Pres. Postiglione Est. Sarno Ric. Mangiapia
Urbanistica – Sequestro immobile abusivo e questioni relative allo sgombero
Le questioni concernenti la nullità o l’inefficacia del provvedimento di sgombero di immobile abusivo a seguito di sequestro non possono essere autonomamente fatte valere con le forme dell’incidente di esecuzione in quanto in tal modo viene posta non già una questione relativa al controllo delle modalità esecutive del sequestro propria della fase dell’esecuzione, ma viene invece sollevato un vero e proprio problema di valutazione dei presupposti del sequestro che esula dalla sfera dell’esecuzione e per la quel l’ordinamento configura rimedi specifici
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. POSTIGLIONE AMEDEO Presidente
1.Dott.DE MAIO GUIDO Consigliere
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA "
3.Dott.GENTILE MARIO "
4.Dott.SARNO GIULIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MANGIAPIA ANNA
avverso ORDINANZA del 02/11/2005
GIP TRIBUNALE di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere SARNO GIULIO
lette le conclusioni del Dr.:annullarsi senza rinvio il provvedimento con
trasmissione atti al GIP del tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
Mangiapia Anna propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data
2.11.05 del tribunale di Napoli, con la quale il GIP ha dichiarato inammissibile
l'incidente di esecuzione concernente l'istanza di dichiarazione di nullità e/o
inesistenza e, quindi, inefficacia, dell'ordine di sgombero relativo
all'immobile sito in Napoli, via Vicinale Grottole, posto sotto sequestro dai
vigili urbani che avevano accertato l'abusiva realizzazione del manufatto.
La ricorrente eccepisce la violazione degli articoli 666, 670, 665, 655 cpp
relazione all'articolo 606 lettera b) e c) cpp; dell'articolo 125 cpp relazione
all'articolo 606 lettera c) cpp; violazione del contraddittorio, in relazione al
diritto di difesa, abnormità del provvedimento impugnato.
Dopo avere premesso di avere attivato la procedura dell'incidente di esecuzione
dinanzi al GIP eccependo l'illegittimità, inesistenza o inefficacia dell'ordine
di sgombero in quanto adottato autonomamente dalla PG in assenza di formale
provvedimento dell'A.G.O., lamenta che erroneamente il giudice adito si sarebbe
sottratto alla funzione di controllo della legittimità dell'esecuzione sul
presupposto che il GIP, nella materia in esame, non avrebbe poteri di controllo
sull'attività esecutiva del PM.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, anzitutto osservato che l'ordinanza impugnata, affermando in motivazione che
esorbita dai poteri del GIP ogni attività esecutiva in materia di sequestro
preventivo, intende evidentemente ribadire il principio assolutamente pacifico
nella giurisprudenza della Corte secondo cui il provvedimento di sgombero
dell'immobile rappresenta un atto di esercizio del potere di determinare le
modalita' esecutive del sequestro, come tale di competenza esclusiva del
pubblico ministero.
Appare, pertanto, assolutamente infondata la pretesa che l'ordine di sgombero
debba formare oggetto di previsione specifica nell'ambito del provvedimento del
GIP che dispone il sequestro preventivo.
Né vi può essere spazio in sede esecutiva per un'autonoma impugnazione del
provvedimento di sgombero.
Va ricordato, infatti, che, come in precedenza già affermato da questa Corte, il
provvedimento di sgombero è atto riservato in via ordinaria all'autorita'
amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della
polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalita' di
attuazione del sequestro (Sez 2, 29/09/1994 n. 3974 Rv 199702).
Contestare la legittimità del provvedimento di sgombero equivale, dunque, a
contestare le ragioni stesse del sequestro.
Ne consegue che le questioni concernenti la nullità o l'inefficacia del
provvedimento in esame non possono essere autonomamente fatte valere con le
forme dell'incidente di esecuzione in quanto in tal modo viene posta non già una
questione relativa al controllo delle modalita' esecutive del sequestro, propria
della fase dell'esecuzione, ma viene, invece, sollevato un vero e proprio
problema di rivalutazione dei presupposti del sequestro che esula dalla sfera
dell'esecuzione e per la quale l'ordinamento configura, invece, rimedi
specifici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 10.5.2006