TAR Lazio (RM), Sez.II-Ter, n. 6966, del 12 luglio 2013
Ambiente in genere.Illegittimità attività di officina meccanica nell’area pertinenziale di edificio residenziale

La legittima conduzione dell’attività artigianale (officina meccanica la cui attività genera emissione di fumi, polveri e rumori eccedenti), in assenza di determinazioni autorizzative in atto abilitanti al relativo svolgimento, postula necessariamente il conseguimento dei necessari permessi, nonché l’attenta verifica che le emissioni sonore e di odori, in ragione della peculiare vocazione residenziale impressa all’area, si mantengano in ambito di tollerabilità, va ulteriormente dato atto della preclusa esercitabilità di lavorazioni in spazi esterni, alla quale, con ogni evidenza, accede la necessaria rimozione di apparecchiature all’uopo installate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06966/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04805/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 4805 del 2012, proposto da De Lorenzo Italo, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Morelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Crescenzio n. 63;

contro

il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Auciello, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Rivellini, in Roma, via Giovanni Bettolo n. 17;

nei confronti di

- GFC Service s.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Messa, con domicilio eletto presso l’avv. Cristina Sanvitale, in Roma, via Carlo Galeffi n.18;
- Anna Maria Centroni;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 98 del 23 marzo 2012, con la quale è stata revocata la precedente ordinanza n. 485/2011 di sospensione dell’attività artigianale svolta dalla GFC Service s.a.s. in via delle Genziane 4;

- per quanto occorrer possa, della nota n. 9185 del 31 gennaio 2012 dell’area Urbanistica del Comune di Guidonia Montecelio;

- di ogni altro atto connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Espone il ricorrente di essere proprietario di una civile abitazione sita nel Comune di Guidonia Montecelio, località Collefiorito, alla via delle Genziane.

Soggiunge che nella zona – classificata B, sottozona B3 – il vigente P.R.G. consente la sola “costruzione di edifici isolati a carattere residenziale, contornati da spazi liberi sistemati a giardino”; ed ammette “laboratori artigiani per piccole industrie le cui installazioni non producano rumore né odori molesti o nocivi”.

Evidenzia che, dal mese di ottobre 2010, nell’immobile adiacente veniva aperta un’officina meccanica intestata alla G.F.C. Service s.a.s., la cui attività generava emissione di fumi, polveri e rumori eccedenti, secondo quanto dalla parte sostenuto, la normale tollerabilità.

Inoltre, nell’area pertinenziale veniva installato un ponte sollevatore auto, anch’esso asseritamente fonte di emissioni sonore e, comunque, pericoloso per l’incolumità del ricorrente stesso.

A fronte di un esposto presentato dal sig. De Lorenzo, l’Amministrazione comunale ordinava, in data 1° aprile 2011, l’immediata sospensione dell’attività dell’autofficina.

Su istanza di GFC Service, peraltro, la ASL territorialmente competente esprimeva un parere tecnico-sanitario favorevole all’attuazione di officina meccanica, con il limite dell’obbligo di lavorazione interna; a seguito del quale il Comune revocava il provvedimento interdittivo precedentemente reso.

Interveniva, quindi, un nuovo provvedimento inibitorio all’attività di che trattasi su rinnovata sollecitazione di parte ricorrente, successivamente revocato.

Queste le doglianze articolate con il presente mezzo di tutela:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta per contraddittorietà tra atti provenienti dalla stessa P.A.

Il gravato provvedimento di revoca non sarebbe giustificato né da un rinnovato apprezzamento dell’interesse pubblico, né da sopravvenienze in fatto.

Sotto tale ultimo profilo, la DIA presentata da GFC Service recherebbe indicazioni non rispondenti al vero circa l’assenza di opere edilizie preordinate al mutamento della destinazione d’uso dell’area limitrofa; escludendosi, peraltro, come sia comunque precluso l’esercizio di attività comportanti emissioni sonore oltre soglia ed impiego di materiali tossici e/o nocivi.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, dell’art. 35 del Regolamento Edilizio comunale, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell’art. 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, del punto 2. del Piano comunale di classificazione acustica.

Pur nella consentita presenza, all’interno delle zone B e C, di laboratori artigiani per piccole industrie le cui installazioni non producano rumore né odori molesti e nocivi, rileva parte ricorrente come nella sottozona B3 sia comunque precluso l’esercizio di attività artigianali rumorose: a tal fine rilevando il limite di 60 e 50 dB, rispettivamente diurno e notturno, per le sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente interno.

Tali limiti sarebbero, nella fattispecie, superati.

Rileva, poi, il ricorrente che il ponte sollevatore auto collocato ad una distanza di soli mt. 1,55 dal confine dell’area si ponga in violazione della vigente disciplina urbanistica in tema di distacchi e di divieto di costruzioni accessorie negli spazi liberi contornanti le costruzioni residenziali.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito dell'impugnativa.

Si è inoltre costituita in giudizio la controinteressata G.F.C. Service, parimenti contestando la fondatezza delle doglianze articolate con l’atto introduttivo ed insistendo, conclusivamente, per il rigetto del mezzo di tutela.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanze nn. 3844 del 25 ottobre 2012 e 4486 del 10 dicembre 2012.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2013.

DIRITTO

1. Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, giova rammentare che la Sezione, con la citata ordinanza 10 dicembre 2012 n. 4486, ha ravvisato l’esigenza di disporre una consulenza tecnica d’ufficio per la verifica della compatibilità dell’attività svolta dalla società controinteressata (GFC Service s.a.s.) nel locale di via delle Genziane n. 4 con la normativa edilizia comunale (in particolare, artt. 5 e 8 delle N.T.A. e art. 35 del Regolamento edilizio comunale), con riferimento al livello di rumorosità della predetta attività, alla produzione di odori molesti e nocivi ed, infine, alla collocazione del ponte sollevatore nell’area esterna di pertinenza del fabbricato.

È stato, conseguentemente, nominato quale consulente tecnico di ufficio l’Arch. Andrea Di Salvo, in favore del quale è stata altresì liquidata, a titolo di acconto, la somma di euro 2.500,00, posta, in solido ed in via provvisoria, a carico delle parti in causa (ricorrente, Comune resistente e società G.F.C. Service).

Nello stesso provvedimento collegiale, peraltro, è stata ravvisata l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare, “anche in ragione di quanto da ultimo affermato dall’A.R.P.A. Lazio nella relazione del 6 novembre 2012”.

Con successiva ordinanza 30 gennaio 2013 n.1066, la Sezione, ribadita l’esigenza dell’apporto consulenziale disposto con precedente provvedimento n. 4486/2012, ha precisato, secondo quanto segue, i profili di interesse in ordine ai quali il consulente tecnico d’ufficio è stato chiamato a pronunziarsi:

1) destinazione d’uso dell’immobile adibito ad esercizio di attività artigianale ad opera della controinteressata G.F.C. Service ed eventuale esistenza di idoneo titolo autorizzativo ai fini dello svolgimento della predetta autorità;

2) livello di rumorosità della predetta attività

3) produzione di odori molesti e nocivi

4) collocazione del ponte sollevatore nell’area esterna di pertinenza del fabbricato di via delle Genziane n. 4.

Nella circostanza, veniva altresì precisato che la conclusiva relazione consulenziale avrebbe dovuto essere depositata entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di prestazione del prescritto giuramento.

2. Anteriormente alla ricognizione delle risultanze della suindicata consulenza tecnica, giova procedere ad una ricostruzione in punto di fatto delle circostanze rilevanti ai fini di una migliore comprensione della controversia.

A seguito della richiesta di agibilità per il fabbricato di via delle Genziane n. 4 (riferita, peraltro, ad un locale ad uso commerciale), la Polizia Municipale del Comune di Guidonia Montecelio (verbale del 2 febbraio 2011) ha constatato l’abusiva installazione, lungo il confine della relativa area pertinenziale, di un ponte di sollevamento, nonché l’avvio di un’attività di autofficina non assistita dalle prescritte autorizzazioni.

Ordinata la sospensione della suindicata attività ad opera dell’Autorità comunale (ordinanza del 1° aprile 2011), in data 5 aprile 2011 veniva stato rilasciato a GFC Car Service dalla competente A.S.L. ROMA G parere igienico sanitario favorevole con le seguente prescrizione: “La lavorazione dovrà essere effettuata esclusivamente all’interno dell’attività. Qualora la lavorazione avviene all’esterno dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006”.

GFC Service ha presentato in data 10 maggio 2011 DIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001, per il montaggio di un ponte sollevatore auto a ridosso del muro di confine e spostamento dello stesso a distanza di mt. 1,55.

Revocata l’ordinanza di sospensione di cui sopra con provvedimento del 3 maggio 2011, interveniva, ad opera dell’Autorità municipale, un nuovo provvedimento interdittivo riguardante lo svolgimento dell’attività artigianale (19 dicembre 2011), seguito (14 marzo 2012) da provvedimento sospensivo dell’attività di officina meccanica.

GFC presentava, quindi, nuova DIA in sanatoria per cambio di destinazione d’uso parziale del 50% (parte centrale a destinazione d’uso artigianale e fascia perimetrale ad uso commerciale): alla quale ha fatto seguito la revoca (in data 23 marzo 2012) dell’ordinanza del 19 dicembre 2011.

A seguito di contatti tra il Comune di Guidonia e la competente Autorità sanitaria, la ASL ROMA G (relazione del 4 ottobre 2012) ha rilevato che:

- “La Società risulta svolgere attività di officina meccanica nonostante il sussistere dell’ordinanza n. 82 prot. n. 22738 del 16.3.2012 emessa dal Comune di Guidonia Montecelio – Area III Attività Economico Produttive e Sviluppo riguardante la revoca della certificazione sanitaria prot. 31138 del 13 aprile 2011 e della Presa d’Atto n. 1841 prot. n. 35809 del 2 maggio 2011”;

- “l’attività rientrante nell’elenco delle attività insalubri di cui al T.U.L.S. 1265 del 1934 (art. 221) dall’analisi della documentazione ricadrebbe in zona B3 del PRG e pertanto sarebbe opportuno che gli uffici competenti del Comune di Guidonia facessero gli opportuni accertamenti per verificarne la compatibilità”;

- “in merito al cambio di destinazione d’uso del locale da commerciale/artigianale (perimetro commerciale e porzione centrale artigianale come si evince dalla planimetria acquisita), si rileva una totale promiscuità principalmente durante le lavorazioni di riparazione, alcune delle quali vengono eseguite negli spazi ad uso commerciale”;

- “alcune lavorazioni sui veicoli vengono svolte all’interno dei locali a porte aperte e anche utilizzando lo spazio esterno che risulta attrezzato per l’uso con prese di aria compressa, acqua, prese industriali di energia elettrica. Tale situazione risulta in contrasto con quanto riportato nell’atto autorizzativo, che nelle note riporta la seguente dicitura: “la lavorazione dovrà essere effettuata esclusivamente all’interno dell’attività. Qualora la lavorazione avviene all’esterno dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi del Decreto 152/2006”.

È seguito, poi, un sopralluogo congiunto fra Ispettori della A.S.L. e Polizia Municipale (4 settembre 2012) e una rilevazione fonometrica condotta da un tecnico dell’A.R.P.A. (31 ottobre 2012), per effetto della quale è emerso un livello di rumorosità conforme alle indicazioni del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Un ennesimo sopralluogo della Polizia Municipale (6 novembre 2012) ha accertato che l’attività di gommista veniva esercitata da GFC Service all’interno del locale (nella porzione destinata ad attività commerciale), nel quale risultavano installate due apparecchiature (smonta-gomme e macchina equilibratrice) denotanti evidente stato di utilizzo.

3. Come sopra sintetizzato il succedersi di accertamenti e provvedimenti che hanno connotato l’articolato svolgimento della vicenda che ha dato luogo all’odierna controversia, gli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio – di cui alla relazione depositata in atti il 13 maggio 2013 – consentono un positivo apprezzamento delle doglianze articolate con il presente mezzo di tutela.

3.1 Il consulente ha, in particolare, dato atto della contrarietà dell’attività condotta dalla controinteressata negli spazi esterni rispetto alle previsioni dettate dalle N.T.A. al P.R.G. e 35 del Regolamento comunale, in quanto “l’attività non può e non potrà essere esplicata nelle aree esterne che devono essere destinate a “spazi liberi sistemati a giardino” o eventualmente a parcheggi pertinenziali nei limiti degli standard riferibili alle destinazioni esistenti”.

In effetti, la ricognizione delle pertinenti prescrizioni urbanistiche assevera il convincimento come sopra esplicitato dal CTU, in quanto:

- l’art. 5, punto 2, N.T.A. stabilisce che “Le zone B e C devono essere, salve le prescrizioni e le precisazioni contenute nelle presenti Norme in relazione ad ogni singola zona, destinate prevalentemente ad abitazioni. Potranno, comunque, essere consentiti laboratori artigiani per piccole industrie le cui installazioni non producano rumore né odori molesti o nocivi, limitatamente ai fondi e al piano terreno o ubicati in edifici a sé stanti e con la tipologia consentita nella Zona e del tutto analoga a quella residenziale”;

- il successivo art. 8, al punto 4., precisa che la sottozona B3 della zona B “riguarda aree edificate solo parzialmente o anche quasi completamente con tipi edilizi estensivi; in essa è consentita la costruzione di edifici isolati di carattere residenziale contornati da spazi liberi e sistemati a giardino con la seguente disciplina: la superficie copribile non deve superare ¼ dell’area del lotto”.

Va ulteriormente osservato come l’art. 35 del regolamento edilizio comunale prescriva che “i distacchi esistenti tra i fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi, in ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato smaltimento”.

Nell’osservare come la costante occupazione dell’area esterna da parte di autoveicoli e motocicli parcheggiate renda “la superficie dei parcheggi” ben superiore rispetto a “quella prevista dalle norme di piano”, il consulente ha altresì dato atto del carattere incontroverso assunto dall’effettuazione di lavorazioni negli spazi esterni (per come documentalmente comprovato agli atti di causa, con riferimento alle risultanze fotografiche esibite dalla ricorrente ed al contenuto dei verbali formati dalla locale Polizia Municipale, nonché alla relazione della A.S.L. territorialmente competente).

Ciò osservato, non può omettere il Collegio dal convenire con le indicazioni rese nella consulenza tecnica di che trattasi: e, conseguentemente, dare atto della non conformità di esse rispetto alle indicazioni dalla vigente disciplina urbanistica impresse alla zona interessata (omogenea situazione di incompatibilità rilevando anche per la presenza – sempre in area esterna – del ponte sollevatore).

3.2 Quanto, poi, al livello di rumorosità prodotto dall’attività in discorso, le misurazioni eseguire dal consulente acustico del quale si è valso il designato CTU (nelle date 19 marzo, 9 e 20 aprile 2013) ed evidenziate in apposita Relazione tecnica allegata alla Relazione consulenziale in rassegna, hanno condotto ai risultati di seguito indicati:

- tutte le lavorazioni eseguite all’esterno hanno dato risultati non conformi alle norme;

- alcune lavorazioni eseguite all’interno con porte laterali aperte hanno dato risultati non conformi alle norme;

- le lavorazioni interne con porte laterali chiuse hanno dato per tutte le lavorazioni risultati conformi alle norme, con esclusione della prova motori sulla moto che, in assenza di tubo aspiratore, ha dato risultati non conformi alle norme.

Il CTU è, pertanto, pervenuto alla conclusione che “se le lavorazioni venissero effettuate tutte all’interno dell’autofficina con le porte chiuse e con “silenziatore” posto sul tubo di scappamento del veicolo, i rumori sarebbero contenuti entro la soglia e conformi alle norme: non appena si eseguono lavorazioni interne ma con le porte laterali aperte, la soglia viene superata e questo … avviene durante tutto il periodo primaverile ed estivo in quanto all’interno non è presente l’impianto di climatizzazione”.

3.3 Per ciò che concerne la produzione di odori molesti e nocivi, il CTU – esclusa la presenza di attrezzature che possano indurre il convincimento in ordine all’effettuazione di lavori di verniciatura e carteggiatura – ha posto in evidenza che “i fumi provenienti dagli scarichi, nell’ipotesi che si lavorasse solo all’interno dei locali e che quindi dovrebbero essere aspirati con idoneo sistema, non produrrebbero odori molesti e nocivi superiori a quelli normalmente prodotti dalle macchine che transitano sulla via delle Genziane”.

3.4 Da ultimo, la collocazione del ponte sollevatore nell’area esterna è stata ritenuta contrastante con le illustrate prescrizioni dettate dagli artt. 5 e 8 delle N.T.A. e dall’art. 35 del Regolamento edilizio comunale, in quanto strumentazione elettivamente destinata allo svolgimento di lavorazioni meccaniche e non integrante, ex se, elemento di decoro suscettibile di essere allocato nell’area adibita a giardino: ulteriormente osservandosi il contrasto di tale elemento con le prescrizioni come sopra esplicitate dalla competente ASL in ordine al consentito svolgimento delle attività di officina all’interno dei locali e non anche su aree ad essi esterne.

3.5 In sede di esplicitazione delle conclusioni, il CTU ha osservato che:

- “GFC Service non è in possesso di idoneo titolo autorizzativo per esplicare l’attività di officina meccanica nell’immobile di via delle Genziane”;

- “il completamento del relativo iter autorizzativo postula l’accatastamento del locale con la nuova destinazione d’uso mista, a seguito della variazione d’uso ottenuta con DIA del 21 marzo 2012, un nuovo certificato di agibilità e la “redazione della pratica SCIA ai sensi della normativa attuale, in sostituzione della certificazione sanitaria e della presa d’atto revocate con ordinanza n. 82 dell’Area III Attività economico produttive in data 14.03.2012”;

- “una volta completato l’iter autorizzativo, l’attività di officina meccanica potrà essere esercitata – pur rientrando tra le attività insalubri di prima o seconda classe – con l’impiego di speciali accorgimenti o cautele al fine di scongiurare nocumento alla salute ai sensi dell’art. 216 T.U.L.S.”;

- in ogni caso, l’attività “non può e non potrà essere esplicata nelle aree esterne, che devono essere destinate a “spazi liberi sistemati a giardino” o eventualmente a parcheggi pertinenziali nei limiti degli standard riferibili alle destinazioni esistenti”;

- la presenza del ponte sollevatore “nell’area esterna e incompatibile ed andrà rimosso, come anche il ponte per moto”;

- “in riferimento al livello di rumorosità della predetta attività”, è stato altresì escluso che “sia possibile esplicare attività con le porte laterali aperte e che quindi è necessario … procedere ad una nuova pratica edilizia che preveda la muratura di tali aperture laterali”.

4. Le riportate indicazioni – che risultano esplicitate a seguito di un congruo ed approfondito svolgimento della demandata attività consulenziale, in piena osservanza delle prescrizioni all’uopo somministrate dalla Sezione con l’affidamento della CTU di che trattasi – evidenziano la fondatezza delle censure articolate con il mezzo di tutela all’esame.

L’attività come in atto condotta nell’immobile sito in Comune di Guidonia Montecelio, alla via delle Genziane n. 4, ha evidenziato plurimi elementi di difformità rispetto alle vigenti prescrizioni urbanistiche riguardanti la zona, nonché – sia pure limitatamente alle lavorazioni esercitate in spazi esterni, ovvero all’interno dei locali, ma con le porte laterali aperte – emissioni acustiche incompatibili con i limiti in vigore.

Nel rimarcare come la legittima conduzione dell’attività artigianale, in assenza di determinazioni autorizzative in atto abilitanti al relativo svolgimento, postula necessariamente il conseguimento dei necessari permessi, nonché l’attenta verifica che le emissioni sonore e di odori – segnatamente in ragione della peculiare vocazione residenziale impressa all’area – si mantengano in ambito di tollerabilità, va ulteriormente dato atto della preclusa esercitabilità di lavorazioni in spazi esterni: alla quale, con ogni evidenza, accede la necessaria rimozione di apparecchiature all’uopo installate.

Nei limiti di cui sopra – che perimetrano l’ambito conformativo, promanante dalla presente decisione, al quale le competenti Autorità dovranno adeguare la successiva attività autorizzativa di competenza – vanno dunque, in accoglimento delle censure articolate con il presente mezzo di tutela, annullate le determinazioni oggetto di censura.

5. Viene, da ultimo, in considerazione la liquidazione degli oneri incontrati dal CTU per l’assolvimento dell’incarico al medesimo dalla Sezione affidato, nonché del compenso al medesimo spettante.

Con nota depositata in atti il 20 maggio 2013, l’arch. Andrea Di Salvo ha chiesto, a titolo di onorario, l’importo di € 2.556,45 e, quanto alle spese sostenute, la somma di € 1.813,50.

Nel dare atto che il medesimo C.T.U. si è dato carico di documentare dettagliatamente tali importi ed escluso che rilevino, in proposito, elementi suscettibili di infirmarne la congruità, dispone conclusivamente il Collegio di liquidare, in favore del medesimo consulente tecnico, la somma complessiva di € 4.369,95 (€ 2.556,45 + € 1.813,50), oltre oneri di legge.

L’importo come sopra determinato dal Collegio a titolo di compenso per lo svolgimento dell’incarico consulenziale e di rimborso delle spese dal CTU sostenute per lo svolgimento dello stesso va posto a carico delle parti soccombenti (GFC Service; Comune di Guidonia Montecelio), giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

A carico delle medesime parti vanno, altresì poste, le spese di lite, parimenti dal Collegio indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone in ordine al ricorso indicato in epigrafe:

- lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti con esso impugnati;

- liquida, in favore del Consulente tecnico d’ufficio arch. Andrea Di Salvo, il complessivo importo di 4.369,95 (euro quattromilatrecentosessantanove/95), comprensivo di spese per lo svolgimento dell’incarico peritale e di compenso al medesimo a tale titolo spettante;

- condanna, in solido, il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t. e GFC Service, in persona del legale rappresentante, alla corresponsione, in favore del consulente medesimo, della somma di cui sopra; nonché alla corresponsione, in favore del ricorrente sig. De Lorenzo Italo, della quota relativa all’anticipo dal medesimo corrisposto al consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’ordinanza n. 1066 del 30 gennaio 2013 (con la quale il pagamento dell’acconto di € 2.500,00 in favore del CTU era stato posto, in solido ed in via provvisoria, a carico di tutte le parti in causa);

- condanna, in solido, il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco p.t. e GFC Service, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente sig. De Lorenzo Italo, per complessivi € 2.500,00 (euro duemila e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)