Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 22 febbraio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Articolo 10 – Allegato I, punto 6.4, lettera a) – Funzionamento di macelli con una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno – Nozioni di “carcassa” e di “capacità di produzione al giorno” – Macello privo di autorizzazione – Presa in considerazione della produzione effettiva»
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 febbraio 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Articolo 10 – Allegato I, punto 6.4, lettera a) – Funzionamento di macelli con una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno – Nozioni di “carcassa” e di “capacità di produzione al giorno” – Macello privo di autorizzazione – Presa in considerazione della produzione effettiva»
Nella causa C‑311/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Højesteret (Corte suprema, Danimarca), con decisione del 4 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2022, nel procedimento
Anklagemyndigheden
contro
PO,
Moesgaard Meat 2012 A/S,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Prechal, presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (relatore) e M.L. Arastey Sahún, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per PO e la Moesgaard Meat 2012 A/S, da K. Cronwald Jensen e M. Honoré, advokater;
– per il governo danese, da M. Jespersen, J.F. Kronborg e C. Maertens, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Valero e C. Vang, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti l’Anklagemyndigheden (Pubblico ministero, Danimarca) alla Moesgaard Meat 2012 A/S (in prosieguo: la «Moesgaard Meat») e a PO, il direttore di tale società, in merito al perseguimento di questi ultimi in sede penale per aver gestito un macello senza autorizzazione ambientale tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2010/75
3 Ai termini del considerando 2 della direttiva 2010/75:
«Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio della prevenzione dell’inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le principali attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l’attività industriale».
4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:
«La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da attività industriali.
Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso».
5 L’articolo 2 della direttiva suddetta, dal titolo «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle attività industriali che causano inquinamento di cui ai capi da II a VI».
6 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
3) “installazione”: l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
(...)».
7 L’articolo 4 della direttiva 2010/75, intitolato «Obbligo di detenere un’autorizzazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione o nessun impianto di combustione, nessun impianto di incenerimento dei rifiuti o nessun impianto di coincenerimento dei rifiuti operi senza autorizzazione.
(...)».
8 L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione» e contenuto nel capo II della stessa, intitolato «Disposizioni per le attività elencate nell’allegato I», così dispone:
«Il presente capo si applica a tutte le attività elencate nell’allegato I e che, se del caso, raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato».
9 Ai termini dell’allegato I di detta direttiva, intitolato «Categorie di attività di cui all’articolo 10»:
«I valori soglia di seguito riportati si riferiscono generalmente alla capacità di produzione o alla resa. Qualora varie attività elencate nella medesima descrizione delle attività contenente una soglia siano gestite in una stessa installazione, si sommano le capacità di tali attività. (...)
(...)
6) Altre attività
(...)
6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno.
(...)
(...)».
10 Il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 è redatto in termini essenzialmente paragonabili a quelli del punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alle direttive precedentemente applicabili e alle quali la direttiva 2010/75 si è sostituita, vale a dire la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 1996, L 257, pag. 26), e la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU 2008, L 24, pag. 8).
Altri atti rilevanti di diritto dell’Unione
– Regolamento n. 3220/84
11 Il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (GU 1984, L 301, pag. 1), entrato in vigore il 1° gennaio 1985, è stato abrogato, per le tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, dal 1° gennaio 2009 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (GU 2007, L 299, pag. 1). Il regolamento n. 3220/84, come modificato dal regolamento (CE) n. 3513/93 del Consiglio, del 14 dicembre 1993 (GU 1993, L 320, pag. 5) (in prosieguo: il «regolamento n. 3220/84»), all’articolo 1 prevedeva quanto segue:
«1. Il presente regolamento stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini diversi da quelli che sono stati utilizzati per la riproduzione.
2. La tabella di cui al paragrafo 1 è utilizzata in tutti i macelli per la classificazione di tutte le carcasse, per consentire in particolare un equo compenso dei produttori sulla base del peso e della composizione dei suini da essi consegnati al macello.
(...)».
12 L’articolo 2 di tale regolamento così disponeva:
«1. Ai fini del presente regolamento, si intende per “carcassa di suino” il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà, senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
– se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,
– se le esigenze tecniche lo giustificano,
– se le carcasse di suino sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.
2. Ai fini del presente regolamento, il peso si applica alla carcassa fredda nella presentazione definita al paragrafo 1, primo comma.
La carcassa viene pesata appena possibile dopo la macellazione ma non oltre quarantacinque minuti dopo la giugulazione del suino. Il peso della carcassa fredda è calcolato applicando al risultato ottenuto un coefficiente di conversione.
Se in un determinato macello non è generalmente possibile rispettare il termine di quarantacinque minuti, il coefficiente di conversione di cui al secondo comma viene adattato in conformità.
(...)».
– Regolamento n. 1234/2007
13 Il regolamento n. 1234/2007, entrato in vigore il 23 novembre 2007, è stato abrogato, per quanto riguarda il settore della carne suina, dal 1° gennaio 2014 dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671). Come risultava dal suo articolo 1, paragrafo 1, lettera q), il regolamento n. 1234/2007 aveva istituito un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti appartenenti ai settori elencati nell’allegato I a tale regolamento, in cui rientrava il settore delle carni suine.
14 L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Prezzi di riferimento», al paragrafo 1 prevedeva quanto segue:
«Per i prodotti soggetti alle misure di intervento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:
(...)
f) nel settore delle carni suine: 1509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1), lettera b), come segue:
i) carcasse di peso pari o superiore a 60 e inferiore a 120 kg: classe E, quale stabilita nell’allegato V, lettera B, punto II;
ii) ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 e inferiore a 180 kg: classe R quale stabilita nell’allegato V, lettera B, punto II».
15 L’allegato V al medesimo regolamento disponeva quanto segue:
«(...)
B. Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino
I. Definizione
Per “carcassa” si intende il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.
(...)
III. Presentazione
Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
Gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione diversa delle carcasse di suini per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
1. se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nel primo comma,
2. se le esigenze tecniche lo giustificano,
3. se le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme.
(...)».
– Regolamento n. 1308/2013
16 Il regolamento n. 1308/2013 contiene, da un lato, un articolo 7, paragrafo 1, lettera f), e, dall’altro, un articolo 20, lettera t), e un allegato IV che sono formulati in termini equiparabili a quelli dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), e dell’allegato V al regolamento n. 1234/2007, disposizioni riprodotte ai punti 14 e 15 della presente sentenza.
17 Come risulta dall’articolo 10, primo comma, del regolamento n. 1308/2013, le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente all’allegato IV, sezione B, a tale regolamento nel settore delle carni suine per le carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.
Diritto danese
Legge sulla tutela dell’ambiente
18 Ai termini dell’articolo 33, paragrafo 1, del miljøbeskyttelsesloven (legge sulla tutela dell’ambiente), del 22 dicembre 2006, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla tutela dell’ambiente»):
«Un’impresa, un’installazione o un impianto di cui all’elenco previsto all’articolo 35 (imprese elencate) non possono essere creati né iniziare a funzionare prima che sia stata concessa un’autorizzazione a tal fine. Un’impresa elencata non può nemmeno essere ampliata o modificata nella sua costruzione o gestione – in particolare per quanto riguarda la produzione di rifiuti – in modo da comportare un maggiore inquinamento prima che l’ampliamento o la modifica siano stati autorizzati».
19 L’articolo 35, paragrafo 1, di tale legge prevede quanto segue:
«Il Ministro dell’Ambiente e dell’Alimentazione redige un elenco delle imprese, delle installazioni e degli impianti particolarmente inquinanti che sono soggetti all’obbligo di possedere un’autorizzazione di cui all’articolo 33».
20 L’articolo 110 di detta legge così dispone:
«1. A meno che non sia giustificata una sanzione più elevata in base ad altre leggi, viene inflitta un’ammenda a chi
(...)
6) realizza, inizia o gestisce un’impresa senza aver ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 33,
(...)
2. La sanzione può essere aumentata fino alla reclusione per un periodo non superiore a due anni se il reato è stato commesso intenzionalmente o per grave negligenza e se, con la commissione del reato,
1) sia stato causato un danno o un rischio di danno all’ambiente, o
2) sia stato ottenuto o perseguito un vantaggio economico dall’interessato stesso o da altri, anche sotto forma di risparmio di spesa.
(...)
4. Una società o altra persona giuridica può essere ritenuta penalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del capo 5 del codice penale».
Decreto n. 1454 relativo all’autorizzazione delle imprese elencate
21 L’articolo 3 del bekendtgørelse nr. 1454 om godkendelse af listevirksomhed (decreto n. 1454 relativo all’autorizzazione delle imprese elencate), del 20 dicembre 2012, prevedeva quanto segue:
«1. Un’impresa elencata non può essere creata o iniziare a funzionare prima che sia stata concessa, a tal fine, l’autorizzazione prevista all’articolo 33, paragrafo 1, della legge sulla tutela dell’ambiente.
2. Un’impresa elencata non può essere ampliata o modificata nella sua costruzione o gestione – in particolare per quanto riguarda la produzione di rifiuti – in modo da comportare un maggiore inquinamento prima che l’ampliamento o la modifica siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della legge sulla tutela dell’ambiente.
(...)
5. Qualora l’allegato 1 o 2 fissi una soglia minima per l’obbligo di possedere un’autorizzazione, l’impresa non può effettuare alcun ampliamento o modifica che comporti un superamento di tale soglia fino a quando l’impresa non sia stata autorizzata nel suo complesso».
22 L’allegato 1 a tale decreto conteneva l’elenco delle attività soggette ad autorizzazione, tra le quali figurava:
«(...)
6.4.
a) Funzionamento di macelli, con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate di carcasse o pollame abbattuti al giorno. (...)
(...)».
23 Detto decreto è stato sostituito nel corso del 2014 e negli anni successivi da nuove versioni, senza che il contenuto essenziale delle disposizioni citate ai punti 21 e 22 della presente sentenza sia stato modificato.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
24 Tra il 2014 e il 2016, la Moeasgaard Meat ha gestito un centro di macellazione di suini senza possedere un’autorizzazione ai sensi della legge sulla tutela dell’ambiente.
25 Con atto d’imputazione del 19 luglio 2017, la Moesgaard Meat e il suo direttore, PO, sono stati perseguiti per violazione di tale legge, in combinato disposto con il decreto relativo all’autorizzazione delle imprese elencate, nella versione applicabile ai fatti contestati per il motivo che, durante il periodo di cui al punto precedente, la Moesgaard Meat gestiva, senza l’autorizzazione ambientale richiesta in tal senso, un’impresa di macelli con una produzione di carcasse di suino superiore a 50 tonnellate al giorno, causando un rischio di danno all’ambiente.
26 Secondo tale imputazione, la produzione media giornaliera di carcasse della Moesgaard Meat per ogni mese del periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 variava da 53 488 kg di carcasse nel gennaio 2014 a 92 334 kg di carcasse nel settembre 2016, con una sovrapproduzione totale nell’intero periodo stimata in 17,3 milioni di chilogrammi.
27 Il calcolo di detta produzione media giornaliera si basava sui dati di produzione che la Moesgaard Meat aveva dichiarato all’autorità competente conformemente al bekendtgørelse om Produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin (decreto relativo all’imposta sulla produzione per la macellazione e l’esportazione di suini), secondo il quale i moduli dovevano essere compilati con l’indicazione «peso alla macellazione». Inoltre, ai fini dello stesso calcolo, sono stati presi in considerazione solo i «giorni di macellazione», ad esclusione dei giorni in cui l’attività del macello si limitava a ricevere gli animali, a metterli in stalla e a prepararli per la macellazione o a completare il trattamento degli animali macellati, in particolare rimuovendo la testa e il collo dell’animale se refrigerato e preparandolo per la raccolta.
28 Con sentenza del 3 luglio 2018, il Retten i Holstebro (Tribunale municipale di Holstebro, Danimarca) ha dichiarato la Moesgaard Meat e PO colpevoli dei fatti contestati.
29 Questi ultimi hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Vestre Landsret (Corte regionale dell’Ovest, Danimarca), il quale l’ha confermata con sentenza del 4 luglio 2019.
30 La Højesteret (Corte suprema, Danimarca), dinanzi alla quale PO e la Moesgaard Meat hanno impugnato tale sentenza, si interroga sull’interpretazione data dal Pubblico ministero e dai giudici di grado inferiore alle nozioni di «produzione di carcasse», «al giorno» e «capacità», di cui al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 e riprese nella normativa danese applicabile. La Højesteret (Corte suprema) rileva, a tal riguardo, che gli imputati sostengono che, contrariamente a quanto avrebbero dichiarato detti giudici di grado inferiore, una «carcassa» è un corpo senza testa, dissanguato e in stato refrigerato e che, ai fini del calcolo della capacità della Moesgaard Meat, si deve anche tener conto della toelettatura degli animali che ha luogo nel fine settimana. Inoltre, essi sostengono che la «capacità» di un’installazione può essere inferiore alla sua produzione effettiva quando, ad esempio, la produzione effettiva è stata raggiunta senza tener conto dei vincoli fisici, tecnici o giuridici limitativi della produzione, come nel caso della situazione oggetto del procedimento principale, in cui la produzione effettiva presa in considerazione dal Pubblico ministero sarebbe stata raggiunta utilizzando contenitori frigoriferi installati illegalmente.
31 Date tali circostanze, la Højesteret (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I della direttiva [2010/75] debba essere interpretato nel senso che la “produzione di carcasse” comprende il processo di macellazione, che si svolge dal momento in cui l’animale viene prelevato dalla stalla, stordito e abbattuto fino a quando sono disponibili tagli standard di grandi dimensioni, per cui il peso dell’animale da macello deve essere calcolato prima del taglio del collo e della testa e dell’asportazione degli organi e dei visceri, oppure se la “produzione di carcasse” comprenda la produzione di carcasse di suino dopo l’asportazione degli organi e dei visceri e il taglio del collo e della testa e dopo il dissanguamento e la refrigerazione, per cui il peso dell’animale macellato deve essere calcolato solo in tale momento.
2) Se il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I della direttiva [2010/75] debba essere interpretato nel senso che, nel determinare il numero di giorni di produzione inclusi nella capacità “al giorno”, occorra tener conto solo dei giorni in cui hanno luogo lo stordimento, l’abbattimento e il taglio immediato del suino da macello, oppure se occorra tener conto anche dei giorni in cui avviene la tolettatura dei suini da macello, in particolare la preparazione dell’animale per la macellazione, la refrigerazione dell’animale macellato e il taglio del collo e della testa dell’animale.
3) Se il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I della direttiva [2010/75] debba essere interpretato nel senso che la “capacità” di un macello deve essere calcolata come la produzione massima al giorno entro 24 ore, fatte salve eventuali limitazioni fisiche, tecniche o giuridiche effettivamente osservate dal macello, ma non inferiore alla sua produzione realizzata, oppure la “capacità” di un macello può essere inferiore alla produzione realizzata dallo stesso, ad esempio se questa ha avuto luogo senza tener conto delle limitazioni fisiche, tecniche o giuridiche alla produzione che sono previste nel calcolo della “capacità” del macello».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
32 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della capacità di produzione di carcasse di suino di un macello, si debba tenere conto del peso degli animali subito dopo la macellazione o del loro peso dopo il dissanguamento, la rimozione dei visceri e degli intestini, la separazione della testa e del collo e la refrigerazione.
33 Dal combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’articolo 3, punto 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 10 e dell’allegato I, punto 6.4, lettera a), alla direttiva 2010/75 risulta che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è soggetta all’obbligo di possedere un’autorizzazione a titolo di quest’ultima ogni installazione in cui è svolta un’attività di «funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno».
34 Secondo costante giurisprudenza, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme. Inoltre, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale, tenendo conto del contesto nel quale vengono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 13 ottobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C‑256/21, EU:C:2022:786, punto 32 e giurisprudenza citata).
35 A tal riguardo, occorre rilevare che la nozione di «carcassa» di cui al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 non è definita da tale direttiva e che quest’ultima non contiene alcun rinvio espresso al diritto nazionale per determinare il significato e la portata di tale termine.
36 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce detta disposizione, occorre tuttavia sottolineare che la nozione di «carcassa» è definita in altri atti dell’Unione pertinenti all’attività di produzione di carcasse di suino in un macello tra cui, in particolare, il regolamento n. 1308/2013, che istituisce un’organizzazione comune dei mercati per i prodotti appartenenti, in particolare, al settore delle carni suine. Tale regolamento prevede, all’allegato IV, sezione B, norme applicabili alla tabella unionale di classificazione delle carcasse nel settore delle carni suine, ai fini della rilevazione dei prezzi e dell’applicazione dei meccanismi d’intervento in tale settore.
37 Secondo tale allegato IV, la nozione di «carcassa» indica, per quanto riguarda i suini, il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà. Dalle norme sulla presentazione delle carcasse, contenute nell’allegato IV, si evince inoltre che, nel caso dei suini, devono essere rimossi la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.
38 Va altresì rilevato che definizioni e norme di presentazione tipo, sostanzialmente identiche, applicabili alle carcasse di suino nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati erano già in vigore al momento dell’adozione della direttiva 96/61 che ha introdotto, per la prima volta, l’obbligo di possedere un’autorizzazione per gestire i macelli che deriva ora dalla direttiva 2010/75, così come al momento dell’adozione delle direttive 2008/1 e 2010/75.
39 Inoltre, come risulta dal punto 10 della presente sentenza, il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alle direttive 96/61 e 2008/1 era redatto in termini equiparabili a quelli del punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75.
40 Le definizioni e le norme di presentazione tipo di cui al punto 38 della presente sentenza erano previste, anzitutto, dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3220/84 e, successivamente, dall’allegato V al regolamento n. 1234/2007.
41 Dal regolamento n. 1308/2013 e dai regolamenti menzionati al punto precedente, e in particolare dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1308/2013 nonché dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1234/2007 e dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3220/84, risulta che il peso delle carcasse ivi definite costituisce, sin dal regolamento n. 3220/84, un criterio di riferimento, ai fini dell’applicazione di tale normativa, per il calcolo dei prezzi di riferimento.
42 Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3220/84, che era in vigore al momento dell’adozione della prima direttiva che aveva introdotto l’obbligo di possedere un’autorizzazione per i macelli con una capacità produttiva superiore a 50 tonnellate di carcasse al giorno, ossia la direttiva 96/61, si evince che, per quanto riguarda la pesatura delle carcasse di suino dopo la macellazione, il peso si applicava alla carcassa nella presentazione tipo prevista da tale regolamento, anche se gli Stati membri potevano essere autorizzati, a determinate condizioni, a prevedere una presentazione diversa.
43 Date tali circostanze, e tenuto conto del grado di chiarezza e di precisione con cui viene definita la nozione di «carcassa» derivante da tali atti, si deve ritenere che è a tale nozione di «carcassa» che il legislatore dell’Unione abbia inteso fare riferimento quando ha adottato la direttiva 2010/75 e le direttive che l’hanno preceduta, anche se esistono altre definizioni di detta nozione nella normativa dell’Unione in materia di salute pubblica.
44 Ne consegue che, ai fini del calcolo della capacità di produzione di carcasse di suino di un macello, di cui al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75, non si deve tenere conto del peso degli animali immediatamente dopo la macellazione, ma del loro peso dopo il dissanguamento e l’eviscerazione e dopo la rimozione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali, della sugna, dei rognoni e del diaframma.
45 Tale interpretazione è avvalorata anche dal fatto che la nozione di «carcassa» è impiegata al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 combinato con il termine «produzione» [«produzione (...) di carcasse»], coerentemente con la prima frase del testo introduttivo di tale allegato I, secondo cui «[i] valori soglia (...) riportati [in tale allegato] si riferiscono generalmente alla capacità di produzione o alla resa». Infatti, la nozione di «produzione» applicata a carcasse animali è a priori più adatta a un processo al termine del quale il prodotto di carne ottenuto dall’animale subisce un primo trattamento o confezionamento in vista della sua futura commercializzazione che a un atto isolato come la macellazione, che consiste semplicemente nel far passare l’animale dalla vita alla morte.
46 L’interpretazione del punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 alla luce della definizione e delle norme di presentazione tipo per le carcasse di suino di cui al regolamento n. 1308/2013 non è messa in discussione dal fatto che alcune delle versioni linguistiche di tale direttiva non si riferiscono letteralmente alla nozione definita in tale regolamento.
47 Da un lato, le nozioni utilizzate nelle versioni in lingua bulgara («трупно месо»), ungherese («vágott súly») e svedese («slaktvikt») di detta direttiva, ossia «carne di carcassa» per la prima e «peso carcassa» per le altre, appaiono concettualmente molto simili alle nozioni utilizzate in tali tre versioni del regolamento n. 1308/2013 («кланичен труп», «hasított test» e «slaktkropp»), ossia «carcassa da macello», per la prima, e «carcassa» per le altre.
48 Dall’altro lato, la circostanza che le nozioni utilizzate nelle versioni in lingua neerlandese («geslachte dieren»), ceca («kapacita porážky»), slovacca («kapacita zabitia») e slovena («zmogljivostjo zakola») della direttiva 2010/75, vale a dire «animali abbattuti», per la prima, e «capacità di macellazione», per le altre, non includano il termine «carcassa» non osta a un’interpretazione che tenga conto di tale termine come definito in detto regolamento.
49 Quanto al fatto che il regolamento n. 1308/2013 persegua obiettivi distinti da quelli della direttiva 2010/75, ciò non è sufficiente, di per sé, a giustificare un’interpretazione diversa dello stesso termine utilizzato in due normative relative ad uno stesso settore.
50 Sebbene l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2010/75 consista, secondo l’articolo 1, nel prevenire e ridurre in modo integrato l’inquinamento dovuto alle attività industriali, non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione, nel caso di specie, abbia oltrepassato i limiti dell’ampia discrezionalità che gli è conferita quando la sua azione implica scelte di natura politica, economica e sociale e quando è chiamato a compiere considerazioni e valutazioni complesse, facendo riferimento, ai fini del calcolo della capacità produttiva dei macelli ai sensi del punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75, al peso delle carcasse di animali quali definite nei regolamenti che si sono succeduti nn. 3220/84, 1234/2007 e 1308/2013.
51 Infine, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, dal documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per i macelli, elaborato dalla Commissione europea in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61, risulta che, dall’entrata in vigore di tale direttiva, il settore economico interessato e i singoli addetti ai lavori che hanno l’obbligo di possedere la necessaria autorizzazione preventiva, pena l’applicazione di eventuali sanzioni, sono stati indotti a lavorare sul principio che per carcasse si intendono i corpi degli animali trasformati dopo che sono state rimosse parti significative.
52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della capacità di produzione di carcasse di suino di un macello, si deve tenere conto del peso dei suini macellati, dissanguati ed eviscerati e privi di lingua, setole, unghie, organi genitali, sugna, rognoni e diaframma.
Sulle questioni seconda e terza
53 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 debba essere interpretato nel senso che, qualora la capacità di produzione giornaliera di carcasse di un macello in attività che non dispone dell’autorizzazione richiesta dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva sia calcolata sulla base dei volumi della produzione effettiva mensile di tale macello:
– tale calcolo deve comprendere, oltre ai giorni in cui gli animali sono macellati, anche i giorni in cui si svolgono altre fasi di produzione delle carcasse, e
– occorre tener conto dei vincoli fisici, tecnici e giuridici che possono limitare la capacità produttiva di tale macello, con la conseguenza che la sua capacità produttiva può essere inferiore alla sua produzione effettiva, in particolare quando quest’ultima è stata ottenuta senza tener conto di tali vincoli.
54 Nel significato abituale, la «capacità di produzione» di un macello si riferisce alla quantità di carcasse che il macello è in grado di produrre.
55 In linea di principio, la valutazione della capacità di un macello, al fine di determinare se quest’ultimo debba beneficiare di un’autorizzazione, deve quindi essere effettuata ex ante con riferimento alla capacità degli impianti di funzionamento di cui dispone. In tale contesto, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle sue conclusioni, facendo riferimento al documento di orientamento della Commissione, del 1º aprile 2007, sull’interpretazione e la determinazione della capacità ai sensi della direttiva 96/61 (Guidance on Interpretation and Determination of Capacity under the IPPC Directive), che, pur non essendo vincolante, può servire a chiarire l’impianto generale di tale direttiva e quindi anche della direttiva 2010/75 [v., per analogia, sentenza del 16 dicembre 2021, Apollo Tyres (Hungary), C‑575/20, EU:C:2021:1024, punto 38 e giurisprudenza citata], occorre tener conto dei vincoli fisici, tecnici e giuridici pertinenti e della capacità della parte dell’installazione o della fase della sua produzione che limita maggiormente la capacità complessiva del macello di cui trattasi. Infatti, se non si tenesse conto di tali vincoli, la capacità dell’installazione così determinata non corrisponderebbe a ciò che è, nel rispetto delle norme giuridiche applicabili all’attività in questione, realizzabile in pratica.
56 Tuttavia, se i dati di produzione di un macello non provvisto di una autorizzazione del genere mostrano che tale macello produce quantità di carcasse superiori alle quantità di cui al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75, tale sola circostanza deve indurre a ritenere che detto macello abbia almeno una capacità di produzione equivalente a tali quantità e, pertanto, che la produzione di cui trattasi sia avvenuta in violazione dell’obbligo di possedere un’autorizzazione derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.
57 In tale contesto, non può essere accolto l’argomento sostenuto da PO e dalla Moesgaard Meat nelle loro osservazioni scritte, secondo il quale il livello effettivo di produzione di carcasse raggiunto dalla Moesgaard Meat non può essere preso in considerazione per il calcolo della capacità di produzione del macello in questione in una situazione in cui tale livello effettivo di produzione è stato ottenuto dal macello in violazione dei vincoli derivanti dalle norme giuridiche applicabili all’attività di cui trattasi, nella fattispecie grazie ai contenitori frigoriferi installati illegalmente.
58 Infatti, come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2010/75, letto alla luce del considerando 2 della stessa, tale direttiva mira a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle principali attività industriali. Pertanto, poiché è la produzione effettiva ad essere la fonte dell’inquinamento che la detta direttiva mira a prevenire, ridurre ed eliminare, un macello la cui produzione effettiva di carcasse sia superiore alla soglia prevista al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla stessa direttiva deve essere considerato, comunque, un’installazione che svolge attività industriali del genere e, di conseguenza, soggetto all’obbligo di possedere un’autorizzazione a titolo di quest’ultima, indipendentemente del modo, legale o illegale, in cui tale livello di produzione è stato raggiunto.
59 Inoltre, il fatto di produrre quantitativi superiori a quelli di cui al punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 per un determinato periodo deve essere considerato, in linea di principio, in assenza di modifica delle attrezzature operative di cui dispone il macello in questione o dei vincoli fisici, tecnici e giuridici applicabili all’attività di cui trattasi, come indice dell’esistenza di almeno una siffatta capacità anche in relazione ad altri periodi di funzionamento di tale macello, durante i quali, eventualmente, a causa, ad esempio, di un calo della domanda corrente, la capacità di produzione di detto macello non era pienamente utilizzata e le quantità prodotte da quest’ultimo erano, pertanto, inferiori a quelle di cui a tale punto 6.4, lettera a).
60 Infine, nel caso in cui manchino i dati relativi alla produzione effettiva giornaliera di carcasse del macello in questione e la capacità produttiva giornaliera di carcasse non sia stata debitamente valutata ex ante per dimostrare la necessità dell’autorizzazione richiesta dalla direttiva 2010/75 come indicato al punto 55 della presente sentenza, ma sia dedotta dai dati di produzione media giornaliera, calcolati sulla base dei volumi della produzione mensile effettiva di tale macello, ciò implica necessariamente che si tenga conto, nel calcolo della produzione media giornaliera, non solo dei «giorni di macellazione», ma anche dei giorni in cui si svolgono altre fasi della produzione di carcasse, vale a dire quelle menzionate al punto 44 della presente sentenza e quelle che le precedono.
61 Nel caso di specie, ciò richiederebbe di prendere in considerazione i sabati e le domeniche in cui l’attività del macello di cui trattasi nel procedimento principale consisteva, secondo le indicazioni di PO e della Moesgaard Meat, che spetta a questi ultimi dimostrare e al giudice del rinvio verificare, nel ricevere gli animali, nel metterli in stalla e nel prepararli per la macellazione e, dopo la macellazione, nell’effettuare le operazioni di cui al punto 52 della presente sentenza.
62 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75 deve essere interpretato nel senso che, qualora la capacità di produzione giornaliera di carcasse di un macello in funzione che non possiede l’autorizzazione richiesta all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva sia calcolata sulla base dei volumi di produzione effettiva mensile di tale macello, tale calcolo deve comprendere, oltre ai giorni di macellazione degli animali, anche i giorni in cui si svolgono altre fasi di produzione delle carcasse. Non occorre invece tener conto, in tale contesto, degli eventuali vincoli fisici, tecnici o giuridici che possono limitare la capacità di produzione del macello.
Sulle spese
63 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento),
deve essere interpretato nel senso che:
ai fini del calcolo della capacità di produzione di carcasse di suino di un macello, si deve tenere conto del peso dei suini macellati, dissanguati ed eviscerati e privi di lingua, setole, unghie, organi genitali, sugna, rognoni e diaframma.
2) Il punto 6.4, lettera a), dell’allegato I alla direttiva 2010/75
deve essere interpretato nel senso che:
qualora la capacità di produzione giornaliera di carcasse di un macello in funzione che non possiede l’autorizzazione richiesta all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva sia calcolata sulla base dei volumi di produzione effettiva mensile di tale macello, tale calcolo deve comprendere, oltre ai giorni di macellazione degli animali, anche i giorni in cui si svolgono altre fasi di produzione delle carcasse. Non occorre invece tener conto, in tale contesto, degli eventuali vincoli fisici, tecnici o giuridici che possono limitare la capacità di produzione del macello.