
A seguito di tale atto il Ministero dello Sviluppo Economico rilasciava il 21.12.2007 l’autorizzazione in controversia, poi pubblicata nelle forme di legge.
2. Insorgono contro la stessa con il gravame in epigrafe i ricorrenti, i quali impugnano anche l’atto presupposto costituito dalla Delibera di Giunta regionale n.56/1006, peraltro notificando il ricorso alla Regione ma presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con il primo motivo rubricano violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e della direttiva 92/43CEE, eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e contraddittorietà e per carenza di istruttoria.
Con il secondo mezzo denunciano violazione e falsa applicazione dei commi 8 e 9 dell’art. 5 cit., nonché eccesso di potere per omessa valutazione di presupposti e carenza di istruttoria e di motivazione.
Al terzo motivo è affidata la censura di errore e difetto di motivazione e violazione del programma energetico regionale e dell’accordo Stato – Regioni sull’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, nonché carenza di istruttoria sulla qualità dell’aria.
3. Si costituiva il Ministero dello sviluppo economico con memoria della difesa erariale depositata il 16.4.2008 ed annessa nota 1718/08 del Ministero, la quale difendeva nel merito la scelta licenziata, evidenziandone la portata riduttiva dell’impatto ambientale in termini di occupazione del suolo e di riduzione dell’insieme dei tralicci e dei pali.
Sui costituiva anche la Terna s.p.a con memoria del 15.4.2008 eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione, essendo spirato il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR, nonché per difetto di legittimazione al ricorso dei ricorrenti che non avrebbero provato né allegato la proprietà di cespiti incisi immediatamente e direttamente dagli atti impugnati.
4. La Sezione, con Ordinanza cautelare n. 375 del 9.5.2008 respingeva la domanda di sospensione motivando l’assenza di fumus e di periculum.
I ricorrenti depositavano ulteriori memorie l’8.5.2008 e il 4.12.2009.
Alla pubblica Udienza del 17.12.2009, udita la discussione dei patroni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano il gravame è stato trattenuto a sentenza.


DIRITTO


1. Può prescindersi dalla disamina delle varie eccezioni di inammissibilità del ricorso, elevate dalla difesa della Terna s..p.a. stante l’infondatezza nel merito del gravame e la sua inammissibilità che il Collegio rileva d’ufficio per un profilo non colto dalle altre parti litiganti.


Quanto agli aspetti di rito, va osservato che dal corpo del provvedimento, come dalla stessa narrativa in fatto contenuta in ricorso, si rileva che l’autorizzazione ministeriale gravata è stata preceduta da una previa valutazione di impatto ambientale effettuata dalla Regione Piemonte, in esito alla quale è stato rilasciato il parere favorevole condizionato a prescrizioni e raccomandazioni assunto in data 28.12.2006. E il provvedimento ministeriale richiama in più punti detto parere. La stessa conferenza di servizi del 27.2.2007 indetta dall’Amministrazione centrale è scaturita dalla rilevanza delle prescrizioni e raccomandazioni di cui è stato circondato il parere favorevole sulla VIA.


Ne consegue che quest’ultimo assume portata condizionante del provvedimento ministeriale, tant’è che le prescrizioni che accompagnavano il parere sulla Via si rilevano ancora nella parte determinativa del provvedimento ministeriale.


Ne discende che al parere regionale sulla VIA va attribuita la natura di atto presupposto, la cui omessa rituale impugnazione produce, per inveterato insegnamento, l’inammissibilità del ricorso interposto avverso l’atto conseguenziale.


Orbene, nel caso all’esame il parere regionale di cui alla Delibera di Giunta del 28.12.2006, n. 56 è stato sì impugnato, ma il ricorso è stato notificato alla Regione non presso la sua sede, bensì presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nei noti uffici di Corso Stati Uniti, 45.


Dal che discende la nullità della notifica, per non essere il ricorso mai pervenuto nella sfera di conoscenza dell’Ente Regione, posto che la Regione non gode del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura di Stato.


Nulla essendo la notifica e non essendosi del resto la Regione neanche costituita, deve affermarsi che la Delibera regionale n. 56/20096 non sia stata mai ritualmente impugnata, conseguendone l’inammissibilità del ricorso diretto contro l’atto conseguenziale costituito dalla autorizzazione ministeriale gravata.


Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di rituale impugnazione dell’atto presupposto.


2.1. Per ragioni di completezza e certezza delle situazioni giuridiche reputa peraltro il Collegio opportuno procedere al suo scrutino nel merito.


Con il primo motivo i ricorrenti rubricano violazione ed erronea applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e della direttiva 92/43CEE, eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità e contraddittorietà e per carenza di istruttoria.


Lamentano nella sostanza i deducenti che l’intera procedura seguita non avrebbe tenuto conto delle esigenze di preservazione naturale dei siti attraversati, non essendo sufficiente affermare, come fa Terna, che il tracciato è quello del 1929, poiché sono enormemente migliorate le tecnologie realizzative ed accertati i rischi alla salute derivanti dall’elettromagnetismo. Criteri tutti che gli enti interessati non hanno valutato.


Il motivo è all’evidenza sfornito di principio di prova oltre che assolutamente generico e pertanto inammissibile.


Non sviluppano i ricorrenti le premesse argomentative da cui muovono e non evidenziano la specifica censura, non consentendo al Giudicante di individuare chiari precetti violati e scorrette regole di comportamento tenute, la cui unitaria considerazione in rapporto al parametro normativo o giurisprudenziale di riferimento, permetta di approdare ad una diagnosi di illegittimità del provvedimento.


Va al riguardo rammentato che il Consiglio di Stato ha precisato che “l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi sussiste solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l'invalidità del provvedimento impugnato” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 912).


Nel caso all’esame, come dianzi rilevato, non si comprendono i vizi dai quali i ricorrenti assumono affetto il provvedimento impugnato. Va al riguardo condivisa la recente affermazione del Giudice di prime cure, secondo cui “nel giudizio amministrativo non basta, infatti, dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste ed offrire una sufficiente rappresentazione del contesto fattuale su cui il vizio si appunta, pena l'inammissibilità, per genericità, della censura proposta”.(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 198).


Stante la genericità della doglianza il motivo va quindi dichiarato inammissibile oltre che infondato nel merito per difetto di principio di prova.


2.2. Né miglior sorte va riservata al secondo mezzo, che può essere esaminato congiuntamente al terzo, con il quale i deducenti denunciano violazione e falsa applicazione dei commi 8 e 9 dell’art. 5 cit., nonché eccesso di potere per omessa valutazione di presupposti e carenza di istruttoria e di motivazione.


Si dolgono in proposito gli esponenti che la scelta del tracciato non sarebbe stata adeguatamene ponderata, mancando un’analisi delle alternative di progetto, poiché vi erano percorsi alternativi e sarebbe stato possibile in concertazione con gli organi interessati realizzare un piano di realizzazione più razionale.


Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano in particolare che non sono stati eseguiti studi sufficienti per valutare il reale impatto paesaggistico ed alla salute determinato dall’opera assentita.


Si espone anche che l’opera “può e deve avere delle migliorie” (ricorso, pag. 25).


Anche qui, osserva il Collegio, non viene fornita alcuna deduzione motivazionale adeguatamente dettagliata e una precisa indicazione alternativa, dovendosi pertanto predicare la genericità o al più l’infondatezza della censura per difetto di principio di prova.


Ma più in radice, dal punto di vista giuridico, la censura secondo cui il tacciato dell’elettrodotto sarebbe affetta, pare di capire, da carenza di istruttoria, appare infondata sul piano normativo.


Invero, a termini dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 invocato dai deducenti, “Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell' articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati”.


2.3. Ritiene quindi il Collegio che ove un progetto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, interessando un sito di interesse comunitario (SIC) ovvero un SIC e una o più zone speciali di conservazione, e ove la procedura di VIA si sia conclusa favorevolmente, non occorre effettuare la valutazione di incidenza del progetto sull’ambiente, posto che in tal caso la procedura di VIA tiene conto anche degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat naturali e sulle specie animali.


2.4. Merita anche di essere rimarcata l’infondatezza in fatto della complessiva censura, che promana da tutto il ricorso, secondo la quale nell’insieme il progetto licenziato non terrebbe in adeguata considerazione la salute pubblica, il paesaggio, la fauna che vive nei territori attraversati.


L’infondatezza in fatto discende dalla considerazione e dalla mera lettura del complesso delle prescrizioni che circondano il provvedimento, le quali rivelano che l’Amministrazione ha attentamente ponderato tutti i risvolti e gli effetti che il progetto poteva avere sia sull’ambiente che sulla salute e sulla fauna.


Numerose sono invero le prescrizioni contenute nell’autorizzazione impugnata, le quali limitano e circondano la realizzazione dell’intervento progettato, al rispetto a alla salvaguardia degli specifici valori alla cui tutela sono state allestite le rispettive prescrizioni e raccomandazioni.


Figurano, infatti, nell’atto, prescrizioni finalizzate alla tutela dell’avifauna (pag. 12), alle istanze afferenti all’impatto visivo e paesaggistico (pag. 15), agli aspetti geologici (pagg. 16-17).


Significativo è quanto viene prescritto ed imposto sotto il profilo dell’impatto paesaggistico e visivo. In taluni tratti si prescrive infatti “l’utilizzo di sostegni ad altezza più contenuta, con riduzione delle campate, al fine di limitare gli impatti sui rilievi esistenti o, in alternativa, l’utilizzo di sostegni monostelo o di analoga tipologia ad impatto contenuto, nell’ottica di limitare il più possibile la percezione visiva delle linee nelle visuali dal lago d’Orta”.


Per il tratto in Comune di Miasino – Ameno “in considerazione delle caratteristiche di pregio paesaggistico e di conservata naturalità delle aree interessate dai tracciati in progetto, si prescrive che nelle ulteriori fasi di progettazione siano presentati nuovi approfondimenti tesi a comparare le seguenti ipotesi di mitigazione visiva: a) utilizzo i sostegni monostelo o di analoga tipologia a basso impatto visivo (…); b) mascheramento delle linee in progetto con le quinte arboree presenti nell’area”.


Rilevanti appaiono anche le prescrizioni intese alla tutela dell’avifauna, per la quale “in un’ottica di maggiore tutela dell’avifauna si richiede che nell’ambito della progettazione esecutiva il Proponente effettui un approfondimento degli studi già condotti in fase di progetto definitivo relativamente agli impatti sull’avifauna, individuando eventuale esistenza di ulteriori tratti, oltre a quelli già indicati, in cui i cavi elettrici possono generare interazioni di carattere negativo con l’avifauna, ponendo particolare attenzione alla presenza di siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili,nonché ai siti di passaggio dei migratori. Anche in tali tratti dovrà essere prevista l’installazione di dispositivi di segnalazione e dissuasione”.


Siffatte prescrizioni e le altre non riportate, circondano ed assistono il provvedimento, il cui contenuto complessivo va ricostruito anche in relazione ad esse, la cui eventuale violazione non si riverbera ex post sull’originaria legittimità del provvedimento.


2.5. Giova infatti rammentare in puncto iuris che la Sezione ha già affermato il delineato principio, precisando che “E' principio generale del diritto amministrativo quello secondo il quale il contenuto determinativo di un provvedimento è costituito non solo dalla parte dispositiva ma anche dalla parte prescrittiva, rappresentata dall'insieme delle prescrizioni che circondano il rilascio di un titolo autorizzatorio ed entrano a far parte del dispositivo dell'atto, il quale va giudicato, in rapporto al parametro normativo di riferimento, nella sua integralità determinativa, costituita anche dalle prescrizioni imposte al soggetto beneficiario del provvedimento ampliativo”, conseguendone che “il comportamento divergente ed inadempiente del destinatario non si riverbera ex post sulla legittimità del provvedimento amministrativo autorizzatorio, che riamane invulnerata, potendo e dovendo l'inottemperanza de qua rilevare in occasione e sede di controlli che l'Amministrazione potrà effettuare, il cui negativo esito potrà condurre anche alla revoca sanzionatoria dell'autorizzazione” (TAR Piemonte, Sez. I, 25/9/2009 n. 2292).


2.6.Sempre in punto i fatto, ritiene opportuno la Sezione, anche la fine di tranquillizzare le popolazioni residenti e gli stessi ricorrenti, quanto ha debitamente e opportunamente posto in luce il Ministero resistente, con nota del 14.4.2008 allegata alla memoria dell’Avvocatura.


Ebbene, l’Autorità centrale ha evidenziato la bontà del progetto e la sua inidoneità a ledere i beni ambientali, rilevando che esso “prevede la realizzazione di 95 km di tracciati a fronte della demolizione di 178 km e l’infissione di circa 340 sostegni a fronte della demolizione di quali mille con le relative fondazioni”.


Vi è quindi un evidente risparmio ambientale in termini di manufatti impattanti di sostegno alle linee elettriche, che passano da circa mille a 340, mentre i chilometri di tracciato scendono da 178 a 95.
Conclude il Ministero che “l’intervento nel suo complesso quindi comporta un’evidente riduzione della pressione territoriale esercitata dalla rete di trasmissione nazionale nelle aree di progetto, prevedendo una diminuzione delle linee pari al 46% e dei tralicci pari al 66%, con una notevole riduzione dell’occupazione di suolo”.


Anche da siffatte opportune precisazioni scaturisce l’inconsistenza sostanziale delle preoccupazioni agitate dai deducenti e l’infondatezza del ricorso.


In definitiva, il secondo e il terzo motivo di ricorso si profilano infondati e vanno pertanto respinti, mentre il primo è inammissibile per genericità delle censure.


Da quanto finora argomentato discende che il ricorso all’esame va dichiarato inammissibile per irrituale impugnativa dell’atto presupposto e per parziale genericità delle censure e infondato nel merito.
Eque, intuitive ragioni militano, peraltro, a sostegno della decisione di compensare le spese di lite tra le costituite parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge nel merito.
Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010