TAR Toscana, Sez. I, n. 832, del 27 maggio 2013
Ambiente in genere.Piano particolareggiato di spiaggia

E’ legittimo il piano particolareggiato di spiaggia contenente la decisione dell’Amministrazione di non rilasciare nuove concessioni demaniali di spiaggia e di non ampliare quelle esistenti, infatti, tale facoltà attiene a valutazioni ampiamente discrezionali che sono proprie della potestà pianificatoria territoriale dell’ente pubblico. Inoltre, è legittimo l’art. 5 delle N.T.A. del Piano che prevede in via generale che “in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati la concessione si intende decaduta”, in realtà, tale espressione non esclude margini di apprezzamento discrezionale in relazione ai singoli casi, mentre la previsione del rinnovo automatico delle concessioni demaniali contrasterebbe con l’art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della direttiva 2006/123/CE la quale comunque deve trovare immediata applicazione nell’ordinamento nazionale anche con disapplicazione, da parte degli organi giudiziari ed amministrativi degli Stati membri, delle norme nazionali contrastanti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00832/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00679/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2007, proposto da: 
Associazione Albergatori & Operatori Turistici S. Vincenzo e Val di Cornia, Hotel del Sole di Loreti Dani Paola & C. s.a.s., Hotel Villa Marcella di Holiday Beach s.r.l., Residence il Cardellino di Fontanelli Roberta e C., Hotel Etrusco di Cristiani Giovanni, Hotel Kon Tiki di Marchi Alfonso e Centro Turistico Santa Caterina s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Paggini e Gherardo Soresina, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, piazza Santo Spirito 10;

contro

il Comune di San Vincenzo in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 117 del 28.12.2006, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato della Spiaggia, U.T.6.1 del PRG. comunale, specie nella parte in cui respinge le osservazioni dei ricorrenti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Premesso che con il presente ricorso è impugnata la deliberazione dell’intimato Comune di San Vincenzo 28 dicembre 2006, n. 117, avente ad oggetto l’approvazione definitiva del piano particolareggiato di spiaggia, per i seguenti motivi:

- l’Amministrazione non avrebbe comunicato alcuna controdeduzione puntuale alle osservazioni presentate nel corso del procedimento di formazione del piano,

- l’Amministrazione ha previsto di non rilasciare alcuna nuova concessione, né ampliamento di quelle in essere, in asserita violazione dei principi costituzionali e comunitari di libero esercizio dell’attività economica, tanto più che alcuni esercizi sono già titolari di concessioni demaniali di spiaggia mentre altri ne sono sprovvisti, e questi ultimi rischiano quindi non poter esercitare utilmente la loro attività,

- l’Amministrazione impone a carico dei concessionari adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal titolo concessorio e stabilisce, con valutazione astratta, che qualsiasi inadempimento comporterà decadenza obliterando così le posizioni consolidate dei privati e impedendo di conseguenza l’esercizio di ogni discrezionalità in ordine ai casi concreti,

- l’art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione esclude il principio di cui all’art. 01 (erroneamente indicato nel ricorso come 10), comma 2, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 494, circa il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime e ciò configurerebbe violazione di legge e dell’affidamento del privato;

Considerato che:

- le osservazioni presentate dai ricorrenti sono state controdedotte dall’Amministrazione con riferimento ai criteri generali del piano e tanto è sufficiente ad integrare l’onere motivazionale, poiché le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative (C.d.S. IV, 26 ottobre 2012 n. 5492);

- la decisione dell’Amministrazione di non rilasciare nuove concessioni demaniali di spiaggia e di non ampliare quelle esistenti attiene a valutazioni ampiamente discrezionali che sono proprie della potestà pianificatoria territoriale dell’ente pubblico, le quali possono essere sindacate soltanto in caso di manifesta illogicità ed irragionevolezza (C.d.S. IV, 16 novembre 2011 n. 6049) e tali vizi non appaiono presenti nel caso di specie, mentre agli esercizi privi di concessione demaniale non viene impedito di svolgere la propria attività, ben potendo essi convenzionarsi con esercizi balneari limitrofi;

- l’art. 5 delle N.T.A. del Piano impugnato prevede in via generale che “in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati la concessione si intende decaduta” e tale espressione non esclude margini di apprezzamento discrezionale in relazione ai singoli casi, mentre la previsione del rinnovo automatico delle concessioni demaniali contrasterebbe con l’art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della direttiva 2006/123/CE la quale comunque deve trovare immediata applicazione nell’ordinamento nazionale anche con disapplicazione, da parte degli organi giudiziari ed amministrativi degli Stati membri, delle norme nazionali contrastanti (Corte di Giustizia dell’Unione Europea 22 giugno 1989 causa 103/1988; C.d.S. V, 6 aprile 1991 n. 452; Sez. IV, 5 giugno 1998 n. 918; T.A.R. Puglia-Bari II, 10 maggio 1996 n. 253);

Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di condannare i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)